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Ordinanza — n. 14592/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14592/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14592/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 27/1/2023, questa Corte Suprema - Settima sezione penale - dichiarava inammissibili i ricorsi proposti da Angelo Ricciardi e Giulio Ferranti avverso la pronuncia emessa il 7/1/2022 dalla Corte di appello di Roma. Nel dispositivo riportato nel ruolo dell'udienza camerale, il nominativo del Ferranti è stato indicato in "Guido", anziché "Giulio".

Regesto Legislator

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art. 130 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14592/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritiene questo Collegio che trattisi di un mero errore materiale, emendabile per il tramite del procedimento di correzione di cui all'art. 130 cod. proc. pen., eliminando ogni riferimento al nome proprio dei ricorrenti.

Parole chiave

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cambiamento del cognome soprannome usurpazione del nome titolo portato da una persona errore di persona correzione di errore materiale

Disposizioni normative citate

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art. 130 cod. proc. pen
Ritiene questo Collegio che trattisi di un mero errore materiale, emendabile per il tramite del procedimento di correzione di cui all'art. 130 cod. proc. pen., eliminando ogni riferimento al nome proprio dei ricorrenti.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA nel procedimento nei confronti di Ricciardi Angelo, nato a Roma 1'8/7/1974 Ferranti Giulio, nato a Roma il 18/7/1955 definito con sentenza della Settima Sezione pronunciata in data 27/1/2023; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 27/1/2023, questa Corte Suprema - Settima sezione penale - dichiarava inammissibili i ricorsi proposti da Angelo Ricciardi e Giulio Ferranti avverso la pronuncia emessa il 7/1/2022 dalla Corte di appello di Roma.

2. Nel dispositivo riportato nel ruolo dell'udienza camerale, il nominativo del Ferranti è stato indicato in "Guido", anziché "Giulio".

4. Ritiene questo Collegio che trattisi di un mero errore materiale, emendabile per il tramite del procedimento di correzione di cui all'art. 130 cod. proc. pen., eliminando ogni riferimento al nome proprio dei ricorrenti.

P.Q.M.

Dispone la correzione del ruolo di camera di consiglio della Settima Sezione del 27/1/2023, R.G. 37318/22, nel senso che dopo la parola "Ricciardi" sia eliminata la parola "Angelo" e dopo la parola "Ferranti" sia eliminata la parola "Guido". Manda alla cancelleria per le necessarie annotazioni. Così deciso in Roma, il