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Sentenza — n. 14576/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 14576/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 14576/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: CACI Carmelo, nato a Gela (CI) il 20 giugno 1947; TRESPOLI Emanuela, nata a Gela (CI) il 22 marzo 1948; avverso la ordinanza n. 74/21 REsecTrib del Tribunale di Gela del 10 dicembre 2021; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Francesca COSTANTINI, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi.RITENUTO IN FATTO Il Tribunale di Gela, in funzioni di giudice della esecuzione penale, ha, con ordinanza pronunziata in data 10 novembre 2021, rigettato il ricorso proposto da Caci Carmelo e Trespoli Emanuela volto ad ottenere la revoca dell'ordine di demolizione n. 30322/13, emesso in data 20 ottobre 2020, con il quale la Procura della Repubblica di Gela aveva inteso mettere in esecuzione quanto statuito con la sentenza n. 120/2012 del 9 novembre 2012, divenuta irrevocabile il successivo 3 gennaio 2013, con la quale, dichiarata la natura abusiva della realizzazione in sopraelevazione del secondo piano di un fabbricato sito in Gela, via Recanati n. 41, era stata, fra l'altro, ordinata la demolizione dell'abuso edilizio.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 14576/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 74/21 REsecTrib del Tribunale di Gela del 10 dicembre 2021; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Francesca COSTANTINI, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi.RITENUTO IN FATTO Il Tribunale di Gela, in funzioni di giudice della esecuzione penale, ha, con ordinanza pronunziata in data 10 novembre 2021, rigettato il ricorso proposto da Caci Carmelo e Trespoli Emanuela volto ad ottenere la revoca dell'ordine di demolizione n. 30322/13, emesso in data 20 ottobre 2020, con il quale la Procura della Repubblica di Gela aveva inteso mettere in esecuzione quanto statuito con la sentenza n. 120/2012 del 9 novembre 2012, divenuta irrevocabile il successivo 3 gennaio 2013, con la quale, dichiarata la natura abusiva della realizzazione in sopraelevazione del secondo piano di un fabbricato sito in Gela, via Recanati n. 41, era stata, fra l'altro, ordinata la demolizione dell'abuso edilizio.

Parole chiave

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ordine di demolizione diritto di riprendere il possesso della cosa disdetta della locazione abitativa revoca del trasferimento patrimoniale rivendicazione della proprietà revoca del permesso di dimora

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
I ricorsi debbono, pertanto, essere dichiarati inammissibili ed i ricorrenti vanno condannati, visto l'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

o la seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: CACI Carmelo, nato a Gela (CI) il 20 giugno 1947; TRESPOLI Emanuela, nata a Gela (CI) il 22 marzo 1948; avverso la ordinanza n. 74/21 REsecTrib del Tribunale di Gela del 10 dicembre 2021; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Francesca COSTANTINI, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi.RITENUTO IN FATTO Il Tribunale di Gela, in funzioni di giudice della esecuzione penale, ha, con ordinanza pronunziata in data 10 novembre 2021, rigettato il ricorso proposto da Caci Carmelo e Trespoli Emanuela volto ad ottenere la revoca dell'ordine di demolizione n. 30322/13, emesso in data 20 ottobre 2020, con il quale la Procura della Repubblica di Gela aveva inteso mettere in esecuzione quanto statuito con la sentenza n. 120/2012 del 9 novembre 2012, divenuta irrevocabile il successivo 3 gennaio 2013, con la quale, dichiarata la natura abusiva della realizzazione in sopraelevazione del secondo piano di un fabbricato sito in Gela, via Recanati n. 41, era stata, fra l'altro, ordinata la demolizione dell'abuso edilizio.

Avverso tale ordinanza hanno interposto ricorso per cassazione i due originari istanti, avendo articolato a tale fine due motivi di impugnazione. Il primo motivo dei ricorsi ha ad oggetto la ritenuta violazione di legge ed il vizio di motivazione, sotto il profilo del mancato rispetto del principio di proporzionalità sotto il profilo della comparazione fra il diritto di costoro all'abitazione ed alla tutela degli altri interessi coinvolti nella vicenda. Il secondo motivo dei ricorsi attiene alla ritenuta illogicità della motivazione della ordinanza impugnata alla dedotta impossibilità di procede alla demolizione da parte dei ricorrenti una volta intervenuta la acquisizione gratuità dell'immobile al patrimonio comunale.

