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Sentenza — n. 14569/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 14569/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 14569/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 6/10/2020, il Tribunale di Teramo dichiarava non doversi procedere nei confronti di Xia Zhaohe, in ordine al delitto di cui all'art. 5, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, perché estinto per prescrizione. Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di L'Aquila, deducendo - con unico motivo - l'erronea applicazione degli artt. 157, 160, 161 cod. proc. pen., 17, d. Igs. n. 74 del 2000. Il Tribunale non avrebbe considerato che l'art. 17, comma 1-bis, d. Igs. n. 74 del 2000, stabilisce l'aumento di un terzo del tempo necessario a prescrivere per molti dei reati di cui allo stesso decreto, compreso l'art. 5 in esame; al 6/10/2020, dunque, la fattispecie in rubrica - contestata al 30/12/2013 - non sarebbe stata ancora estinta per prescrizione.

Regesto Legislator

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art. 159 cod. pen; Sentenza — n. 14569/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 5, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, perché estinto per prescrizione. Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di L'Aquila, deducendo - con unico motivo - l'erronea applicazione degli artt. 157, 160, 161 cod. proc. pen., 17, d. Igs. n. 74 del 2000. Il Tribunale non avrebbe considerato che l'art. 17, comma 1-bis, d. Igs. n. 74 del 2000, stabilisce l'aumento di un terzo del tempo necessario a prescrivere per molti dei reati di cui allo stesso decreto, compreso l'art. 5 in esame; al 6/10/2020, dunque, la fattispecie in rubrica - contestata al 30/12/2013 - non sarebbe stata ancora estinta per prescrizione.

Parole chiave

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tempestività tributaria differimento dell'imposizione sospensione della riscossione fiscale estensione della procedura procedura giudiziaria tributaria arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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art. 159 cod. pen
In presenza di atti interruttivi, e senza valutare eventuali sospensioni di cui all'art. 159 cod. pen., la prescrizione maturerà dunque soltanto il 30/12/2023.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di L'Aquila nel procedimento a carico di Xia Zhaohe, nato in Cina il 15/4/1989 avverso la sentenza del 6/10/2020 del Tribunale di Terarno; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha chiesto annullare la sentenza con rinvio; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Amalia Falcone, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 6/10/2020, il Tribunale di Teramo dichiarava non doversi procedere nei confronti di Xia Zhaohe, in ordine al delitto di cui all'art. 5, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, perché estinto per prescrizione.

2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di L'Aquila, deducendo - con unico motivo - l'erronea applicazione degli artt. 157, 160, 161 cod. proc. pen., 17, d. Igs. n. 74 del 2000. Il Tribunale non avrebbe considerato che l'art. 17, comma 1-bis, d. Igs. n. 74 del 2000, stabilisce l'aumento di un terzo del tempo necessario a prescrivere per molti dei reati di cui allo stesso decreto, compreso l'art. 5 in esame; al 6/10/2020, dunque, la fattispecie in rubrica - contestata al 30/12/2013 - non sarebbe stata ancora estinta per prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta fondato.

4. L'art. 17, comma 1-bis, d. Igs. n. 74 del 2000, statuisce che i termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 dello stesso decreto sono elevati di un terzo; in presenza di atti interruttivi, ed ai sensi degli artt. 157-161 cod. pen., la prescrizione per tali reati, dunque, matura in dieci anni.

5. Tanto premesso, si osserva che questa disposizione - introdotta dal d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla I. 14 settembre 2011, n. 148, in vigore il 17/9/2011 - trova applicazione nel giudizio in esame, nel quale è contestato - al 30/12/2013 - il delitto di cui all'art. 5, d. Igs. n. 74 del 2000. In presenza di atti interruttivi, e senza valutare eventuali sospensioni di cui all'art. 159 cod. pen., la prescrizione maturerà dunque soltanto il 30/12/2023. Si impone, pertanto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Teramo, in diversa persona fisica. Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2022 Il liere