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Sentenza — n. 12822/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 12822/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 12822/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 7 luglio 2021, il tribunale di Torino, quale giudice dell'esecuzione adito nell'interesse di Miglietta Claudio ai sensi dell'art. 667 comma 5 cod. proc. pen., con richiesta di revoca della ordinanza del 7 maggio 2022 con la quale, su istanza del pubblico ministero, era stato determinato il profitto oggetto della confisca disposta con sentenza di condanna, divenuta irrevocabile, inerente il reato ex art. 10 del Dlgs. 74/2000, rigettava l'opposizione.

Regesto Legislator

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art. 667 comma 5 cod. proc. pen, art. 578 bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 12822/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 667 comma 5 cod. proc. pen., con richiesta di revoca della ordinanza del 7 maggio 2022 con la quale, su istanza del pubblico ministero, era stato determinato il profitto oggetto della confisca disposta con sentenza di condanna, divenuta irrevocabile, inerente il reato ex art. 10 del Dlgs. 74/2000, rigettava l'opposizione.

Parole chiave

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imposizione confiscatoria confisca sotto sanzione internazionale confisca dei beni spossessamento conseguente al pignoramento clausola punitiva sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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art. 667 comma 5 cod. proc. pen
Con ordinanza del 7 luglio 2021, il tribunale di Torino, quale giudice dell'esecuzione adito nell'interesse di Miglietta Claudio ai sensi dell'art. 667 comma 5 cod.
art. 578 bis cod. proc. pen
255568): come rilevato dal giudice dell'esecuzione, la fattispecie di cui all'art. 578 bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Miglietta Claudio nato a Torino il 21/07/1966; avverso la ordinanza del 07/07/2021 del tribunale di Torino ; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello ; lette le conclusioni del PG dr. Domenico A.R. Seccia che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 7 luglio 2021, il tribunale di Torino, quale giudice dell'esecuzione adito nell'interesse di Miglietta Claudio ai sensi dell'art. 667 comma 5 cod. proc. pen., con richiesta di revoca della ordinanza del 7 maggio 2022 con la quale, su istanza del pubblico ministero, era stato determinato il profitto oggetto della confisca disposta con sentenza di condanna, divenuta irrevocabile, inerente il reato ex art. 10 del Dlgs. 74/2000, rigettava l'opposizione.

2. Avverso tale ordinanza Miglietta Claudio ha proposto ricorso mediante il proprio difensore deducendo un solo motivo di impugnazione.

3. Si deduce il vizio di violazione di legge e quello di carenza di motivazione. Si rappresenta che venendo in rilievo l'istituto della confisca per equivalente quale atto processuale ancora da compiersi, seppur collegato ad altri atti processuali già realizzati, avrebbe dovuto trovare applicazione la nuova disciplina di cui all'art. 578 bis cod. proc. pen., non applicabile ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore. Quale quello di specie.

4. Il ricorso è manifestamente infondato. Quanto al vizio di carenza di motivazione, esso è insussistente a fronte di una espressa motivazione riguardo alla quale il ricorrente rappresenta piuttosto di non condividerne i contenuti. Contenuti con i quali mostra - quanto al vizio di violazione di legge pure dedotto - di non confrontarsi (così incorrendo in un difetto di specificità estrinseca, cfr. Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568): come rilevato dal giudice dell'esecuzione, la fattispecie di cui all'art. 578 bis cod. proc. pen. attiene al caso, peculiare, in cui, intervenuta l'estinzione per prescrizione del reato, nel corso del giudizio di impugnazione, la Corte di appello o la Corte di Cassazione sono chiamate comunque a decidere sull'impugnazione medesima ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato.

Si tratta, come correttamente spiegato dal giudice adito, di un caso ben diverso da quello relativo al ricorrente, in cui emerge, piuttosto, l'intervenuta sentenza di condanna del medesimo, con contestuale confisca rimasta incontestata, senza che sia maturata alcuna prescrizione nel corso del giudizio di cognizione.

5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così d