Con atto del 9 dicembre 2022 la difesa dei ricorrenti, replicando alle conclusioni scritte del Procuratore generale, ha insistito per raccoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono infondati. Con riferimento al primo motivo, si osserva che è pur vero che questa Corte ha, di recente, chiarito, anche onde uniformare l'applicazione del diritto nazionale ai principi generalmente riconosciuti in sede sovranazionale in tema di tutela dei diritti fondamentali dell'individuo, che, In materia di reati edilizi, il giudice, nel dare attuazione all'ordine di demolizione di un immobile abusivo adibito ad abituale abitazione di una persona, è tenuto a rispettare il principio di proporzionalità nei termini in cui esso è stato enunciato dalla giurisprudenza della Corte EDU, quindi valutando la disponibilità, da parte dell'interessato, di un tempo sufficiente per conseguire, se possibile, la sanatoria dell'immobile o per risolvere, con diligenza, le proprie esigenze abitative, la possibilità di far valere le proprie ragioni dinanzi a un Tribunale indipendente, l'esigenza di evitare IL4AC-0141- in momenti in cui sarebbero compromessi altri diritti fondamentali, come quello dei minori a frequentare la scuola, nonché l'eventuale consapevolezza della natura abusiva dell'attività edificatoria (si veda, infatti, in tale senso:

Corte di cassazione, Sezione III penale, 18 febbraio 2022, n. 5822), ma deve chiarirsi, onde evitare facili volgarizzazioni dei principi in tale modo espressi, che la concreta e rigorosa applicazione di essi non può essere tale da condurre ad una sostanziale abrogazione della normativa che, al fine di rimuovere le conseguenze, altrimenti permanenti, della violazione della normativa in materia urbanistica ed edilizia, disciplina la demolizione dei manufatti abusivi. Deve, infatti, ritenersi che i controlimiti apposti alla ampia applicazione della disciplina in materia di demolizione del manufatti edilizi abusivamente realizzati, debbano essere interpretati in termini di estremo rigore, dovendosi, cioè, ad esempio considerare che, dati i tempi, abitualmente assai dilatati, con i quali si procede alla concreta messa in esecuzione dell'ordine di demolizione posto a corredo della sentenza di condanna in materia urbanistico-edilizia, è assai difficilmente riscontrabile la mancanza di un termine temporale entro il quale il soggetto destinatario dell'ordine avrebbe potuto, e dovuto, risolvere in concreto i propri problemi abitativi, essendo, comunque, su di lui gravante l'onere di dimostrare di avere fatto quanto era in suo potere onde provvedere alla risoluzione del medesimi, così come, laddlove si alleghi la esistenza di situazioni che, incidendo sulla salute fisica o mentale dei soggetti che abitano l'immobile abusivamente realizzato, potrebbero essere seriamente compromesse dall'eventuale demolizione di questo, non è sufficiente la mera allegazione di tali situazioni ma è, altresì, necessario dimostrare, sia pure a livello di attendibile probabilità, che, appunto, la gravità di tali situazioni sarebbe negativamente influenzata in termini di significativa, per tale intendendosi la esistenza di conseguenze di fatto irrimediabili, rilevanza, dall'eventuale privazione della disponibilità dell'immobile.

