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Ordinanza — n. 12153/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12153/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12153/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Procuratore generale di Firenze ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Firenze che, all'esito del dibattimento, aveva assolto l'imputato in relazione al capo a) - art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - perché non punibile per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'articolo 131 bis cod.pen., e dal reato di cui al capo b) - art. 495 cod.pen.- perché il fatto non sussiste. Deduce, limitatamente al capo a), con il primo motivo di ricorso l'erronea applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. e con il secondo motivo il vizio di motivazione relativamente alla particolare tenuità dell'offesa ha avuto riguardo alle modalità della condotta i mezzi adoperati.

Regesto Legislator

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articolo 131 bis cod.pen, art. 495 cod.pen, art. 131 bis cod.pen; Ordinanza — n. 12153/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - perché non punibile per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'articolo 131 bis cod.pen., e dal reato di cui al capo b) - art. 495 cod.pen.- perché il fatto non sussiste. Deduce, limitatamente al capo a), con il primo motivo di ricorso l'erronea applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. e con il secondo motivo il vizio di motivazione relativamente alla particolare tenuità dell'offesa ha avuto riguardo alle modalità della condotta i mezzi adoperati.

Parole chiave

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revisione in materia penale conversione religiosa ritiro della querela penale conversione della multa motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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articolo 131 bis cod.pen
309 - perché non punibile per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'articolo 131 bis cod.pen., e dal reato di cui al capo b) - art.
art. 495 cod.pen
309 - perché non punibile per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'articolo 131 bis cod.pen., e dal reato di cui al capo b) - art. 495 cod.pen.- perché il fatto non sussiste.
art. 131 bis cod.pen
Deduce, limitatamente al capo a), con il primo motivo di ricorso l'erronea applicazione dell'art. 131 bis cod.pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Corte d'appello di Firenze nel procedimento penale nei confronti di Essouiba Abderrazaq, nato in Marocco il 16/01/1995 avverso la sentenza del 14/04/2022 del Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo che ha concluso chiedendo la conversione dell'impugnazione in appello, lette le conclusioni dell'avv. D. Fiorentino che si associa alla richiesta di conversazione dell'impugnazione in appello.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Procuratore generale di Firenze ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Firenze che, all'esito del dibattimento, aveva assolto l'imputato in relazione al capo a) - art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - perché non punibile per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'articolo 131 bis cod.pen., e dal reato di cui al capo b) - art. 495 cod.pen.- perché il fatto non sussiste. Deduce, limitatamente al capo a), con il primo motivo di ricorso l'erronea applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. e con il secondo motivo il vizio di motivazione relativamente alla particolare tenuità dell'offesa ha avuto riguardo alle modalità della condotta i mezzi adoperati.

3. L'impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di Firenze di assoluzione dell'imputato dal capo a), deve essere convertita in appello e gli atti trasmessi alla Corte d'appello di Firenze per il giudizio di appello. Come osserva il Procuratore generale, il ricorso per cassazione, avverso sentenza di proscioglimento, che contenga tra i motivi anche la censura di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), relativa a vizio di motivazione della sentenza impugnata non può essere proposto "per saltum" e, se proposto, deve essere convertito in appello, ai sensi dell'art. 569, comma terzo, del codice di rito (Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, Rv. 274834 - 01; Sez. 6, n. 26350 del 31/05/2007, Rv. 236860 - 01).

4. Consegue che il ricorso per cassazione del Procuratore generale deve essere convertito in appello e gli atti devono essere trasmessi alla Corte d'appello di Firenze per il giudizio di appello.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione quale atto di appello dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Firenze