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Sentenza — n. 10150/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 10150/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 10150/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 6 dicembre 2021 la Corte d'appello di Lecce ha respinto l'impugnazione proposta dagli imputati nei confronti della sentenza del 29 gennaio 2019 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brindisi, con la quale, a seguito di giudizio abbreviato, Raffaele Simone era stato condannato alla pena di un anno di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 (ascrittogli per avere, a fine di evasione, avvalendosi di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti emesse dalla Trasporto Stampa S.r.l., indicato nella dichiarazione dei redditi relativi all'anno d'imposta 2013 elementi passivi fittizi dell'ammontare di euro 109.200,00, con un'evasione iva di euro 22.932,00; capo A della rubrica), e Marco e Modesto Simone erano stati condannati alla pena di un anno e otto mesi di reclusione ciascuno in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 8 d.lgs. n. 74 del 2000 (per avere, Marco Simone quale legale rappresentante della Trasporto Stampa S.r.l. e Modesto Simone quale amministratore di fatto della medesima società, al fine di consentire a Raffaele Simone e a Giuseppe Simone di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, emesso fatture per operazioni inesistenti; capi B e C della rubrica) e 81 cpv. cod. pen. e 5 d.lgs. n. 74 del 2000 (per avere omesso, nelle medesime qualità e a fine di evasione, di presentare le dichiarazioni annuali dei redditi per gli anni 2012 e 2013; capo D della rubrica); con la medesima sentenza il Tribunale aveva, tra l'altro, anche disposto la confisca del profitto di detti reati e anche tale capo della sentenza di primo grado è stato confermato dalla Corte d'appello.

Regesto Legislator

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art. 5 d.lgs. 74/2000, art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 10150/2023 — snpen · Corte di Cassazione: L'ammontare delle imposte evase dalla medesima Trasporto Stampa per gli anni 2012 e 2013 è stato determinato sulla base di quanto riportato nelle imputazioni, sottolineando che tali importi non erano stati contestati dagli imputati, cosicché anche su tale aspetto le censure dei ricorrenti risultano, oltre che generiche, in quanto prive di considerazione di tale motivazione, anche manifestamente infondate, per essere stata data adeguata e non manifestamente " illogica spiegazione del superamento della soglia di punibilità per gli anni 2012 e 2013 in relazione al reato di cui all'art. 5 d.l.gs. n. 74 del 2000 di cui al capo D.

Parole chiave

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falsificazione di valori di bollo ufficiali fatture fittizie produzione di documenti finanziari frode all'imposta sul valore aggiunto obbligo di edizione di documenti inchiesta per falsità atti

Disposizioni normative citate

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art. 5 d.lgs. 74/2000
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00 per cia
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Testo completo

guente Nk SENTENZA ft 1 O MAR 2023 sui ricorsi proposti da Simone Raffaele, nato a San Pietro Vernotico il 27/11/1980 Simone Marco, nato a Cellino San Marco il 15/7/1954 FuNzioN TA Simone Modesto, nato a Cellino San Marco il 2/5/1949 avverso la sentenza del 6/12/2021 della Corte d'appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito per i ricorrenti l'avv. Ladislao Massari, in sostituzione dell'avv. Cesare Attalini, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 6 dicembre 2021 la Corte d'appello di Lecce ha respinto l'impugnazione proposta dagli imputati nei confronti della sentenza del 29 gennaio 2019 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brindisi, con la quale, a seguito di giudizio abbreviato, Raffaele Simone era stato condannato alla pena di un anno di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 (ascrittogli per avere, a fine di evasione, avvalendosi di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti emesse dalla Trasporto Stampa S.r.l., indicato nella dichiarazione dei redditi relativi all'anno d'imposta 2013 elementi passivi fittizi dell'ammontare di euro 109.200,00, con un'evasione iva di euro 22.932,00; capo A della rubrica), e Marco e Modesto Simone erano stati condannati alla pena di un anno e otto mesi di reclusione ciascuno in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 8 d.lgs. n. 74 del 2000 (per avere, Marco Simone quale legale rappresentante della Trasporto Stampa S.r.l. e Modesto Simone quale amministratore di fatto della medesima società, al fine di consentire a Raffaele Simone e a Giuseppe Simone di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, emesso fatture per operazioni inesistenti; capi B e C della rubrica) e 81 cpv. cod. pen. e 5 d.lgs. n. 74 del 2000 (per avere omesso, nelle medesime qualità e a fine di evasione, di presentare le dichiarazioni annuali dei redditi per gli anni 2012 e 2013; capo D della rubrica); con la medesima sentenza il Tribunale aveva, tra l'altro, anche disposto la confisca del profitto di detti reati e anche tale capo della sentenza di primo grado è stato confermato dalla Corte d'appello.

2. Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo hanno denunciato la violazione e l'errata applicazione di disposizioni di legge penale e un vizio della motivazione, con riferimento alla affermazione del raggiungimento della prova dei fatti contestati, non essendo stato adeguatamente tenuto conto dei rapporti commerciali esistenti tra le società e i soggetti coinvolti dalle contestazioni e dei rapporti familiari tra gli imputati. Hanno esposto che nell'atto d'appello l'esistenza delle fatture emesse dalla Trasporto Stampa S.r.l. nei confronti dell'impresa individuale di Raffaele Simone, ritenute fittizie alla luce del contratto di comodato rinvenuto nel corso della verifica fiscale eseguita nei confronti dell'impresa di Raffaele Simone (secondo cui sarebbe stato quest'ultimo a dover effettuare servizi di fornitura e trasporto giornali per conto della Trasporto Stampa S.r.l.), era stata spiegata con la volontà della committente di detti servizi di trasporto di giornali, la Tarantino Servizi Editoriali, di affidare a imprese diverse la distribuzione dei giornali in Puglia, per rispettare gli obblighi di alternanza previsti in tale settore, cosicché Raffaele Simone aveva, di fatto, continuato a svolgere la medesima attività di distribuzione di giornali per conto della Tarantino Servizi Editoriali, sulla base di un contratto di comodato concluso con la Trasporto Stampa, cosicché le prestazioni oggetto delle fatture ritenute relative a operazioni inesistenti erano, in realtà, state realmente eseguite e quindi le fatture emesse dalla Trasporto Stampa dovevano considerarsi regolari, per attività effettivamente eseguite per suo conto da Raffaele Simone.

Ciò risultava confermato anche dai flussi finanziari tra tali soggetti, da cui emergevano pagamenti in favore della Trasporto Stampa. Quanto alle fatture emesse dalla Trasporto Stampa nei confronti della Progetto 2000 di Giuseppe Simone (di cui al capo C della rubrica), è stato affermato che le stesse non erano state portate in detrazione da tale società, e ciò costituiva prova della assenza di volontà di evasione. Hanno, inoltre, contestato che i rapporti commerciali tra tali società fossero fittizi, trovando anch'essi giustificazione nel contratto di appalto concluso tra la Tarantino Servizi Editoriali e la Trasporto Stampa e nel contratto di comodato concluso tra quest'ultima società e Raffaele Simone, in quanto la Trasporto Stampa utilizzava solo formalmente i furgoni noleggiati dalla Progetto 2000, perché li concedeva in uso a Raffaele Simone. 2.2.

Con il secondo motivo hanno lamentato ulteriori violazioni di legge penale e vizi della motivazione a proposito della responsabilità di Marco Simone e alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestatogli al capo C, in quanto nel corso delle indagini Modesto Simone aveva chiarito che le fatture emesse dalla Trasporto Stampa nei confronti della Progetto 2000 erano frutto di un suo errore materiale, in quanto tale società non era mai stata cliente della Trasporto Stampa quanto, piuttosto, fornitrice della stessa, perché la Trasporto Stampa noleggiava i furgoni della Progetto 2000 per consentire all'impresa di Raffaele Simone di utilizzarli, con la conseguente insussistenza del dolo di evasione richiesto, non essendo state emesse dette fatture per consentire l'evasione a terzi, tanto che Giuseppe Simone, amministratore della Progetto 2000, non le aveva indicate nelle dichiarazioni fiscali di tale società.

Hanno lamentato anche l'insufficiente accertamento del contributo causale apportato da Marco Simone, che pur rivestendo la qualifica di amministratore della Trasporto Stampa non aveva svolto alcun ruolo nella vicenda oggetto delle contestazioni, in quanto l'attività gestoria era stata svolta esclusivamente da Modesto Simone, e anche la mancata dimostrazione del superamento della soglia di punibilità richiesta per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000 contestato sub D, non essendo stato effettuato alcun accertamento sull'ammontare della imposta evasa relativamente agli anni d'imposta 2012 e 2013. 2.3.

Con il terzo motivo hanno lamentato la violazione di ulteriori disposizioni di legge penale e vizi della motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena a Marco e Modesto Simone e alla confisca, non essendo stati indicati gli elementi ostativi al riconoscimento di tali benefici, essendo, tra l'altro, Marco e Modesto Simone incensurati. Quanto alla confisca hanno lamentato la mancata determinazione del profitto dei reati e anche la omessa individuazione dei beni o delle somme da confiscare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso congiuntamente proposto dagli imputati, integralmente riproduttivo dei motivi d'appello, adeguatamente considerati e motivatamente disattesi dalla Corte d'appello di Lecce, è manifestamente infondato.

