Sentenza — n. 12024/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn data 11 gennaio 2023, il ricorrente ha ritualmente fatto pervenire una dichiarazione con cui ha rappresentato di rinunciare al ricorso, essendo stata sostituita nelle more la misura di massimo rigore con quella degli arresti domiciliari presso la sua abitazione. Da ciò consegue che il ricorso proposto nell'interesse di Ascone deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, non scaturendo da ciò la condanna al pagamento delle spese processuali, essendosi la causa di inammissibilità manifestata in epoca successiva alla presentazione del ricorso (cfr. in termini Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Rv. 281785 e Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rv. 272308).
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 12024/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto alla scelta della misura, si osserva che proprio la scelta di adibire il casolare a deposito della droga consentiva di escludere la volontà di utilizzare l'abitazione come luogo per realizzare la condotta illecita; da ultimo, si contesta la prognosi circa l'irrogazione di una pena superiore a tre anni di reclusione, risultando il giudizio del Tribunale ancorato al solo dato normativo, mentre i precedenti giudiziario su casi analoghi rivelano condanne a pene inferiori a tre anni.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Ascone Roberto, nato a Taurianova il 02-10-1980, avverso l'ordinanza del 17-08-2022 del Tribunale di Reggio Calabria; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Marco Dall'Olio, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 17 agosto 2022, il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria confermava la decisione emessa in data 29 luglio 2022 dal G.I.P. del Tribunale di Palmi, con la quale Roberto Ascone era stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, in quanto gravemente indiziato del reato di cui all'art. 73 comma 4 del d.P.R. n. 309 del 1990, a lui contestato per aver illecitamente detenuto 234 chilogrammi di marjuana.
2. Avverso l'ordinanza del Tribunale reggino, Ascone, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo motivo, si contesta il giudizio sulla sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990, osservandosi che i giudici cautelari hanno fatto leva solo sul dato ponderale lordo della sostanza stupefacente, in assenza degli esiti degli accertamenti sul principio attivo e sul grado di purezza della droga, per cui la relativa valutazione risultava, già a livello indiziario, apodittica e meramente apparente.
Con il secondo motivo, oggetto di doglianza sono le valutazioni sulla configurabilità delle esigenze cautelari e sulla scelta della misura, non avendo il Tribunale del Riesame tenuto conto di due elementi favorevoli all'indagato, come la sua condizione di incensurato e la confessione resa nell'immediatezza del controllo, confessione peraltro non obbligata, atteso che il terreno non era intestato ad Ascone e che il possesso delle chiavi del casolare poteva essere occasionale, per cui poteva essere seguita la tesi della connivenza non punibile o del favoreggiamento.
Quanto alla scelta della misura, si osserva che proprio la scelta di adibire il casolare a deposito della droga consentiva di escludere la volontà di utilizzare l'abitazione come luogo per realizzare la condotta illecita; da ultimo, si contesta la prognosi circa l'irrogazione di una pena superiore a tre anni di reclusione, risultando il giudizio del Tribunale ancorato al solo dato normativo, mentre i precedenti giudiziario su casi analoghi rivelano condanne a pene inferiori a tre anni.
3. Con dichiarazione pervenuta l'11 gennaio 2023, Ascone rinunciava al ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per rinuncia all'impugnazione dell'interessato.
1. In data 11 gennaio 2023, il ricorrente ha ritualmente fatto pervenire una dichiarazione con cui ha rappresentato di rinunciare al ricorso, essendo stata sostituita nelle more la misura di massimo rigore con quella degli arresti domiciliari presso la sua abitazione.
2. Da ciò consegue che il ricorso proposto nell'interesse di Ascone deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, non scaturendo da ciò la condanna al pagamento delle spese processuali, essendosi la causa di inammissibilità manifestata in epoca successiva alla presentazione del ricorso (cfr. in termini Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Rv. 281785 e Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rv. 272308).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ric