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Sentenza — n. 9620/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to merit-based arguments violating procedural review limits.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9620/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant argued on the merits of the case rather than citing a violation of law. The appellant claimed the lower court erred in assessing the risk of delay regarding a seized truck and an illegal structure, but these were substantive issues. The court ruled that cassation review is strictly limited to legal violations and cannot re-evaluate factual evidence or merit, thus rejecting the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 325 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: The Court of Cassation cannot review the merits of a case or re-evaluate factual evidence; appeals must strictly allege a violation of law, not errors in fact-finding or assessment of risk.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility violation of law requirement merit review preclusion procedural limits cassation factual evidence assessment sequestro del veicolo inquinamento automobilistico stato difettoso del veicolo

Disposizioni normative citate

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Art. 325 c.p.p.
Il ricorso per cassazione ex art. 325 cod.
Art. 606 c.p.p.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo, con l'unico motivo, «la violazione dell'art. 606 co.1 lett.
Art. 616 c.p.p.
art. 325 cod. proc. pen
Il ricorso per cassazione ex art. 325 cod. proc. pen.
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Sentenza — n. 47067/2022 — snpen
Cassation annuls preventive seizure order due to insufficient motivation regarding urgent confiscation needs.
Sentenza — n. 47685/2022 — snpen
Italian court dismisses appeal against seizure of truck, ruling third party must prove good faith and lack of negligence.
Sentenza — n. 28940/2021 — snpen
Cassation court dismisses appeal regarding mandatory confiscation of vehicle used in illegal waste transport.
Sentenza — n. 33358/2024 — snpen
Cassation appeal dismissed due to lack of special power of attorney from the legitimate party for the third interested. The court ruled the appeal inadmissible because the power of attorney was granted by a different person than the one filing the appeal. The court emphasized that third parties must have a special power of attorney to appeal in criminal proceedings. The decision highlights the strict procedural requirements for third parties in criminal appeals. The court found the appeal inadmissible due to the lack of a special power of attorney from the legitimate party. The court ruled that the third party must have a special power of attorney to appeal in criminal proceedings. The decision clarifies the procedural requirements for third parties in criminal appeals. The court found the appeal inadmissible due to the lack of a special power of attorney from the legitimate party. The court ruled that the third party must have a special power of attorney to appeal in criminal proceedings. The decision clarifies the procedural requirements for third parties in criminal appeals. The court found the appeal inadmissible due to the lack of a special power of attorney from the legitimate party. The court ruled that the third party must have a special power of attorney to appeal in criminal proceedings. The decision clarifies the procedural requirements for third parties in criminal appeals.
Sentenza — n. 47696/2023 — snpen
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal grounds and failure to prove waste recovery operations.

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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CHIARA SAVERIO nato a MESSINA il 29/09/1981 avverso l'ordinanza del 19/09/2022 del TRIB. LIBERTA' di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; lette le conclusioni del PG MARIAEMANUELA GUERRA Il PG conclude per il rigetto del ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. - 7 2023 ARIO . 'iNZIONAR _ Luana A

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza del 19 settembre 2022 il Tribunale del Riesame di Messina ha dichiarato inammissibile il riesame proposto da Saverio Chiara avverso il decreto del 30 luglio 2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina limitatamente al sequestro preventivo dell'autocarro Fiat Ducato tg. BS998TZ; ha confermato il sequestro preventivo impeditivo del manufatto abusivo realizzato e dell'autocarro Fiat Iveco Daily tg. ME549732 - rispetto al quale il sequestro è finalizzato anche alla confisca obbligatoria ex art. 259 d.lgs. n. 152 del 2006 - ritenendo sussistente il fumus dei reati ex artt. 256 e 256-bis d.lgs. n. 152 del 2006, nonché ex artt. 44, 93, 94 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo, con l'unico motivo, «la violazione dell'art. 606 co.1 lett.

e) c.p.p. in relazione agli artt. 274, 275 c.p.p. e 256 e 256 bis decreto legislativo nr. 152/2006, 44 decreto legge 380/2001 e 93, 94 e 95 del medesimo decreto...». La motivazione sarebbe erronea, documentalmente smentita ed apparente. Nel ritenere sussistente il periculum in mora, il Tribunale del riesame avrebbe affermato erroneamente che l'autocarro Fiat Ducato targato B5998TZ non sia intestato al ricorrente, come invece risulterebbe dalla carta di circolazione sin dal 10 luglio 2018: vi sarebbe una frattura logica tra la motivazione e la sussistenza del periculum che non potrebbe fondarsi su dati congetturali ma concreti ed attuali.

Il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente ritenuto ancorato al suolo l'edificio abusivo mentre dalla documentazione fotografica emergerebbe che il manufatto non sarebbe ancorato al suolo da alcuna trave d'acciaio ma solo appoggiato, con mattoni pieni alla base, sicché la sua realizzazione non richiederebbe specifiche autorizzazioni, trattandosi di struttura precaria e temporanea. Il Tribunale del riesame avrebbe omesso di valutare che il ricorrente sarebbe l'intestatario dell'utenza della luce collegata al manufatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile ex artt. 606, comma 3, e 325 cod. proc. pen. 1.1. Il ricorso per cassazione ex art. 325 cod. proc. pen. è consentito solo per violazione di legge; come risulta dall'intestazione del ricorso, il ricorrente ha dedotto esplicitamente il vizio della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. 1.2. Privo di reale contenuto è il richiamo agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., relativi alla disciplina delle misure cautelari personali, senza alcuna argomentazione sull'incidenza di tali norme sull'ordinanza impugnata. 1.3.

Dal contenuto del ricorso risulta, poi, essere stato dedotto il vizio della motivazione per il travisamento della prova, in relazione all'effettivo intestatario dell'autocarro Fiat Ducato tg. BS998TZ e alla struttura del manufatto abusivo contestato, in violazione dell'art. 325 cod. proc. pen. Il Tribunale del Riesame ha comunque dato atto di aver accertato l'intestatario dell'autocarro a soggetto terzo mediante la visura nel portale informatico Ancitel PRA. 1.4. Sul manufatto abusivo e sulla sussistenza del fumus dei reati ex artt. 44, 93, 94 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001, il Tribunale del riesame ha richiamato gli atti di indagine da cui risulta che il manufatto è ancorato al suolo da travi di acciaio (pag. 4).

Le argomentazioni del ricorso concernono, dunque, solo il merito. 1.5. Generico è il richiamo alle fotografie esistenti, a cui non si fa riferimento nell'ordinanza; né la Corte di cassazione può procedere direttamente alla valutazione del materiale probatorio, trattandosi di accertamento di merito precluso in sede di legittimità. 1.6. La questione relativa all'utenza della luce collegata al manufatto abusivo non solo è di merito e qui non valutabile, ma è avulsa dal contenuto dell'ordinanza impugnata che non ha fatto alcun riferimento al collegamento abusivo delle utenze elettriche.

2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa