Cassation court dismisses appeal on pre-trial detention terms for drug trafficking association participant under 24-year maximum.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Giuseppe Di Garbo's appeal against the trial court's refusal to release him on bail due to expired pre-trial detention limits. Di Garbo argued that as a mere participant in a drug trafficking association, his maximum detention term should be four years based on a lower sentencing threshold, whereas the court applied a six-year limit. The court ruled that the statutory maximum for this specific crime is twenty-four years, making the six-year detention period legally correct and the appeal infounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 303 comma 4 lett. C cod. proc. pen.; Art. 23 comma 1 cod. pen.: The maximum duration of pre-trial detention for a participant in a drug trafficking association is calculated based on the statutory maximum penalty of twenty-four years, not the minimum.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Di Garbo Giuseppe, nato a Castelbuono il 01-02-1941, avverso l'ordinanza del 08-09-2022 del Tribunale di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Raffaele Gargiulo, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza dell'8 settembre 2022, il Tribunale del Riesame di Caltanissetta rigettava l'appello cautelare proposto nell'interesse di Giuseppe Di Garbo avvero l'ordinanza emessa 1'8 luglio 2022 dal Tribunale di Caltanissetta, con la quale era stata disattesa l'istanza di scarcerazione per decorrenza termini, rispetto alla misura detentiva applicata a Di Garbo a far data dal 2 luglio 2018.
2. Avverso l'ordinanza del Tribunale nisseno, Di Garbo, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa deduce l'inosservanza degli art. 303 comma 4 lett. B) cod. proc. pen. e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, rilevando che i giudici cautelari hanno errato nel ritenere che nei confronti dell'imputato, agli arresti domiciliari dal 2 luglio 2018, non fossero decorsi i termini massimi di custodia cautelare, atteso che nei confronti del mero partecipe dell'associazione trova applicazione il disposto di cui all'art. 303 comma 4 lett. B) cod. proc. pen., posto che all'imputato, al netto delle aggravanti che non rilevano ai fini della determinazione dei termini massimi di custodia cautelare ex art. 278 cod. proc. pen., non può essere applicata una pena superiore a 20 anni di reclusione, venendo altrimenti svuotata di significato la differenza di ruolo tra il partecipe, punito con pena non inferiore a 10 anni di reclusione, e il promotore dell'associazione, che è invece punito con pena non inferiore a 20 anni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato. I.. Nel disattendere la richiesta di scarcerazione per decorrenza dei termini avanzata dalla difesa del ricorrente, sottoposto dal 2 luglio 2018 a misura detentiva (attualmente in regime di arresti domiciliari), perché gravemente indiziato di essere partecipe di un'associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, il Tribunale del Riesame di Caltanissetta (come già in precedenza il Tribunale della medesima città), ha ritenuto non decisiva sia la circostanza che, nel giudizio di merito, nei confronti di Di Garbo era stata esclusa l'operatività nei dell'aggravante ex art. 74 comma 4 del d.P.R. n. 309 del 1990, sia il fatto che egli era stato condannato alla pena di 18 anni di reclusione; si è infatti osservato che, anche a seguito della sentenza di condanna, doveva farsi riferimento, in forza dei criteri previsti dall'art. 278 cod. proc. pen., alla cornice edittale prevista per il reato contestato, nella misura in cui tale contestazione era stata recepita nella sentenza di condanna, rimanendo il computo dei termini custodiali insensibile alle statuizioni adottate rispetto alla pena in concreto inflitta.Il termine di fase è stato dunque computato in 6 anni e non in 4, alla stregua della previsione di cui all'art. 303 comma 4 lett. C cod. proc. pen., termine che opera quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a 20 anni.
2. Orbene, l'impostazione seguita nel provvedimento impugnato risulta coerente con il principio elaborato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 26350 del 24/04/2002, Rv. 221656 e ribadito nella successiva evoluzione giurisprudenziale (cfr. Sez. 3, n. 7931 del 30/01/2015, Rv. 262519), secondo cui, ai fini della determinazione dei termini di durata massima della custodia cautelare relativi al reato di partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti (art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990), del quale è espressamente prevista dalla legge la sola pena edittale minima e non quella massima, quest'ultima va individuata in ventiquattro anni di reclusione, secondo la regola generale dettata dall'art. 23, comma primo, cod. pen.
3. Pertanto, non presentando il provvedimento impugnato alcun profilo di illegittimità rispetto al computo dei termini di custodia cautelare, il ricorso proposto nell'interesse di Di Garbo deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento d