Ordinanza — n. 13104/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUNARDI ANDREA nato a LA SPEZIA il 22/12/1985 avverso l'ordinanza del 09/07/2022 del GIP TRIBUNALE di LA SPEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; lette le conclusioni del PG, SIMONE PERELLI, che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria del difensore, AVV. VIRGINIO ANGELINI, che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso.RITENUTO IN FATTO E
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 666 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13104/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061 - 01; Sez. 3, n. 39515 del 27/06/2017, Rv. 271460 - 01; in senso conforme, Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265538; Sez. 5, n. 16018 del 18/02/2015, Rv. 263437 - 01; Sez. 5, n. 503 dell'11/11/2014, Rv. 262166 - 01; Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, Rv. 259454 - 01; Sez. 3, n. 48495 del 06/11/2013, Rv. 258079 - 01; in senso analogo, Sez. 1, n. 17331 del 30/03/2006, Poggiolini, Rv. 234258, e, prima ancora, Sez. 3, n. 1182 del 07/04/1995, Cancello, Rv. 202599); 4.7.il ricorso deve pertanto essere qualificato come opposizione con trasmissione degli atti al Tribunale di La Spezia per l'ulteriore corso.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUNARDI ANDREA nato a LA SPEZIA il 22/12/1985 avverso l'ordinanza del 09/07/2022 del GIP TRIBUNALE di LA SPEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; lette le conclusioni del PG, SIMONE PERELLI, che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria del difensore, AVV. VIRGINIO ANGELINI, che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso.RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 sig. Lunardi Andrea, ricorre, quale chiamato all'eredità del padre, Danilo Lunardi, e legale rappresentante della società «Yachting Agency Ltd», con sede in Malta, per l'annullamento dell'ordinanza del 24/06/2022 del GIP del Tribunale di La Spezia che, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di revoca della confisca delle somme di danaro sequestrate al predetto Danilo Lunardi nonché dell'imbarcazione "Aqua", di proprietà della «Yachting Agency Ltd», disposta, ai sensi dell'art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, con decreto di archiviazione, ljeurrortz-eterre-01 del procedimento penale iscritto a carico del Danilo Lunardi per i reati di cui agli artt. 2, 5, 8, 10-ter e 11, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, archiviazione disposta per morte dell'indagato. 1.1.Con il primo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, lamentando l'illegittima applicazione della confisca obbligatoria in assenza di una sentenza di condanna o di patteggiamento. 1.2.Con il secondo motivo deduce la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione relativamente alla individuazione della proprietà dei beni confiscati.
Osserva, al riguardo, che:
a) il Danilo Lunardi era proprietario del 50% delle quote della società «Yachting Agency Ltd» sicché le circostanze indicate dal provvedimento impugnato per ritenerlo proprietario effettivo dell'imbarcazione sono compatibili con la titolarità delle suddette quote;
b) in ogni caso, ove così fosse, il ricorrente, quale chiamato all'eredità del padre, sarebbe comunque legittimato a rivendicare la proprietà del natante. 2.Con memoria trasmessa il 28/12/2022, il difensore del ricorrente ha ribadito la fondatezza delle proprie ragioni insistendo per l'accoglimento del ricorso. 3.11 ricorso deve essere qualificato come opposizione/ con trasmissione degli atti al Tribunale di La Spezia. 4.0sserva il Collegio: 4.1.va premesso che il Lunardi, quale persona fisica chiamata all'eredità, è legittimato a rivendicare la restituzione dei beni che facevano parte del patrimonio del "de cuius" prima della morte; anche a voler ritenere che, in quanto chiamato all'eredità, egli non possa esercitare azioni sostanzialmente rivendicatorie, resta il fatto che proprio l'esercizio di tali azioni costituisce implicita accettazione dell'eredità (Cass. civ., Sez. 2, n. 10060 del 24/04/2018, Rv. 648326 - 01;
Cass. civ., Sez. 2, n. 13738 del 27/06/2005, Rv. 581423 - 01); 4.2.ne consegue, quanto all'imbarcazione, che egli è comunque legittimato a rivendicarne la restituzione, sia quale legale rappresentante della società che ne è la formale proprietaria, sia quale chiamato all'eredità di colui che ne è considerato dal giudice dell'esecuzione il proprietario di fatto; 4.3.tanto premesso, l'art. 676, comma 1, cod. proc. pen., attribuisce al giudice dell'esecuzione la competenza «a decidere in ordine (...) alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate»; 4.4.1a relativa decisione deve essere assunta senza formalità, con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato; contro l'ordinanza possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero, l'interessato e il difensore; l'opposizione deve essere trattata e definita con le forme previste dall'art. 666 cod. proc. pen. (art. 667, comma 4, cod. proc. pen., richiamato dall'art. 676, comma 1, cit.); 4.5.in questi casi il contraddittorio, pur successivo ed eventuale, è comunque garantito ed affidato all'iniziativa della parte che intenda rimettere in discussione la decisione già presa de plano; 4.6.il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione osta, dunque, alla immediata ricorribilità per cassazione del provvedimento del giudice, anche se, in ipotesi, irritualmente adottato, come nel caso di specie, con le forme dell'udienza camerale partecipata, sicché il ricorso anziché essere dichiarato inammissibile, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis", deve essere riqualificato come opposizione e trasmesso al giudice dell'esecuzione (così da ultimo, quale espressione di un principio assolutamente consolidato, Sez. 1, n. 47759 del 18/11/2022, Pieri, Rv. 283858 - 01;
Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061 - 01; Sez. 3, n. 39515 del 27/06/2017, Rv. 271460 - 01; in senso conforme, Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265538; Sez. 5, n. 16018 del 18/02/2015, Rv. 263437 - 01; Sez. 5, n. 503 dell'11/11/2014, Rv. 262166 - 01; Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, Rv. 259454 - 01; Sez. 3, n. 48495 del 06/11/2013, Rv. 258079 - 01; in senso analogo, Sez. 1, n. 17331 del 30/03/2006, Poggiolini, Rv. 234258, e, prima ancora, Sez. 3, n. 1182 del 07/04/1995, Cancello, Rv. 202599); 4.7.il ricorso deve pertanto essere qualificato come opposizione con trasmissione degli atti al Tribunale di La Spezia per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di La Spez