2. Il primo motivo, mediante il quale sono state lamentate violazioni di non precisate disposizioni di legge penale e generici vizi della motivazione, in ordine alla prova degli elementi costitutivi dei reati contestati, è inammissibile, essendo volto, peraltro in modo generico, in quanto riproduttivo del primo motivo d'appello e privo di autentico confronto critico con le motivazioni delle concordi e conformi sentenze di merito, a sollecitare una rilettura delle risultanze istruttorie, allo scopo di pervenire a una loro diversa considerazione e a diverse conclusioni circa l'effettività delle operazioni economiche sottostanti le fatture giudicate come afferenti a operazioni inesistenti e di cui ai capi a), b) e c) della rubrica: si tratta di prospettazione e opzione interpretativa non consentita nel giudizio di legittimità, nel quale è esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali, o una diversa ricostruzione storica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970;

Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc. M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716). Peraltro, la prospettazione dei ricorrenti non appare neppure volta a escludere la fittizietà, quantomeno sul piano soggettivo, delle fatture oggetto delle contestazioni, in quanto gli stessi ricorrenti hanno affermato che le prestazioni oggetto delle fatture emesse dalla Trasporto Stampa S.r.l., amministrata da Marco e Modesto Simone, erano, in realtà, state eseguite da Raffaele Simone, in quanto, proprio secondo quanto affermato dagli stessi ricorrenti, il subentro della Trasporti Stampa nell'appalto del servizio di distribuzione di giornali sarebbe stato fittizio, 4 1- jui 0-t; giacché avrebbe avuto il solo scopo di consentire alla committente Tarantino Servizi Editoriali di alternare i soggetti affidatari di tale servizio, e le prestazioni avrebbero continuato a essere svolte da Raffaele Simone: attraverso tale ricostruziorg gli stessi ricorrenti hanno riconosciuto la fittizietà, quanto meno soggettiva, delle operazioni economiche sottostanti le fatture giudicate relative a operazioni inesistenti, e ciò consente di ritenere configurabili entrambi i reati contestati ai ricorrenti, e cioè sia l'utilizzo di fatture relative a operazioni inesistenti da parte di Raffaele Simone (capo A della rubrica), sia l'emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte di Marco e Modesto Simone (capi B e C della rubrica), in quanto anche l'esposizione nelle dichiarazioni fiscali di dati fittizi anche solo soggettivamente implica la creazione delle premesse per un rimborso al quale non si ha diritto e l'indicazione di un soggetto diverso da quello che ha effettuato la fornitura, e ciò non è circostanza indifferente ai fini dell'iva, dal momento che la qualità del venditore può incidere sulla misura dell'aliquota e, conseguentemente, sull'entità dell'imposta che l'acquirente può legittimamente detrarre (così, in motivazione, Sez. 3, n. 1998 del 15/11/2019, dep. 2020, Moiseev, Rv. 278378; nel medesimo senso già Sez. 3, n. 4236 del 18/10/2018, dep. 2019, Di Napoli, Rv. 275692, e, in precedenza, Sez. 3, n. 27392 del 27/04/2012, Bosco, Rv. 253055, secondo cui la falsità può essere riferita anche all'indicazione dei soggetti con cui è intercorsa l'operazione, intendendosi per "soggetti diversi da quelli effettivi", ai sensi dell'art. 1 lett. a), d.lgs. 74/2000, coloro che, pur avendo apparentemente emesso il documento, non hanno effettuato la prestazione, sono irreali, come nel caso di nomi di fantasia, o non hanno avuto alcun rapporto con il contribuente finale).

In ogni caso, la Corte d'appello ha adeguatamente confutato detta prospettazione difensiva, riproposta con il primo motivo di ricorso, sottolineandone la novità e la mancanza di qualsiasi elemento di prova circa l'esecuzione delle prestazioni di trasporto di giornali da parte di Raffaele Simone, affidate alla Trasporto Stampa S.r.l. a far tempo dal 24 febbraio 2012, con la conseguente fittizietà delle fatture emesse da tale società nei confronti di Raffaele Simone per il noleggio di furgoni e spese di manutenzione; i contratti di comodato, relativi al noleggio dei furgoni, prodotti dalla difesa a sostegno della propria ricostruzione, sono stati ritenuti stipulati simulatamente, allo scopo di fornire una giustificazione negoziale alle fatture emesse dalla Trasporto Stampa, sia nei confronti di Raffaele Simone sia nei confronti della Progetto 2000 (amministrata da Giuseppe Simone, anch'egli, come Raffaele Simone, figlio di Modesto Simone e nipote di Marco Simone), sottolineando la illogicità della stipula di tali contratti, proprio nella prospettiva ricostruttiva proposta dai ricorrenti, secondo la quale Raffaele Simone possedeva i beni e le attrezzature per la prosecuzione della attività di distribuzione di giornali svolta fino al febbraio 2012, e anche la indisponibilità da parte della Progetto 200 di furgoni, che quindi non avrebbe potuto noleggiare alla Trasporto Servizi.

