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Ordinanza — n. 12559/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court corrects a clerical error in a criminal judgment regarding a defendant's surname spelling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12559/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation ordered the correction of a clerical error in a prior criminal judgment where the defendant's surname was misspelled. The Prosecutor General identified the discrepancy between the recorded name 'XHAYSA' and the actual name 'XHAHYSA' and requested the fix. The court ruled that such material errors must be corrected to ensure the document accurately reflects the identity of the party involved.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis c.p.p.; Material errors in the disposition and reasoning of a criminal judgment must be corrected to ensure the document accurately reflects the identity of the party involved.

Parole chiave

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clerical error correction criminal procedure code material defect surname spelling mistake court of cassation judgment disposition identity verification revisione di una decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 625-bis c.p.p.
In data 2.02.2023 il Presidente titolare della Terza sezione penale ha disposto la correzione del predetto errore materiale, sia nel dispositivo sia nella motivazione della predetta sentenza, con fissazione dell'udienza camerale non partecipata, ai sensi dell'art. 625-bis, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 10278 del 25/02/2010
Sez. 1, n. 21385 del 21/02/2007
246787 - 01; Sez. 1, n. 21385 del 21/02/2007 - dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: XHAHYSA ARJAN (C.U.I 012E11V) nato in ALBANIA il 07/05/1964 ISTREFI DYLAVER nato in ALBANIA il 24/06/1984 avverso la sentenza del 17/12/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA.

RITENUTO IN FATTO

ED IN DIRITTO 1. Con sentenza n. 26256 resa alla pubblica udienza dell'11.05.2022, dep. 8.07.2022, la Terza sezione penale di questa Corte ha rigettato il ricorso proposto da XHAHYSA ARJAN (CUI 012E11V) e dichiarato inammissibile il ricorso proposto da ISTREFI DYLAVER avverso la sentenza 14.09.2017 della Corte d'appello di An- cona.

2. In data 19.01.2023, il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Ancona, rilevata la presenza di un errore materiale nel disposi- tivo della predetta sentenza (il cognome dell'imputato XHAHYSA ARJAN è stato erroneamente indicato come XHAYSA ARJAN), ha chiesto a questa Corte di ordi- nare la correzione dell'errore, non essendovi dubbi sull'identità del predetto, avendo presentato a mezzo del difensore, con le generalità indicate, richiesta di misure alternative alla detenzione a seguito della notifica dell'ordine di carcera- zione con sospensione.

3. In data 2.02.2023 il Presidente titolare della Terza sezione penale ha disposto la correzione del predetto errore materiale, sia nel dispositivo sia nella motivazione della predetta sentenza, con fissazione dell'udienza camerale non partecipata, ai sensi dell'art. 625-bis, cod. proc. pen., con modalità "de plano".

4. Ritenuto di dover disporre la correzione dell'errore materiale nei termini sopraindicati, atteso che, come pacificamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di provvedimenti camerali emessi dalla Corte di Cassazione, deve essere esperita la procedura di correzione degli errori materiali per rimediare alla difformità del dispositivo riportato nel provvedimento depositato da quello im- mediatamente compilato a margine del ruolo d'udienza e sottoscritto dal Presi- dente, che prevale (Sez. 1, n. 10278 del 25/02/2010 - dep. 15/03/2010, Rv. 246787 - 01; Sez. 1, n. 21385 del 21/02/2007 - dep. 31/05/2007, Rv. 236768 - 01).

P.Q.M.

Dispone correggersi sia il dispositivo che la motivazione della sentenza di questa Sezione n. 26256 resa alla pubblica udienza dell'11.05.2022, dep. 8.07.2022, nel senso che, laddove le generalità del ricorrente sono indicate in XHAYSA devono essere corrette in XHAHYSA.Dispone che della presente ordinanza sia fatta annotazione sull'originale della sentenza. Così deciso,