Italian Court dismisses appeal against detention order, ruling merit review is excluded in cassation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the request to review the detention order. The applicant argued that home detention in a different region was insufficient given the crime's location, but the court found the lower court's reasoning adequate. The decision rests on the principle that assessing the necessity of preventive measures is a matter of merit, not subject to cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 274 cod. proc. pen.; Art. 275 cod. proc. pen.: The evaluation of preventive measure requirements constitutes a judgment of merit that is unreviewable in cassation, provided the reasoning is free from logical or legal defects and sufficiently identifies the concrete danger of reoffending.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MURATI AGIM nato il 26/04/1967 avverso l'ordinanza del 04/10/2022 del TRIB. LIBERTA' di TRIESTE udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; lette le conclusioni del PG LUIGI ORSI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
1. Murati Agim ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Trieste rigettava la richiesta di riesame dell'ordinanza applicativa della misura cautelare intramuraria, disposta dal GIP del Tribunale di Udine in relazione a plurime violazioni dell'art. 73 d.P.R. 309/1990. 1.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari in merito all'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione, tali da non consentire l'adozione di altra misura cautelare meno afflittiva.
Rappresenta che il giudice di merito ha negato gli arresti domiciliari presso l'abitazione della figlia e del suo compagno, in Gropello Cairoli, in provincia di Pavia, piuttosto che presso la sua residenza di Majano del Friuli, in provincia di Udine, e quindi in luogo distante oltre 400 km dal /ocus commissi delicti. Rappresenta che l'attività illecita di cessione era territorialmente circoscritta in Majano del Friuli, sicchè non emergono elementi da cui desumere che possa essere realizzata in regime autocustodiale presso l'abitazione della figlia, in altra regione, ove, inoltre, anche altri soggetti si sono dichiarati disponibili a sopperire alle esigenze, economiche e non, del ricorrente.
Chiede quindi l'annullamento del provvedimento impugnato.
2. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non può trovare accoglimento poiché la valutazione delle esigenze cautelari di cui all'ad 274 cod. proc. pen. integra un giudizio di merito che, se supportato da motivazione esente da vizi logico-giuridici, è insindacabile in cassazione (Cass. 02/08/1996, Colucci). In presenza, al riguardo, di motivazione adeguata, anche in relazione all'indicazione delle ragioni per le quali eventuali misure gradate vengano ritenute inidonee e non proporzionate all'entità e gravità dei fatti di reato (Cass. 21/07/1992, Gardino, Rv. 191652; Cass. 26/05/1994, Montaperto, Rv. 199030), le determinazioni del giudice a quo sfuggono infatti al sindacato di legittimità, al quale è estraneo ogni profilo di rivalutazione nel merito delle relative statuizioni.
Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione di reati, in considerazione non solo delle modalità del fatto, ma anche della circostanza che il Murati, già nel 2021, era stato già ristretto ai domiciliari per un anno, condizione che non l'aveva distolto dal proseguire l'attività illecita, né aveva costituito un ostacolo anche durante l'esecuzione della misura cautelare. Il giudice ha inoltre evidenziato il ruolo preminente svolto dal ricorrente nell'attività di spaccio consumata in concorso con la moglie, quale vero e proprio "organizzatore" delle cessioni, in quanto teneva i contatti con gli acquirenti e con i fornitori.2.
L' apparato giustificativo a sostegno della decisione è adeguato, esente da vizi logico- giuridici ed aderente alle linee concettuali in tema di motivazione del provvedimento cautelare appena richiamate, segnatamente in relazione al parametro di cui all'art. 275 cod. proc. pen., in quanto ancorato a specifiche circostanze di fatto (Sez. 3, n. 306, del 03/12/2003, dep. 2004, Scotti) e pienamente idoneo ad individuare, in modo puntuale e dettagliato, gli elementi atti a denotare l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa, non fronteggiabile con misure meno gravose di quella disposta (Cass., 24/05/1996, Aloè, Rv. 205306); con esclusione di ogni congettura (Cass., 19/09/1995, Lorenzetti) e attenta focalizzazione dei termini dell'attuale ed effettiva potenzialità di commettere determinati reati, connessa alla disponibilità di mezzi e alla possibilità di fruire di circostanze che renderebbero altamente probabile la ripetizione di delitti della stessa specie (Cass. 28/11/1997, Filippi, Rv. 209876;
Cass.09/06/1995, Biancato, Rv.202259).
3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp.att.cod.proc.pen. Così deciso il 20 gennaio 2023 Il co