Sentenza — n. 12808/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl tribunale di Napoli con sentenza del 23 dicembre 2021 condannava Capezzuto Paolo in relazione a reati di cui ai capi da a) ad i) inerenti il Dlgs. 81/2008. Avverso la pronuncia sopra indicata del tribunale, propone ricorso Capezzuto Paolo, mediante il proprio difensore, con un unico motivo di impugnazione. 3.Rappresenta il vizio di mancanza di motivazione sub specie di motivazione apparente. 4.11 ricorso è inammissibile, avendo il ricorrente solo invocato il vizio di carenza di motivazione, senza specificare le ragioni concrete a supporto di tale deduzione. Come noto, i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altrei quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sannmarco, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Entrambi i profili risultano omessi nel caso in esame.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 12808/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Capezzuto Paolo nato a Napoli il 29/06/1973; avverso la sentenza del 23/12/2021 del tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il tribunale di Napoli con sentenza del 23 dicembre 2021 condannava Capezzuto Paolo in relazione a reati di cui ai capi da a) ad i) inerenti il Dlgs. 81/2008.
2. Avverso la pronuncia sopra indicata del tribunale, propone ricorso Capezzuto Paolo, mediante il proprio difensore, con un unico motivo di impugnazione. 3.Rappresenta il vizio di mancanza di motivazione sub specie di motivazione apparente. 4.11 ricorso è inammissibile, avendo il ricorrente solo invocato il vizio di carenza di motivazione, senza specificare le ragioni concrete a supporto di tale deduzione. Come noto, i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altrei quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sannmarco, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Entrambi i profili risultano omessi nel caso in esame.
5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Amm