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Sentenza — n. 9611/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against food fraud conviction due to lack of proof for unauthorized additives.

Numero d'incarto Sentenza — n. 9611/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court annulled the lower court's conviction for food fraud against Lal Harbans because the prosecution failed to prove the use of unauthorized additives. The defendant argued that mere conjecture regarding food color and the absence of specific menu listings constituted insufficient evidence for a crime. The court ruled that since the additives themselves are not inherently banned and no quantitative limits were exceeded or proven, the criminal act did not exist.

Regesto Legislator

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Art. 515 cod. pen.; Art. 5, lett. g), I. 30 aprile 1962, n. 283: The criminal act of food fraud requires proof that specific additives were used in excess of legal limits; mere speculation or the absence of menu indications does not suffice to establish the offense.

Parole chiave

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food fraud unauthorized additives criminal liability burden of proof Italian Penal Code insufficient evidence annulment of sentence additivi alimentari

Disposizioni normative citate

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Art. 515 cod. pen.
Con sentenza del 28/2/2022, la Corte di appello di Trieste, in riforma della pronuncia emessa il 1°/10/2019 dal locale Tribunale, dichiarava Lal Harbans colpevole del delitto di cui all'art. 515 cod.
Art. 5, lett. g), I. 30 aprile 1962, n. 283
pen., condannandolo alla pena di 1.200,00 euro di multa; lo assolveva, per contro, dalla contravvenzione di cui all'art. 5, lett. g), I. 30 aprile 1962, n. 283, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
art. 515 cod. pen
Con sentenza del 28/2/2022, la Corte di appello di Trieste, in riforma della pronuncia emessa il 1°/10/2019 dal locale Tribunale, dichiarava Lal Harbans colpevole del delitto di cui all'art. 515 cod.
art. 131- bis cod. pen
pen., come peraltro ripetutamente affermato da questa Corte in casi analoghi; - violazione di legge e vizio motivazionale, infine, sono denunciati quanto al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Lal Harbans, nato in India il 14/2/1960 avverso la sentenza del 28/2/2022 della Corte di appello di Trieste; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariaemanuela Guerra, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza, previa riqualificazione del reato nella fattispecie tentata; udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. William Crivellari, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 28/2/2022, la Corte di appello di Trieste, in riforma della pronuncia emessa il 1°/10/2019 dal locale Tribunale, dichiarava Lal Harbans colpevole del delitto di cui all'art. 515 cod. pen., condannandolo alla pena di 1.200,00 euro di multa; lo assolveva, per contro, dalla contravvenzione di cui all'art. 5, lett. g), I. 30 aprile 1962, n. 283, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione. La Corte di appello, diversamente dal Tribunale, avrebbe travisato l'impianto probatorio, ritenendo - senza alcun riscontro - che il ricorrente avesse utilizzato additivi chimici non autorizzati per la preparazione degli alimenti. La mancanza di accertamenti tecnici o di esami, tuttavia, avrebbe impedito una tale conclusione, sostenuta in sentenza da mere congetture, quale, ad esempio, il colore "vivace" dei cibi indiani.

La sentenza, inoltre, non indicherebbe quali norme vieterebbero l'uso dei coloranti indicati nella contestazione, né per il pollo né per il riso; - la violazione di legge, poi, è dedotta con riguardo al mancato riconoscimento della fattispecie tentata dell'art. 515 cod. pen., come peraltro ripetutamente affermato da questa Corte in casi analoghi; - violazione di legge e vizio motivazionale, infine, sono denunciati quanto al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche, istituti che ben avrebbero potuto esser applicati sol considerando che:

a) gli additivi chimici sarebbero stati acquistati due anni prima dell'accertamento, a conferma di un uso sporadico od occasionale, tutt'altro che frequente;

b) il ricorrente avrebbe tenuto un comportamento collaborativo nel corso delle ispezioni del suo locale, oltre a scegliere un rito deflattivo dei carichi del Tribunale di Trieste.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta fondato.

4. La sentenza, infatti, muove da una premessa indimostrata, ossia che gli additivi in questione fossero stati effettivamente utilizzati nella preparazione di cibi da somministrare. 4.1. Ancora, e con particolare rilievo nell'ottica dell'art. 515 cod. pen., anche nell'eventuale forma tentata, la Corte di appello non ha provato che il menu offerto alla clientela desse conto dell'utilizzo di spezie, in luogo dei coloranti; al riguardo, infatti, la sentenza afferma che il menù non riportava l'uso di questi additivi, ma non anche che vi fosse un'indicazione di segno diverso, tale da evidenziare una frode in commercio. 4.2.

Quest'ultimo rilievo, peraltro, appare di particolare importanza, in quanto - come riportato dalla stessa Corte di merito - l'impiego alimentare dei coloranti in questione non risulta vietato in sé, ma soltanto qualora siano superati specifici limiti quantitativi; ebbene, dell'eventuale superamento di questi la sentenza non offre alcun cenno, e questo dato - di immediato rilievo ai fini della decisione - non appare suscettibile di essere ulteriormente acquisito nel corso dell'istruttoria, come peraltro quelli che precedono, così dovendosi concludere per l'insussistenza della condotta contestata.

5. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza senza rinvio, perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste. Co