Si tratta di motivazione logica e idonea a confutare la generica prospettazione difensiva, che è stata censurata riproponendo una ricostruzione alternativa della vicenda, non consentita, come ricordato, in sede di legittimità.

3. Analoghe considerazioni possono essere svolte a proposito del secondo motivo, mediante il quale sono stati sollevati simili rilievi a proposito della sussistenza del dolo di evasione, in relazione ai reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui ai capi B e C, al ruolo al riguardo svolto da Marco Simone e al superamento della soglia di punibilità per gli anni 2012 e 2013 quanto al reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000 di cui al capo D, in quanto anche mediante tali doglianze si censurano, peraltro anche a questo proposito in modo generico e privo di autentico confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, accertamenti di fatto, in ordine all'elemento psicologico, al ruolo di Marco Simone e al superamento della soglia di punibilità, di cui la Corte d'appello ha dato conto con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, come tale non suscettibile di rivisitazione, tantomeno sul piano della lettura degli elementi di prova e delle valutazioni di merito, nel giudizio di legittimità.

Va, anzitutto, osservato, che i primi due aspetti, e cioè la sussistenza del dolo di evasione e la responsabilità di Marco Simone non erano stati oggetto di impugnazione, cosicché risulta ora preclusa la deduzione di vizi di motivazione riguardo ad aspetti non devoluti al giudice dell'impugnazione, non potendo essere dedotto con ricorso per cassazione il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice di secondo grado se il relativo capo o punto della decisione di primoe gli era stato sottoposto. In ogni caso il coinvolgimento di Marco Simone e la sussistenza del dolo di evasione in capo a tutti gli imputati emergono dalla ricostruzione delle condotte, illustrate, nel loro collegamento finalistico, come tutte volte a consentire il conseguimento di indebiti risparmi di imposta (anche a favore della Progetto 2000, che aveva comunque annotato nelle proprie scritture contabili le fatture emesse nei propri confronti dalla Trasporto Stampa), e così pure quanto al coinvolgimento di Marco Simone, nella quale veste di legale rappresentante della Trasporto Stampa S.r.l., oltre che di familiare degli altri imputati.

L'ammontare delle imposte evase dalla medesima Trasporto Stampa per gli anni 2012 e 2013 è stato determinato sulla base di quanto riportato nelle imputazioni, sottolineando che tali importi non erano stati contestati dagli imputati, cosicché anche su tale aspetto le censure dei ricorrenti risultano, oltre che generiche, in quanto prive di considerazione di tale motivazione, anche manifestamente infondate, per essere stata data adeguata e non manifestamente " illogica spiegazione del superamento della soglia di punibilità per gli anni 2012 e 2013 in relazione al reato di cui all'art. 5 d.l.gs. n. 74 del 2000 di cui al capo D.

Ne consegue, in definitiva, la manifesta infondatezza anche dei rilievi sollevati con il secondo motivo di ricorso.

4. Il terzo motivo, relativo al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena a Marco e Modesto Simone e delle circostanze attenuanti generiche e alla confisca, è manifestamente infondato. Il punto della sentenza di primo grado relativo alla mancata concessione di detto beneficio non era stato oggetto di gravame, cosicché risulta ora preclusa, per le ragioni anzidette, la deduzione di un vizio di motivazione sul punto. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche, peraltro oggetto di doglianza generica, è stato adeguatamente giustificato sia evidenziando l'assenza di elementi di positiva considerazione, tale non potendo essere la sola incensuratezza degli imputati; sia sottolineando la gravità delle condotte, alla luce dell'ammontare delle imposte evase: si tratta di motivazione sufficiente, essendo stati indicati gli elementi ritenuti assorbenti, tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen., nella considerazione di gravità delle condotte, che non è suscettibile di rivalutazione sul piano del merito in questa sede di legittimità.

Infine, anche le doglianze sulla misura della confisca risultano, oltre che generiche, manifestamente infondate, essendo la stessa stata disposta in misura corrispondente alle imposte evase, che costituisce il profitto dei reati addebitati ai ricorrenti.

5. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, a cagione della manifesta infondatezza di tutti i motivi ai quali è stato affidato. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00 per cia