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Ordinanza — n. 14587/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14587/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14587/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 29/9/2022, il Tribunale di Fermo, in parziale accoglimento del ricorso proposto da Enrico Biondi, disponeva il dissequestro di tutti i beni sottoposti a vincolo, di cui al verbale del 2/4/2021, con riguardo alle fattispecie contestate ai sensi del d. Igs. 3 aprile 2004, n. 42, con esclusione di quelli indicati ai punti 5, 6, 26, 27, 28 e 29 dello stesso verbale.

Regesto Legislator

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art. 2697 cod. civ; Ordinanza — n. 14587/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Igs. n. 42 del 2004, che a sua volta richiamerebbe gli artt.822 e 826 cod. civ.; a carico dell'interessato, poi, graverebbe un onere probatorio davvero rigoroso, ossia dimostrare - circostanza eccezionale - che il ritrovamento o la scoperta dei beni stessi siano avvenuti in data anteriore all'entrata in vigore della I. 20 giugno 1909, n. 364. Ebbene, il provvedimento impugnato non indicherebbe quali argomenti avrebbe impiegato il Biondi per ottenere la restituzione di gran parte dei beni e per dimostrarne il legittimo possesso a norma dell'art. 2697 cod. civ., non venendo qui in risalto profili penalistici (il procedimento a carico dell'indagato sarebbe stato archiviato).

Parole chiave

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sequestro di mezzi di prova beni culturali petizione d'eredità domanda di concordato beni di famiglia ordinanze probatorie

Disposizioni normative citate

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art. 2697 cod. civ
Ebbene, il provvedimento impugnato non indicherebbe quali argomenti avrebbe impiegato il Biondi per ottenere la restituzione di gran parte dei beni e per dimostrarne il legittimo possesso a norma dell'art. 2697 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Fermo nel procedimento a carico di Biondi Enrico avverso l'ordinanza del 29/9/2022 del Tribunale di Fermo,; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Francesca Loy, che ha chiesto l'annullamento con rinvio; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Igor Giostra, che ha chiesto il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 29/9/2022, il Tribunale di Fermo, in parziale accoglimento del ricorso proposto da Enrico Biondi, disponeva il dissequestro di tutti i beni sottoposti a vincolo, di cui al verbale del 2/4/2021, con riguardo alle fattispecie contestate ai sensi del d. Igs. 3 aprile 2004, n. 42, con esclusione di quelli indicati ai punti 5, 6, 26, 27, 28 e 29 dello stesso verbale.

2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Fermo, deducendo i seguenti motivi: - inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 10, 91, d. Igs. n. 42 del 2004, 822, 826 e 2967 cod. civ. Il Giudice dell'esecuzione non avrebbe fatto buon governo della normativa in tema di proprietà dei beni di interesse storico- artistico, né avrebbe indicato le ragioni per le quali avrebbe ritenuto raggiunta la prova del legittimo titolo sui beni in sequestro, da parte del Biondi, già indagato. In particolare, si sottolinea che l'appartenenza di tali beni allo Stato, introdotta con la I. 10 giugno 1939, n. 1089, troverebbe conferma nella legislazione successiva, come il d.

Igs. n. 42 del 2004, che a sua volta richiamerebbe gli artt.822 e 826 cod. civ.; a carico dell'interessato, poi, graverebbe un onere probatorio davvero rigoroso, ossia dimostrare - circostanza eccezionale - che il ritrovamento o la scoperta dei beni stessi siano avvenuti in data anteriore all'entrata in vigore della I. 20 giugno 1909, n. 364. Ebbene, il provvedimento impugnato non indicherebbe quali argomenti avrebbe impiegato il Biondi per ottenere la restituzione di gran parte dei beni e per dimostrarne il legittimo possesso a norma dell'art. 2697 cod. civ., non venendo qui in risalto profili penalistici (il procedimento a carico dell'indagato sarebbe stato archiviato).

La motivazione, dunque, risulterebbe del tutto carente, limitandosi a richiamare per relationem una memoria difensiva, senza alcun passaggio critico. La difesa del Biondi ha depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. L'art. 676, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che il giudice dell'esecuzione è competente a decidere (tra l'altro) in ordine alla confisca delle cose sequestrate e che, in tal caso, "procede a norma dell'art. 667, comma 4", stesso codice; a mente del quale, "contro l'ordinanza (così pronunciata, n.d.e.) possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero, l'interessato e il difensore; in tal caso si procede a norma dell'art. 666". 3.1. Ne deriva che l'eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento deve esser riqualificato come opposizione, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis", con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (tra le molte, Sez. 2, n. 39515 del 27/6/2017, Tre Emme Auto s.r.I., Rv. 271460;

Sez. 5, n. 16018 del 18/2/2015, Vilela Serrano, Rv. 263437); diversamente ragionando, infatti, l'interessato si vedrebbe privato della fase del riesame del provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione, il quale - al contrario della Corte di legittimità - ha cognizione piena delle doglianze ed è il giudice deputato a prendere in esame tutte le questioni che il ricorrente intende sollevare in punto di merito.

4. Alla luce di quanto precede, il ricorso deve quindi esser qualificato come opposizione avverso un provvedimento del giudice dell'esecuzione emesso a norma dell'art. 676, comma 1, cod. proc. pen., con trasmissione degli atti al Tribunale di Fermo.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Fer