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Sentenza — n. 13796/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 13796/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 13796/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 25 novembre 2022, la gezione per il riesame del Tribunale di Napoli ha respinto l'appello proposto da Francesco Iannone avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva rigettato l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 13796/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00.

Parole chiave

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traffico di cocaina estradizione aiuto all'evasione di detenuti attività criminosa importazione illegale di stupefacenti polizia degli stranieri

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Iannone Francesco, nato a San Felice a Cancello il 21/09/1971 avverso l'ordinanza del 25/11/2022 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 25 novembre 2022, la gezione per il riesame del Tribunale di Napoli ha respinto l'appello proposto da Francesco Iannone avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva rigettato l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, deducendo la violazione degli artt. 274, 275, 275-bis e 125, comma 3, cod. proc. pen., nonché il difetto assoluto di motivazione per non essere stata esclusa la sussistenza di un pericolo di recidiva, quantomeno fronteggiabile con la più proporzionata cautela degli arresti domiciliari al di fuori della regione e dunque lontano dal /ocus commissi delicti rispetto al quale era stata adottata la misura. Senza vagliare le difese rassegnate - si lamenta - il Tribunale aveva addotto tre argomentazioni errate, posto che l'ordinanza: - considera unicamente il tempo trascorso in custodia cautelare e non il tempo trascorso tra i fatti provvisoriamente addebitati e l'esecuzione dell'ordinanza applicativa di misura, non essendosi quindi dato rilievo al c.d. "tempo silente"; - formula prognosi negativa osservando che l'indagato aveva in passato continuato a delinquere pur se sottoposto agli arresti domiciliari, senza guardare invece al futuro e valutare l'attualità del concreto pericolo di reiterazione; - nel ritenere che anche fuori regione il ricorrente potrebbe continuare a mantenere i rapporti con i sodali ovvero allacciarne di nuovi con la criminalità del luogo, adotta inaccettabili automatismi e presunzioni disancorate da qualsivoglia elemento prognostico reale fondato su circostanze specifiche, così rendendo una mera motivazione "di stile".

3. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Ed invero, diversamente da quanto allegato dal ricorrente - che non si confronta seriamente con le ragioni compiutamente esposte nell'ordinanza impugnata - il Tribunale ha escluso che sussistessero elementi di novità idonei a far ritenere affievolite le esigenze cautelari. Ed invero, trattasi di valutazione di merito supportata da una motivazione non manifestamente illogica ed in questa sede pertanto non ulteriormente scrutinabile, considerato anche che trattasi di misura adottata soltanto sei mesi prima con provvedimento divenuto definitivo a seguito della declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione proposta contro l'ordinanza confermativa emessa in sede di riesame, pronunciata dalla Corte di cassazione il 14 ottobre u.s. 3.1.

In particolare, considerando la particolare pericolosità sociale e capacità criminale dell'indagato, gravemente indiziato di appartenenza ad un'associazione finalizzata alla commissione di reati in materia di stupefacenti diretta da Filippo Piscitelli, con il quale Iannone aveva un rapporto fiduciario, senza che emergessero elementi fattuali indicativi di un suo allontanamento dal sistema organizzato di narcotraffico operante sul territorio campano di cui egli era stato a lungo ingranaggio essenziale, l'ordinanza argomenta non illogicamente che l'assai contenuto tempo di esecuzione della misura non rilevasse a mutare il giudizio sulla necessaria applicazione della custodia in carcere reso con l'ordinanza genetica.

E ciò anche alla luce della presunzione relativa di adeguatezza di tale misura quale prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., che opera non solo nel momento di adozione del provvedimento della misura coercitiva ma anche nelle successive vicende che attengono alla permanenza delle esigenze cautelari (Sez. 1, n. 82 del 10/11/2015, Sorgenti, Rv. 265383). Si tratta di conclusione aderente al consolidato orientamento giusta il quale, ai fini dell'attenuazione o della revoca della misura della custodia cautelare in carcere, il mero decorso di un pur lungo periodo di carcerazione - nella specie, peraltro, neppure ravvisabile - non assume di per sé rilievo determinante come fattore di attenuazione delle esigenze cautelari, esaurendo la sua valenza soltanto nell'ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia (Sez. 1, n. 19818 del 23/03/2018, Ben Aicha, Rv. 273139;

Sez. 2, n. 10808 del 16/12/2015, dep. 2016, Mangiaracina, Rv. 266161; Sez. 1, n. 24897 del 10/05/2013, Sisti, Rv. 255832). 3.2. Posto che la valutazione in questa sede consentita deve poggiare soltanto su fatti nuovi, successivi all'adozione dell'ordinanza genetica, è manifestamente infondato - decorsi, peraltro, pochi mesi - il rilievo che si sarebbe dovuto valutare il c.d. tempo silente rispetto ai fatti oggetto del provvisorio addebito, trattandosi di questione concernente l'applicazione della misura e sulla quale è sceso il c.d. giudicato cautelare.

Ed invero, ai fini della revoca o della sostituzione di misura cautelare, il "fatto sopravvenuto" che legittima una rivisitazione del materiale indiziario dopo il negativo espletamento della procedura di riesame deve essere rappresentato da risultanze processuali nuove o anche preesistenti, ma non valutate in precedenza (Sez. F, n. 35585 del 24/08/2010, Avallone, Rv. 248287). 3.3. Quanto all'adeguatezza della meno grave misura degli arresti domiciliari - pur in luogo posto al di fuori della regione e con lo strumento del braccialetto elettronico - l'ordinanza ne ha non illogicamente escluso l'idoneità rilevando come soltanto nel 2019 l'indagato, in allora sottoposto agli arresti domiciliari, avesse trasgredito le prescrizioni inerenti quella meno afflittiva misura e continuato i traffici illeciti interagendo telefonicamente con un complice che materialmente effettuava la commercializzazione dello stupefacente.

Lungi dall'essersi fondata su elementi non specifici o congetturali, la prognosi negativa formulata dal giudice del merito cautelare circa il concreto pericolo che, se posto agli arresti domiciliari, reiterando quel già sperimentato modello di condotta, l'indagato potrebbe riprendere analoghi traffici illeciti di stupefacenti sia in Campania sia nel nuovo luogo di restrizione, si basa su elementi di assoluta concretezza e non è pertanto manifestamente illogica.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'