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Sentenza — n. 14591/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 14591/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 14591/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza 29.12.2022, il GIP/Tribunale di Nocera Inferiore ha di- chiarato inammissibile per tardività l'opposizione proposta in data 9.12.2022 nell'interesse di ATORINO GIAMPAOLO e TEDESCO IVANA avverso il decreto pe- nale di condanna n. 240/2021, emesso in data 5.06.2021. Avverso l'ordinanza impugnata nel presente procedimento, i predetti propongono ricorso per cassazione tramite il proprio comune difensore di fiducia, deducendo un unico motivo, di seguito sommariamente indicate. 2.1. Deducono, con tale unico, articolato, motivo di ricorso, il vizio di vio- lazione di legge in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., agli artt. 461, c.p.p. e 7 I. 890 del 1982, come modificato dalla I. n. 205 del 2017, a decorrere dal 10 gennaio 2018. In sintesi, la difesa dei ricorrenti, dopo aver ricostruito la cronologia delle notifiche, sostiene che la ricostruzione operata dal giudice sarebbe erronea.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 14591/2023 — snpen · Corte di Cassazione: b) per Atorino Gianpaolo la notificazione non è stata perfe- zionata con invio della cd. "raccomandata informativa", per cui deve ricevere ap- plicazione il principio secondo il quale "La notificazione a mezzo posta eseguita mediante consegna dell'atto a persona diversa dal destinataric, in base all'art. 7, comma sesto, della legge 20 novembre 1982, n. 890, disposizione abrogata, a decorrere dal 1 gennaio 2018, dall'art. 1, comma 97-bis, lett. f), della legge n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 1, comma 461, della legge n. 205 del 2017, si perfeziona con la sola spedizione al destinatario della lettera raccoman- data con cui l'agente postale lo informa dell'avvenuto recapito dell'atto al terzo estraneo abilitato a riceverlo" (Sez. 3, Sentenza n. 36241 del 21/02/2019, Rv. 277583).

Parole chiave

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notificazione tardiva notificazione postale irregolare obblighi di notifica notificazione mediante pubblicazione tempestività dell'inoltro osservanza dei termini
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ATORINO GIANPAOLO nato a TORRE DEL GRECO il 08/09/1978 TEDESCO IVANA nata a SCAFATI il 22/12/1996 avverso l'ordinanza del 29/12/2022 del GIP TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA; lette le conclusioni del PG in data 9.02.2023, nella persona del dottj Luigi Cuomo, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza 29.12.2022, il GIP/Tribunale di Nocera Inferiore ha di- chiarato inammissibile per tardività l'opposizione proposta in data 9.12.2022 nell'interesse di ATORINO GIAMPAOLO e TEDESCO IVANA avverso il decreto pe- nale di condanna n. 240/2021, emesso in data 5.06.2021.

2. Avverso l'ordinanza impugnata nel presente procedimento, i predetti propongono ricorso per cassazione tramite il proprio comune difensore di fiducia, deducendo un unico motivo, di seguito sommariamente indicate. 2.1. Deducono, con tale unico, articolato, motivo di ricorso, il vizio di vio- lazione di legge in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., agli artt. 461, c.p.p. e 7 I. 890 del 1982, come modificato dalla I. n. 205 del 2017, a decorrere dal 10 gennaio 2018. In sintesi, la difesa dei ricorrenti, dopo aver ricostruito la cronologia delle notifiche, sostiene che la ricostruzione operata dal giudice sarebbe erronea.

In particolare, quanto ad Atorino, la notifica è stata ritenuta corretta per essere stato notificato l'atto il 3.11.2022 al medesimo a me2:zo posta presso il domicilio dichiarato e ricevuta dal persona dichiaratasi al suo servizio, ossia il fra- tello Giuseppe, tuttavia dimenticando che è richiesta per legge, ai fini del perfe- zionamento della notifica a mezzo posta, effettuata mediante consegna dell'atto a persona diversa dal destinataria la ricezione della c.d. raccomandata informativa o qualsiasi comunicazione di avvenuta notifica ex art. 7, I. 890 del 1982, racco- mandata informativa che non risulta mai essere stata inviata all'Atorino.

Quanto alla Tedesco, l'errore in cui è incorso il giudice sarebbe un errore di calcolo per quanto attiene al perfezionamento della notifica. In particolare, richia- mata la ricostruzione cronologica del procedimento di notificazione, sostiene la difesa che alla data del 24.11.2022, ove si volesse considerare la data di invio della seconda raccomandata il 14.11.2022, cui vanno aggiunti i 10 gg. di vacatio previsti, decorrerebbe il termine per proporre opposizione al decreto penale di condanna, con la conseguenza che detto termine scadeva il 9.12.2022, ossia il giorno del deposito dell'atto di opposizione.

Laddove, diversamente, si volesse considerare la data di ritiro della raccomandata avvenuta il 24.11.2022, a tale data dovevano essere aggiunti i 15 gg. previsti per l'opposizione al decreto penale, con la conseguenza che il termine per proporre l'opposizione scadeva il 10.12.202, ossia il girono successivo al deposito dell'atto.Dunque, per la difesa, sia con riferimento alla posizione Atorino che con riferimento alla posizione Tedesco alla data del deposito non erano ancora decorsi i termini per l'opposizione al decreto penale di condanna, donde l'ordinanza sa- rebbe illegittima per aver dichiarato tale opposizione tardiva.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato in data 9.02.2023 la propria requisitoria scritta con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. In sintesi, sostiene il PG che il provvedimento impugnato è illegittimo, at- teso che l'opposizione a decreto penale di condanna deve ritenersi tempestiva, in quanto:

a) per Tedesco Ivana (come emerge dal prospetto "esil:o della spedizione" proveniente da Poste italiane) la notifica risulta "consegnata" il 24/11/2022 e, quindi, il relativo termine risulta scaduto proprio il 9/12/2022 in cui è stata pre- sentata l'opposizione;

b) per Atorino Gianpaolo la notificazione non è stata perfe- zionata con invio della cd. "raccomandata informativa", per cui deve ricevere ap- plicazione il principio secondo il quale "La notificazione a mezzo posta eseguita mediante consegna dell'atto a persona diversa dal destinataric, in base all'art. 7, comma sesto, della legge 20 novembre 1982, n. 890, disposizione abrogata, a decorrere dal 1 gennaio 2018, dall'art. 1, comma 97-bis, lett. f), della legge n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 1, comma 461, della legge n. 205 del 2017, si perfeziona con la sola spedizione al destinatario della lettera raccoman- data con cui l'agente postale lo informa dell'avvenuto recapito dell'atto al terzo estraneo abilitato a riceverlo" (Sez. 3, Sentenza n. 36241 del 21/02/2019, Rv. 277583).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato solo in relazione al motivo di ricorso proposto nell'in- teresse di Atorino Gianpaolo, mentre è inammissibile per manifesta infondatezza quello della Tedesco Ivana.

2. Ed invero, quanto ad Atorino, dall'esame degli atti, cui questa Corte ha fatto doverosamente accesso quale giudice del fatto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 - dep. 28/11/2001, Policastro, Rv. 220092 — 01), risulta quanto se- gue:

a) in data 3.11.2022 veniva notificata al fratello dell'imputato tramite servizio postale presso il domicilio dichiarato la raccomandata 786434691136;

b) detta raccomandata risulta spedita dall'ufficio postale di Nocera Inferiore in data 28.10.2022. Nessun invio della c.d. raccomandata informativa veniva curato dal soggetto incaricato della notificazione. Trova quindi applicazione il principio secondo cui la notificazione a mezzo posta eseguita mediante consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario, in base all'art. 7, comma sesto, della legge 20 novembre 1982, n. 890, disposizione abrogata, a decorrere dal 1 gennaio 2018, dall'art. 1, comma 97-bis, lett. f), della legge n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 1, comma 461, della legge n. 205 del 2017, si perfeziona con la sola spedizione al destinatario della lettera racco- mandata con cui l'agente postale lo informa dell'avvenuto recapito dell'atto al terzo estraneo abilitato a riceverlo (Sez. 3, n. 36241 del 21/02/2019 .- dep. 20/08/2019, Rv. 277583 - 01).

3. Quanto alla Tedesco, invece risulta quanto segue:

a) in data 3.11.2022 veniva notificato alla stessa, risultata temporaneamente assente, a mezzo posta presso il domicilio dichiarato, l'atto n. A 786434691158 spedito dall'ufficio postale di Nocera Inferiore in data 28.10.2022;

b) a seguito del deposito dell'atto presso l'ufficio postale, del tentativo di notifica veniva data notizia alla stessa con racco- mandata n. 686434691157 inviata dall'ufficiale postale il 14.11.2022;

c) l'atto re- cante il n. A 786434691158 veniva peraltro ritirato in data 24.11.2022 alle h. 12.30.45 presso l'ufficio postale S. Lorenzo S. Egidio. Orbene, facendo applicazione della prevalente e conclivisibile giurispru- denza di questa Corte, si è chiarito, in fattispecie analoga alla presente, che la notificazione a mezzo del servizio postale, nel caso di mancata consegna o rifiuto di ricezione del plico, si perfeziona con il decorso di dieci giorni dalla data di spe- dizione della lettera raccomandata o con il ritiro del piego da parte del destinatario se anteriore al decorso del detto termine di dieci giorni (Fattispecie in cui è stata ritenuta inammissibile l'opposizione a decreto penale, presentata entro il termine di quindici giorni decorrenti, però, dal ritiro del plico avvenuto dopo il decorso di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata:

Sez. 4, n. 18949 del 27/03/2019 - dep. 07/05/2019, Rv. 276263 - 01). Corretto, pertanto, in relazione alla posizione della Tedesco, è il computo del dies a quo operato dal GIP nel provvedimento impugnato, avendo egli fatto decorrere il termine di 15 gg. per proporre opposizione dal momento di perfezio- namento della notifica, individuato in dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata (3.11.2022 - 13.11.2022), sicché in applicazione del dispo- sto dell'art. 172, comma quarto, c.p.p., il termine scadeva in data 29.11.2022, donde tardiva è da considerarsi l'opposizione della Tedesco in quanto depositata in data 9.12.2022. 4 ,4 4.

Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile quanto al motivo proposto nell'interesse della Tedesco Ivana, con conseguente condanna della stessa al pagamento delle spese processuali e della somma di 3000 euro in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere che la stessa versasse in colpa al momento della presentazione del ricorso. Diversamente, l'impugnata or- dinanza deve essere annullata senza rinvio, attesa la fondatezza del motivo di ricorso proposto nell'interesse di Atorino Gianpaolo, con trasmissione degli atti all'ufficio GIP che ha emesso il provvedimento impugnato per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, nei confronti di Atorino Gian- paolo e dispone trasmettersi degli atti al tribunale di Nocera inferiore, ufficio GIP, per l'ulteriore corso. Dichiara inammissibile il ricorso di Tedesco Ivana che con- danna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t