L'esame del motivo di ricorso proposto sul punto dalla difesa dei due istanti non dà conto della prospettazione, né tanto meno della avvenuta dimostrazione, della effettiva esistenza di alcuna delle specifiche condizioni che, alla luce della rigida interpretazione dei criteri di comparazioni che debbono essere seguiti, non siano state tenute nel debito conto del Tribunale di Gela nella valutazione della prevalenza dell'interesse pubblico ad un ordinato e decoroso assetto del territorio rispetto a quello priva al godimento di un'abitazione. Infatti, al di là della sua mera allegazione, appare decisamente fuori centro l'affermare, a fronte di un edificio in relazione al quale si discute della demolizione del solo piano edificato in sopraelevazione, essendo destinato ad abitazione dei ricorrenti il piano sottostante, indenne dalla preventivata demolizione, che la parte abusiva costituirebbe un presidio di salubrità di quella, invece, regolare, posto che una tale esigenza, cioè di realizzare in sopraelevazione manufatti abusivi onde preservare la salubrità delle porzioni immobiliari sottostanti, non pare degna di prevalere su quella relativa alla collettività dei cittadini al corretto sviluppo edilizio; né ha trovato una qualche adeguata base dimostrativa la affermazione che la demolizione non può essere eseguita se non con irreparabile danno per la stabilità della parte sottostante di edificio; del tutto irrilevante è sul piano sostanziale ora in esame il fatto che i soggetti che sarebbero materialmente attinti dalla demolizione siano per il resto, essendo nel caso di specie gli stessi che per l'abuso edilizio furono oggetto della condanna, privi di pregiudizi penali, posto che non è fra i valori in discussione quello attinente alla "moralità" di costoro, non potendo, anche ove ricorrente, una tale caratteristica, l'incensuratezza, legittimare la perdurante lesione del bene collettivo "ambiente"; così come parimenti non conferente in termini di decisività è il mero fatto che l'immobile sia destinato ad abitazione degli stesso soggetti e non si tratti di edilizia speculativa, posto che, ove così non fosse, mancherebbe in radice uno dei termini stessi dalla comparazione da operare.

Anche le allegazioni in ordine allo stato di salute dei due ricorrenti, la quale appare compromessa solo dalla loro non più fresca età, non sono state oggetto di preterizione da parte del Giudice dell'esecuzione, essendo state ritenute, non in termini implausibili, dì per sé prive di determinante concludenza. E lo stesso deve dirsi in relazione al tempo che, more solito, è intercorso fra la definitività dell'ordine di demolizione impartito in sede giudiziale e la sua messa in esecuzione. Si tratta, infatti, di un lasso di tempo pali a poco meno di 10 anni; non appare, pertanto, condivisibile l'assunto contenuto in seno al ricorso introduttivo del presente giudizio, secondo il quale la sua ampiezza dovrebbe essere considerata, contestualmente agli altri dati significativi ai fini della comparazione fra i vari interessi in giuoco, deciisivamente rilevante posto che la autonoma ampiezza di tale lasso di tempo non ne consente una sua valorizzazione altrimenti che nel senso della sua congruità ai fini della definizione del preteso problema abitativo che i ricorrenti hanno, invece, trascurato di risolvere.

Anche di esso, pertanto, il Tribunale non ha correttamente tenuto conto ai fini della eventuale sospensione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo. Del tutto inammissibile è la seconda argomentazione svelta in sede di ricorso dalla difesa di Cari e Trespoli, posto che di nessun ostacolo alla esecuzione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo è l'avvenuta acquisizione di esso al patrimonio comunale. Ciò in quanto tale acquisizione non ha, evidentemente, la funzione di rendere più pingue il patrimonio comunale ma solo quella di consentire all'Ente pubblico territoriale, laddove ad essa non abbia direttamente provveduto il soggetto insignito dall'ordine di demolizione, di potervi provvedere senza ostacoli costituiti dalla alienitas domini dell'immobile (Corte di cassazione, Sezione III penale, 23 ottobre 2015, n. 42698); d'altra parte, in termini di stretta coerenza giuridica, la censura, per come prospettata, si paleserebbe comunque inammissibile in quanto la stessa, postulando la esistenza di una posizione dominicale pertinente esclusivamente al Comune di Gela, la quale posizione sarebbe lesa dalla eventuale demolizione dell'immobile di cui in premessa, porrebbe in evidenza la assoluta carenza di interesse dei ricorrenti ad interloquire in ordine alla esecuzione di tale profilo, l'ordine di demolizione, della sentenza, essendo, secondo la loro stessa prospettazione, tale operazione incidente su di un bene a loro non più spettante ed in relazione alla cui conservazione gli stessi non vanterebbero pertanto alcun diritto.

I ricorsi debbono, pertanto, essere dichiarati inammissibili ed i ricorrenti vanno condannati, visto l'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e