Sentenza — n. 14967/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Messina con la sentenza del 15 luglio 2022 ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di Duca Giuseppe in ordine ai reati ascrittigli (art. 44, lettera B), 94, 93 e 95, d.P.R. 380/2001) in quanto estinti per prescrizione, confermava le altre statuizioni della sentenza di primo grado (demolizione delle opere abusive).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 31 d.P.R. 380/2001; Sentenza — n. 14967/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Violazione di legge (art. 31 d.P.R. 380/2001) in relazione alla mancata revoca della demolizione delle opere edilizie. Per la demolizione il presupposto, previsto dall'art. 31, comma 9, d.P.R. 380/20001, è una sentenza di condanna; senza l'accertamento della responsabilità, per la dichiarata estinzione del reato per prescrizione non può ordinarsi la demolizione. Ha chiesto quindi l'annullamento della sentenza impugnata. 2.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DUCA GIUSEPPE nato a MONFORTE SAN GIORGIO il 31/03/1967 avverso la sentenza del 15/07/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DOMENICO SECCIA che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente all'ordine di demolizione. Ricorso trattato ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020. IN ii (il-wpao«
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Messina con la sentenza del 15 luglio 2022 ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di Duca Giuseppe in ordine ai reati ascrittigli (art. 44, lettera B), 94, 93 e 95, d.P.R. 380/2001) in quanto estinti per prescrizione, confermava le altre statuizioni della sentenza di primo grado (demolizione delle opere abusive).
2. Giuseppe Duca propone ricorso in cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.
1. Violazione di legge (art. 31 d.P.R. 380/2001) in relazione alla mancata revoca della demolizione delle opere edilizie. Per la demolizione il presupposto, previsto dall'art. 31, comma 9, d.P.R. 380/20001, è una sentenza di condanna; senza l'accertamento della responsabilità, per la dichiarata estinzione del reato per prescrizione non può ordinarsi la demolizione. Ha chiesto quindi l'annullamento della sentenza impugnata. 2.
2. La Procura Generale, Sost. Proc. Gen. Domenico A.R. Seccia, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata, limitatamente all'ordine di demolizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Risulta fondato il ricorso sulla demolizione dell'opera abusiva nelle ipotesi di prescrizione del reato di cui all'art. 44 d. P.R. 380 del 2001. In materia edilizia, la sentenza di proscioglimento che dichiari l'estinzione del reato di costruzione abusiva, previsto dall'art. 44 lett. b), i d.P.R. n. 380 del 2001, per intervenuta prescrizione, comporta il dissequestro e la restituzione dell'immobile già sottoposto a sequestro preventivo, non potendosi disporre la confisca obbligatoria, applicabile esclusivamente nel caso di lottizzazione abusiva, né quella di cui all'art.240 cod. pen., per assenza dei presupposti; l'ordine di demolizione di opera edilizia abusiva infatti presuppone comunque la pronuncia di una sentenza di condanna (o ad essa equiparata) non risultando sufficiente l'avvenuto accertamento della commissione dell'abuso come nel caso della sentenza di appello che rileva l'avvenuta prescrizione del reato; ciò in quanto l'ordine di demolizione è una sanzione amministrativa di tipo ablatorio che trova la propria giustificazione nella accessorietà alla sentenza di condanna (Vedi Sez. 3, n. 756 del 02/12/2010 - dep. 14/01/2011, Sicignano, Rv. 249154;
Sez. 6, n. 44638 del 31/10/2013 - dep. 05/11/2013, Tosto, Rv. 25715501; sez. 3, 19 maggio 2016 n. 55092; Sez. 3, n. 50441 del 27/10/2015 - dep. 23/12/2015, Franchi, Rv. 26561601; ). Ai sensi dell'art. 620, comma 1, cod. proc. pen. alla revoca della demolizione può provvedere direttamente la Cassazione, senza necessità di rinvio (Sez. 6, n. 44638 del 31/10/2013 - dep. 05/11/2013, Tosto, Rv. 25715501).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente l'ordine di demolizione, sta