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Sentenza — n. 12152/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 12152/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 12152/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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guente SENTENZA sul ricorso proposto da: Graziano Berardino, nato a Cerignola il 25/12/1998 avverso la sentenza del 11/10/2021 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 11/10/2021, la Corte di appello di Bari confermava la sentenza pronunciata in data 25/06/2020 dal Tribunale di Foggia, con la quale Graziano Berardino, all'esito di giudizio abbreviato, era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 per illecita detenzione e cessione di sostanze stupefacenti e condannato alla pena anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 3.200,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Graziano Berardino, a mezzo del difensore di fiducia , articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione dell'art. 163 cod.pen. e correlato vizio di motivazione. Argomenta che erroneamente la Corte dì appello aveva denegato la sospensione condizionale della pena sul rilievo che l'imputato aveva in passato beneficiato dell'assoluzione per particolare tenuità del fatto; tale rilievo, infatti, si porrebbe in contrasto con il disposto normativo dell'art. 163 cod.pen. che consente che la sospensione condizionale della pena possa essere concessa anche in presenza di seconda condanna; inoltre, l'assoluzione per particolare tenuità del fatto comporta una valutazione circa l'entità della condotta che non può incidere sulla prognosi futura di astensione; la motivazione era illogica perché riteneva che un precedente definito di particolare tenuità era idoneo a comportare una prognosi negativa sulla futura astensione Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 motivo di ricorso è inammissibile perché generico. 2. E' pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle diverse rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti (Cfr. Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017 - dep. 23/01/2018, Rv. 272448; Sez.3, n. 30021 del 14/07/2011, Rv.250972 - 01). 3. Tale principio di diritto trova applicazione nella fattispecie in esame. La Corte territoriale ha fondato il diniego della concessione della sospensione condizionale della pena sulla gravità del fatto con riferimento alle modalità della condotta (detenzione di droghe appartenenti a tipi diversi, cocaina ed hashish e detenzione di materiale utile al frazionamento e confezionamento di dosi pronte per lo spaccio a terzi), dimostrative di un'attività delittuosa organizzata, rimarcando anche, quale ulteriore elemento ostativo ad una prognosi favorevole, l'assoluzione per particolare tenuità del fatto da analogo reato in materia di stupefacenti. Il ricorrente, in presenza di due ratíones decklendi, autonome ed autosufficienti, censura solo la seconda delle stesse; il ricorso è, pertanto, inammissibile, in quanto il ricorrente si limiti ad attaccare una sola di esse, ignorando l'altra. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass

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art. 163 cod.pen; Sentenza — n. 12152/2023 — snpen · Corte di Cassazione: RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 11/10/2021, la Corte di appello di Bari confermava la sentenza pronunciata in data 25/06/2020 dal Tribunale di Foggia, con la quale Graziano Berardino, all'esito di giudizio abbreviato, era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 per illecita detenzione e cessione di sostanze stupefacenti e condannato alla pena anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 3.200,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Graziano Berardino, a mezzo del difensore di fiducia , articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione dell'art. 163 cod.pen. e correlato vizio di motivazione. Argomenta che erroneamente la Corte dì appello aveva denegato la sospensione condizionale della pena sul rilievo che l'imputato aveva in passato beneficiato dell'assoluzione per particolare tenuità del fatto; tale rilievo, infatti, si porrebbe in contrasto con il disposto normativo dell'art. 163 cod.pen. che consente che la sospensione condizionale della pena possa essere concessa anche in presenza di seconda condanna; inoltre, l'assoluzione per particolare tenuità del fatto comporta una valutazione circa l'entità della condotta che non può incidere sulla prognosi futura di astensione; la motivazione era illogica perché riteneva che un precedente definito di particolare tenuità era idoneo a comportare una prognosi negativa sulla futura astensione Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 motivo di ricorso è inammissibile perché generico. 2. E' pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle diverse rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti (Cfr. Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017 - dep. 23/01/2018, Rv. 272448; Sez.3, n. 30021 del 14/07/2011, Rv.250972 - 01). 3. Tale principio di diritto trova applicazione nella fattispecie in esame. La Corte territoriale ha fondato il diniego della concessione della sospensione condizionale della pena sulla gravità del fatto con riferimento alle modalità della condotta (detenzione di droghe appartenenti a tipi diversi, cocaina ed hashish e detenzione di materiale utile al frazionamento e confezionamento di dosi pronte per lo spaccio a terzi), dimostrative di un'attività delittuosa organizzata, rimarcando anche, quale ulteriore elemento ostativo ad una prognosi favorevole, l'assoluzione per particolare tenuità del fatto da analogo reato in materia di stupefacenti. Il ricorrente, in presenza di due ratíones decklendi, autonome ed autosufficienti, censura solo la seconda delle stesse; il ricorso è, pertanto, inammissibile, in quanto il ricorrente si limiti ad attaccare una sola di esse, ignorando l'altra. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass

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revoca della sospensione condizionale precedente penale diniego della liberazione condizionale esenzione dalla pena condanna grave per violazione della legge sugli stupefacenti pena detentiva condizionale
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guente SENTENZA sul ricorso proposto da: Graziano Berardino, nato a Cerignola il 25/12/1998 avverso la sentenza del 11/10/2021 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 11/10/2021, la Corte di appello di Bari confermava la sentenza pronunciata in data 25/06/2020 dal Tribunale di Foggia, con la quale Graziano Berardino, all'esito di giudizio abbreviato, era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 per illecita detenzione e cessione di sostanze stupefacenti e condannato alla pena anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 3.200,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Graziano Berardino, a mezzo del difensore di fiducia , articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione dell'art. 163 cod.pen. e correlato vizio di motivazione. Argomenta che erroneamente la Corte dì appello aveva denegato la sospensione condizionale della pena sul rilievo che l'imputato aveva in passato beneficiato dell'assoluzione per particolare tenuità del fatto; tale rilievo, infatti, si porrebbe in contrasto con il disposto normativo dell'art. 163 cod.pen. che consente che la sospensione condizionale della pena possa essere concessa anche in presenza di seconda condanna; inoltre, l'assoluzione per particolare tenuità del fatto comporta una valutazione circa l'entità della condotta che non può incidere sulla prognosi futura di astensione; la motivazione era illogica perché riteneva che un precedente definito di particolare tenuità era idoneo a comportare una prognosi negativa sulla futura astensione Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 motivo di ricorso è inammissibile perché generico. 2. E' pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle diverse rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti (Cfr. Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017 - dep. 23/01/2018, Rv. 272448; Sez.3, n. 30021 del 14/07/2011, Rv.250972 - 01). 3. Tale principio di diritto trova applicazione nella fattispecie in esame. La Corte territoriale ha fondato il diniego della concessione della sospensione condizionale della pena sulla gravità del fatto con riferimento alle modalità della condotta (detenzione di droghe appartenenti a tipi diversi, cocaina ed hashish e detenzione di materiale utile al frazionamento e confezionamento di dosi pronte per lo spaccio a terzi), dimostrative di un'attività delittuosa organizzata, rimarcando anche, quale ulteriore elemento ostativo ad una prognosi favorevole, l'assoluzione per particolare tenuità del fatto da analogo reato in materia di stupefacenti. Il ricorrente, in presenza di due ratíones decklendi, autonome ed autosufficienti, censura solo la seconda delle stesse; il ricorso è, pertanto, inammissibile, in quanto il ricorrente si limiti ad attaccare una sola di esse, ignorando l'altra. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass