Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 11795/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 11795/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 11795/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con ordinanza del 13/9/2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli rigettava l'istanza con la quale Antonio Lucenti, Carmela Lucenti, Giuseppe Lucenti, Michela Lucenti, Rita Lucenti, Valter Lucenti e Rosanna Lucenti avevano chiesto la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione emesso con sentenza dello stesso Ufficio del 12/2/1993, irrevocabile, nonché dell'ordine di demolizione emesso dalla locale Procura della Repubblica il 19/8/2014 ed il 6/12/2016.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 11795/2023 — snpen · Corte di Cassazione: I ricorsi, pertanto, debbono essere dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro cinquecento.

Parole chiave

Generato dall'IA
disdetta della locazione abitativa permesso di demolizione revoca dell'annullamento revoca del permesso di dimora sfratto abitazione individuale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA SENTENZA sui ricorsi proposti da Lucenti Antonio, nato a Napoli il 22/5/1961 Lucenti Carmela, nata a Napoli 11'11/7/1962 Lucenti Giuseppe, nato a Napoli il 1°/1/1965 Lucenti Michela, nata a Napoli il 18/4/1967 Lucenti Rita, nata a Napoli il 9/7/1968 Lucenti Valter, nato a Napoli 1'11/7/1971 Lucenti Rosanna, nata a Napoli il 6/11/1972 avverso l'ordinanza del 13/9/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Birritteri, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Paolo Maria Di Napoli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; letta la rinuncia al ricorso 'RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 13/9/2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli rigettava l'istanza con la quale Antonio Lucenti, Carmela Lucenti, Giuseppe Lucenti, Michela Lucenti, Rita Lucenti, Valter Lucenti e Rosanna Lucenti avevano chiesto la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione emesso con sentenza dello stesso Ufficio del 12/2/1993, irrevocabile, nonché dell'ordine di demolizione emesso dalla locale Procura della Repubblica il 19/8/2014 ed il 6/12/2016.

2. Hanno proposto congiunto ricorso per cassazione gli istanti, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con unico, ampio motivo - l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

3. Con atto del 30/1/2023, tutti i ricorrenti hanno rinunciato all'impugnazione, senza alcun argomento, con dichiarazione sottoscritta e con relativa autentica da parte del difensore.

4. I ricorsi, pertanto, debbono essere dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro cinquecento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,