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Sentenza — n. 13315/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 13315/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 13315/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 21 aprile 2022 il Tribunale di L'Aquila ha applicato a Sabatino Marinelli la pena su concorde richiesta delle parti per il reato dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. La difesa dell'imputato ricorre per cassazione sulla base di due motivi. Con il primo deduce la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. perché il Giudice aveva omesso di valutare gli elementi utili per il proscioglimento. Con il secondo eccepisce la violazione di legge per omessa motivazione sulla confisca del denaro. L L

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 13315/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto alla confisca, va ribadito che non è sufficiente motivare il provvedimento che la dispone affermando che il denaro è certo provento del reato, trattandosi di confisca facoltativa (Sez. 3, n. 30133 del 05/04/2017, S., Rv. 270324 - 01), perché l'ablazione deve essere giustificata con la motivazione in merito all'esistenza di un nesso pertinenziale con l'illecito che impone la sottrazione dei beni alla disponibilità del colpevole per impedire la agevolazione di nuovi fatti criminosi (Sez. 3, n. 2444 del 23/10/2014, dep. 2015, Anibaldi, Rv. 262399-01).

Parole chiave

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abbandono del procedimento penale confisca sotto sanzione internazionale ritiro dell'effetto sospensivo remissione della pena ritiro a seguito di transazione riscossione di pene pecuniarie

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Con il primo deduce la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Marinelli Sabatino, nato a Barisciano il 09/05/1951, avverso la sentenza in data 21/04/2022 del Tribunale di L'Aquila, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 21 aprile 2022 il Tribunale di L'Aquila ha applicato a Sabatino Marinelli la pena su concorde richiesta delle parti per il reato dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. La difesa dell'imputato ricorre per cassazione sulla base di due motivi. Con il primo deduce la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. perché il Giudice aveva omesso di valutare gli elementi utili per il proscioglimento. Con il secondo eccepisce la violazione di legge per omessa motivazione sulla confisca del denaro. L L

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato limitatamente alla confisca. La sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art.129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (tra le più recenti, Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain, Rv. 277102-01) Nel caso di specie, il Giudice ha assolto l'onere motivazionale con riferimento al verbale di arresto, al verbale di sequestro, alla relazione orale dell'operante nell'udienza di convalida, all'interrogatorio dell'arrestato, mentre l'imputato non ha allegato alcun elemento per la sua assoluzione.

Quanto alla confisca, va ribadito che non è sufficiente motivare il provvedimento che la dispone affermando che il denaro è certo provento del reato, trattandosi di confisca facoltativa (Sez. 3, n. 30133 del 05/04/2017, S., Rv. 270324 - 01), perché l'ablazione deve essere giustificata con la motivazione in merito all'esistenza di un nesso pertinenziale con l'illecito che impone la sottrazione dei beni alla disponibilità del colpevole per impedire la agevolazione di nuovi fatti criminosi (Sez. 3, n. 2444 del 23/10/2014, dep. 2015, Anibaldi, Rv. 262399-01).

In assenza di adeguata motivazione sulla confisca, la sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di L'Aquila.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di L'Aquila Così deciso, il 22 dicembre 2022 Il Consigliere este