Sentenza — n. 12365/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Messina rigettava l'istanza di revisione presentata personalmente da Mario Agatino Mirabella ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. per l'asserita incompatibilità tra i fatti stabili a fondamento della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Catania il 7 febbraio 2014, irrevocabile il 14 aprile 2016, in relazione ai delitti ex artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, con quelli stabiliti dalla sentenza emessa dal Tribunale di Catania il 27 novembre 2018, irrevocabile il 10 maggio 2019, nei confronti di soggetti coimputati degli stessi reati ascritti al Mirabella, assolti perché il fatto non sussiste.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 12365/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 630, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. per l'asserita incompatibilità tra i fatti stabili a fondamento della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Catania il 7 febbraio 2014, irrevocabile il 14 aprile 2016, in relazione ai delitti ex artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, con quelli stabiliti dalla sentenza emessa dal Tribunale di Catania il 27 novembre 2018, irrevocabile il 10 maggio 2019, nei confronti di soggetti coimputati degli stessi reati ascritti al Mirabella, assolti perché il fatto non sussiste.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Mirabella Mario Agatino, nato a Catania il 20/05/1946 avverso l'ordinanza del 24/02/2022 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Messina rigettava l'istanza di revisione presentata personalmente da Mario Agatino Mirabella ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett.
a) cod. proc. pen. per l'asserita incompatibilità tra i fatti stabili a fondamento della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Catania il 7 febbraio 2014, irrevocabile il 14 aprile 2016, in relazione ai delitti ex artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, con quelli stabiliti dalla sentenza emessa dal Tribunale di Catania il 27 novembre 2018, irrevocabile il 10 maggio 2019, nei confronti di soggetti coimputati degli stessi reati ascritti al Mirabella, assolti perché il fatto non sussiste.
2. Avverso l'indicata ordinanza, l'avv. Ernesto Pino del foro di Catania, difen- sore di fiducia di Mario Agatino Mirabella, propone ricorso per cassazione, che de- duce l'apparenza di motivazione e l'erronea applicazione della legge penale. Espone il difensore che la Corte di merito, nel motivare la insussistenza della de- dotta incompatibilità tra i fatti stabiliti nella sentenza di condanna e in quella di assoluzione ha fatto leva su una serie di congetture - quali la possibile diversità del materiale captativo e del rito prescelto - nessuna delle quali è stata in concreto accertata.
3. Il ricorso è inammissibile perché proposto da un soggetto non legittimato.
4. Dalla consultazione degli atti, risulta che, in calce all'istanza di revisione, presentata personalmente dal Mirabella, costui nominò proprio difensore "nel pre- sente procedimento di revisione l'avv. Ernesto Pino del foro di Catania". Non risulta - né dall'istanza di revisione, né da altri atti del procedimento - che il difensore di fiducia, avv. Ernesto Pino, sia stato nominato anche procuratore speciale per proporre impugnazione avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di revisione; del resto, nel ricorso per cassazione l'avv. Ernesto Pino dichiara di agire "quale difensore di fiducia, giusta nomina agli atti, di Mirabella Mario Agatino".
5. Ciò chiarito, ritiene il Collegio dare continuità all'orientamento interpreta- tivo, costantemente predicato da questa Corte di legittimità, secondo il quale, ai fini della proposizione del ricorso per cassazione avente ad oggetto l'impugnazione del provvedimento con il quale sia stata disattesa un'istanza volta ad ottenere la revisione di un precedente giudicato, è condizione di legittimazione che il difensore del ricorrente sia munito di procura speciale (da ultimo, Sez. 3, n. 18016 del 08/01/2019 - dep. 02/05/2019, Rodriguez, Rv. 276080). Invero, l'art. 571, comma 3, cod. proc. pen., prevede autonoma possibilità di impugnazione solo per il difensore dell'imputato e non anche del condannato e tale limitazione trova giustificazione nel carattere assolutamente personale della richiesta di revisione (Sez. 5, n. 32814 del 11/07/2006, dep. 03/10/2006, Mar- chesini, Rv. 235197).
6. Di conseguenza, non essendo stata rilasciata al difensore, avv. Ernesto Pino, procura speciale per impugnare l'ordinanza con il quale la Corte di appello di Messina ha rigettato l'istanza di revisione che era stata proposta personalmente da Mario Agatino Mirabella, il ricorso è inammissibile.
7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore dell