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Sentenza — n. 13094/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding agreed sentence in abbreviated trial under Italian criminal procedure law.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13094/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ruling that a party cannot challenge the agreed sentence in an appeal proceeding. The appellant argued the penalty was excessive and lacked proper motivation, but the court noted the sentence was already agreed upon by the parties in a written request. Consequently, the appeal was rejected because the negotiated settlement cannot be unilaterally modified absent legal illegality.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: In proceedings for a negotiated settlement in appeal, a cassation appeal challenging the agreed sentence is inadmissible as the parties' agreement cannot be unilaterally modified.

Parole chiave

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negotiated settlement appeal inadmissible cassation appeal agreed sentence modification abbreviated trial procedure Italian criminal procedure remissione della pena modifica della sentenza sanzioni penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
Deve quindi applicarsi il principio ampiamente consolidato in giurisprudenza, in forza del quale, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod.proc.
Art. 606 c.p.p.
Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe Donato Giaffreda, con atto sottoscritto dall'avvocato Massimo Fasano Barbaro, articolando un solo motivo, con il quale si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000
Invero, l'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, ossia la fattispecie posta a base di tutte e tre le imputazioni, prevede un minimo di sei mesi ed un massimo di due anni di reclusione.
art. 133 cod. pen
Si sottolinea che non vi è stato alcun raffronto espresso con i parametri di cui all'art. 133 cod. pen.
art. 599-bis cod.proc. pen
Deve quindi applicarsi il principio ampiamente consolidato in giurisprudenza, in forza del quale, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod.proc. pen., introdotto dall'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola
Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv.
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M.
Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Giaffreda Donato, nato in Belgio il 07/06/1953 avverso la sentenza del 20/12/2021 dalla Corte d'appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con riferimento al trattamento sanzionatorio.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 20 dicembre 2021, la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Lecce all'esito di giudizio abbreviato, ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di Donato Giaffreda per il delitto di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, con riferimento alle annualità 2012, 2013 e 2014, ha dichiarato estinto per prescrizione il delitto di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, con riferimento all'annualità 2011, ha rideterminato la pena complessiva in un anno di reclusione, come concordato dalle parti, con concessione della sospensione condizionale della stessa, e limitato la confisca agli importi non versati per gli anni 2012, 2013 e 2014.

Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, Donato Giaffreda, in qualità di amministratore della società "Securpol Security s.r.l.", avrebbe omesso di versare VIVA dovuta sulla base delle dichiarazioni: -) per l'anno 2012, per l'importo di 352.193,00 euro, entro il 27 dicembre 2013; -) per l'anno 2013, per l'importo di 430.634,00 euro, entro il 27 dicembre 2014; -) per l'anno 2014, per l'importo di 501.259,00 euro, entro il 27 dicembre 2015.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe Donato Giaffreda, con atto sottoscritto dall'avvocato Massimo Fasano Barbaro, articolando un solo motivo, con il quale si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla determinazione della pena. Si deduce che la sentenza impugnata ha esposto una motivazione di mero stile sulla determinazione del trattamento sanzionatorio, pur fissando una pena base nella misura di un anno di reclusione, ossia in una misura oggettivamente elevata, posti i minimi e i massimi edittali, e nonostante la non particolare entità dell'evasione, in considerazione della soglia di punibilità di 250.000,00 euro. Si sottolinea che non vi è stato alcun raffronto espresso con i parametri di cui all'art. 133 cod. pen.

3. Il ricorso è inammissibile. La pena è stata concordata sulla base di istanza scritta presentata dall'appellante, il quale ha anche rinunciato ai motivi diversi da quelli concernenti il trattamento sanzionatorio. Inoltre, la pena è stata fissata in misura rispettosa delle previsioni edittali. Invero, l'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, ossia la fattispecie posta a base di tutte e tre le imputazioni, prevede un minimo di sei mesi ed un massimo di due anni di reclusione. Nella specie, la pena base fissata per il reato più grave, l'omesso versamento per l'anno 2014, è stata quantificata in un anno di reclusione.

Gli aumenti apportatati a titolo di continuazione per gli altri due reati, gli omessi versamenti per gli anni 2013 e 2013, sono stati determinati in tre mesi per ciascun episodio. All'esito, è stata applicata la diminuente di un terzo per il rito abbreviato. Deve quindi applicarsi il principio ampiamente consolidato in giurisprudenza, in forza del quale, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod.proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (cfr., tra le tante:

Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01; Sez. 1, n. 944del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170-01; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234-01).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 14/02/2