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Sentenza — n. 11001/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals dismissed as inadmissible due to withdrawal by the two defendants.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11001/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by Armando Zitelli and Luigi Romano inadmissible because the defendants had withdrawn them. The GIP had previously ordered the dismissal of the proceedings due to the particular triviality of the facts. Consequently, the Court ruled that the withdrawal rendered the appeals void under the relevant procedural code.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lettera D del codice di procedura penale; Art. 616 del codice di procedura penale: appeals withdrawn by the parties are inadmissible, resulting in a fine and costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal inadmissibility procedural code dismissal of proceedings legal costs Cassation appeal triviality of facts abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lettera D del codice di procedura penale
I due ricorrenti hanno rinunciato al ricorso (atto di rinuncia del difensore munito di procura speciale); i ricorsi, quindi, devono dichiararsi inammissibili, per rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera D, del cod.
Art. 616 del codice di procedura penale
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 500,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ZIVELLI ARMANDO nato a FRASCATI il 03/03/1968 ROMANO LUIGI nato a CIVITAVECCHIA il 24/07/1958 avverso l'ordinanza del 24/06/2022 del GIP TRIBUNALE di CIVITAVECCHIAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

1. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia ha disposto l'archiviazione del procedimento nei confronti di Zitelli Armando e di Luigi Romano, ritenuta la particolare tenuità dei fatti in accertamento.

2. I due indagati hanno proposto ricorso in cassazione, chiedendo l'annullamento del provvedimento di archiviazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. I due ricorrenti hanno rinunciato al ricorso (atto di rinuncia del difensore munito di procura speciale); i ricorsi, quindi, devono dichiararsi inammissibili, per rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera D, del cod. proc. pen. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 500,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. per ciascun ricorrente. PQM Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta rinuncia dei ricorrenti con condanna alle spese pari ad euro 500 per ciacuno. Così deciso i