Sentenza — n. 14978/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale di Messina, con sentenza ex artt. 444 cod. proc. pen., applicava a Sturniolo Andrea la pena concordata di anni 1 e mesi 8 di reclusione ed euro 800,00 di multa, ritenuta la continuazione tra i reati contestati e riqualificato il reato di cui al capo A) nell'ipotesi prevista dall'art. 256, primo comma lettera A) d. Igs. 152 del 2006; disponendo la confisca di quanto in sequestro (reati di cui all'art. 256, primo comma lettera A, d. Igs. 152 / 2006 - capo A -, art. 81 cod. pen. e 44, lettera B, d.P.R. 380/2001 - capo B - art. 93, 94 e 95 d.P.R. 380/2001 - capo C -, art. 624 e 625 cod. pen. - capo D -, art. 544 cod. pen. - capo E -.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 444 cod. proc. pen, art. 81 cod. pen, art. 544 cod. pen, art. 606 cod. proc. pen; Sentenza — n. 14978/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Violazione di legge (art. 256, d. Igs. 152 del 2006 e 444 cod. proc. pen.); mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, sulla confisca di quanto in sequestro. La confisca di quanto in sequestro è stata disposta senza motivazione; inoltre, le parti al momento dell'accordo per il patteggiamento nulla avevano previsto sulla confisca. La riqualificazione del capo A nell'ipotesi dell'art. 256, primo comma lettera A) d. Igs. 152 del 2006 esclude la confisca; la stessa è prevista solo per il reato di discarica abusiva. La confisca interessa due aree di proprietà di Sturniolo Andrea e di altri, di 500 e 930 mq. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla disposta confisca.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: STURNIOLO ANDREA nato a MESSINA il 17/04/1963 avverso la sentenza del 13/07/2022 del TRIBUNALE di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI; lette le conclusioni del PG, Perla Lori: annullamento senza rinvio limitatamente alla confisca.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Messina, con sentenza ex artt. 444 cod. proc. pen., applicava a Sturniolo Andrea la pena concordata di anni 1 e mesi 8 di reclusione ed euro 800,00 di multa, ritenuta la continuazione tra i reati contestati e riqualificato il reato di cui al capo A) nell'ipotesi prevista dall'art. 256, primo comma lettera A) d. Igs. 152 del 2006; disponendo la confisca di quanto in sequestro (reati di cui all'art. 256, primo comma lettera A, d. Igs. 152 / 2006 - capo A -, art. 81 cod. pen. e 44, lettera B, d.P.R. 380/2001 - capo B - art. 93, 94 e 95 d.P.R. 380/2001 - capo C -, art. 624 e 625 cod. pen. - capo D -, art. 544 cod. pen. - capo E -.
2. Ricorre in cassazione l'imputato deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.
1. Violazione di legge (art. 256, d. Igs. 152 del 2006 e 444 cod. proc. pen.); mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, sulla confisca di quanto in sequestro. La confisca di quanto in sequestro è stata disposta senza motivazione; inoltre, le parti al momento dell'accordo per il patteggiamento nulla avevano previsto sulla confisca. La riqualificazione del capo A nell'ipotesi dell'art. 256, primo comma lettera A) d. Igs. 152 del 2006 esclude la confisca; la stessa è prevista solo per il reato di discarica abusiva. La confisca interessa due aree di proprietà di Sturniolo Andrea e di altri, di 500 e 930 mq. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla disposta confisca.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è fondato limitatamente alla confisca di quanto in sequestro, senza alcuna motivazione. Infatti, "La sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen." (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019 - dep. 17/07/2020, SAVIN GIANINA ALINA, Rv. 27934801).
Deve, quindi, rilevarsi che: "In tema di patteggiamento, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l'applicazione della confisca, essendo la stessa un'ipotesi di illegalità della misura di sicurezza, rilevante come violazione di legge ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost." (Sez. 3, n. 15525 del 15/02/2019 - dep. 09/04/2019, BOZZI SIMONE, Rv. 27586201).
Nel caso in giudizio la sentenza non motiva sulla confisca dei beni in sequestro, limitandosi a disporre la confisca, senza neanche specificare i beni oggetto della confisca; inoltre, per il reato sub A dell'imputazione, come riqualificato, non è prevista la confisca: "È illegittima, con riguardo alle fattispecie di cui al comma 1 dell'art. 256, d.lgs. n. 152 del 2006, la confisca dell'area, essendo essa applicabile solo al diverso reato di realizzazione di discarica abusiva. (Sez. 3 - , Sentenza n. 6542 del 18/11/2020 Cc. (dep. 19/02/2021 ) Rv. 281009 - 01; vedi anche Sez. 3, Sentenza n. 19752 del 19/04/2011 Cc. (dep. 19/05/2011 ) Rv. 250337 - 0). la sentenza deve pertanto annullarsi limitatamente alla sola confisca con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Messina.
Ai sensi dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen. si dichiarano irrevocabili l'accertamento di responsabilità e la pena concordata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Messina, in di