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Sentenza — n. 9216/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 9216/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 9216/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 8 settembre 2022 il tribunale di Salerno, adito nell'interesse del rappresentante legale della World Metal s.r.I.,, ai sensi dell'art.322 cod. proc. pen., avverso il decreto di sequestro preventivo del Gip dello stesso tribunale, relativo a 219.300 kg. di rifiuti non peric:olosi, dichiarava l'inammissibilità dell'istanza.

Regesto Legislator

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artt. 568 comma 4 cod. proc. pen, art. 619 comma 1 cod. proc. pen; Sentenza — n. 9216/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Alla luce di quanto esposto, la decisione del tribunale che ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza sul rilievo dell'assenza di titolo in capo alla ricorrente per rivendicare la restituzione dei rifiuti, appare corretta, ancorchè integrata con le notazioni sin qui sviluppate, ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pe.n.

Parole chiave

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rifiuti non recuperabili rifiuti metallici esportazione di rifiuti inquinamento da metalli rifiuto speciale deposito dei rifiuti

Disposizioni normative citate

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artt. 568 comma 4 cod. proc. pen
pen., in relazione agli artt. 568 comma 4 cod. proc. pen.
art. 619 comma 1 cod. proc. pen
Alla luce di quanto esposto, la decisione del tribunale che ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza sul rilievo dell'assenza di titolo in capo alla ricorrente per rivendicare la restituzione dei rifiuti, appare corretta, ancorchè integrata con le notazioni sin qui sviluppate, ai sensi dell'art. 619 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Saviano Angelina nata a Grumo Nevano il 26/05/1976; avverso la ordinanza del 08/09/2022 del tribunale di Salerno; MFUNZION.A visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Luca udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. Luigi Orsi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 8 settembre 2022 il tribunale di Salerno, adito nell'interesse del rappresentante legale della World Metal s.r.I.,, ai sensi dell'art.322 cod. proc. pen., avverso il decreto di sequestro preventivo del Gip dello stesso tribunale, relativo a 219.300 kg. di rifiuti non peric:olosi, dichiarava l'inammissibilità dell'istanza.

2. Avverso la predetta ordinanza Saviano Angelina quale rappresentante legale della World Metal s.r.l. propone ricorso deducendo un unico motivo di impugnazione.

3. Deduce il vizio ex art. 606 comma 1 lett.

b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 568 comma 4 cod. proc. pen. 322 324 cod. proc. pen. Si contesta la dichiarazione di inammissibilità di cui alla ordinanza impugnata, osservandosi, a sostegno della ritenuta legittimazione ad agire per la restituzione di quanto in sequestro in capo alla Saviano, come alla luce del contratto di vendita, del relativo allegato e dell'art. 18 del regolamento CE 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, la World Metal s.r.l. era legittimata a chiedere la restituzione dei rifiuti in sequestro avendo l'onere - anche ai sensi dell'art. 5 del medesimo regolamento - quale notificatore - produttore dei rifiuti, di riprendere i rifiuti stessi, qualora la spedizione, il recupero o lo smaltimento non siano stati effettuati come previsto o siano stati effettuati illegalmente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Si premette che ai sensi del regolamento CE 1013 del 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti, la predetta attività si articola essenzialmente nel rapporto tra due soggetti (cfr. art. 2 del regolamento) quali, da una parte il "notificatore" e, dall'altra, il destinatario (ovvero ai sensi dell'art. 2 punto 14 "la persona o l'impresa, posta sotto la giurisdizione del paese di destinazione, alla quale siano stati spediti i rifiuti a fini di recupero o smaltimento"). Il predetto articolo 2 fornisce, tra le altre, talune definizioni di soggetti che possono assumere in concreto il ruolo di "notificatore" di una spedizione, tra cui: il «produttore»: il soggetto la cui attività ha prodotto rifiuti («produttore iniziale») e/o chiunque abbia effettuato operazioni di pretrattamento, miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti («nuovo produttore»), quale definito dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/12/CE; il «detentore»: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene, quale definito dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/12/CE; il «raccoglitore»: chiunque effettua la raccolta dei rifiuti, quale definita dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/12/CE; il «commerciante»: chiunque agisce in qualità di committente al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti, quale definito dall'articolo 12 della direttiva 2006/12/CE;

I' «intermediario»: chiunque dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di altri, compresi gli intermediari che non prendono materialmente possesso dei rifiuti, quale definito dall'articolo 12 della direttiva 2006/12/CE. Sempre secondo il predetto articolo 2 possono assumere il ruolo di notificatore :

a) nel caso di spedizioni provenienti da uno Stato membro, la persona fisica o giuridica soggetta alla giurisdizione di tale Stato membro, che intenda effettuare o far effettuare una spedizione di rifiuti e a cui spetta l'obbligo della notifica. Il notificatore è una delle persone o degli organismi sottoelencati, conformemente al seguente ordine gerarchico:

i) il produttore iniziale; o il) il nuovo produttore abilitato che effettua operazioni prima della spedizione; o un raccoglitore abilitato che ha formato, riunendo vari pic- coli quantitativi di rifiuti dello stesso tipo e provenienti da fonti diverse, la spedizione in partenza da un'unica località notificata; o iv) un commerciante registrato che è stato autorizzato per iscritto dal produttore iniziale, dal nuovo produttore o dal raccoglitore abilitato di cui ai punti i), ii) e iii) ad agire per suo conto in qualità di notificatore;

v) un intermediario registrato, che è stato autorizzato per iscritto dal produttore iniziale, dal nuovo produttore o dal raccoglitore abilitato di cui ai punti i), il) e iii) ad agire per suo conto in qualità di notificatore; vi) qualora tutti i soggetti di cui ai punti i), ii), iii), iv) e v), se applicabili, siano sconosciuti o insolventi, il detentore. Qualora il notificatore di cui ai punti iv) o v) non ottemperi a uno degli obblighi di riprendere i rifiuti di cui agli articoli da 22 a 25, il produttore iniziale, il nuovo produttore o il raccoglitore abilitato di cui rispettivamente ai punti i), ii) o iii) che ha autorizzato tale commerciante o intermediario ad agire per suo conto è considerato il notificatore ai fini dei suddetti obblighi in materia di ripresa dei rifiuti.

Nel caso di spedizioni illegali, notificate da un commerciante o da un intermediario di cui ai punti iv) o v), la persona specificata nei punti i), il) o iii) che ha autorizzato tale commerciante o intermediario ad agire per suo conto è considerata il notificatore ai fini del presente regolamento; Quanto ai sopra citati artt. 22 - 25 del medesimo regolamento, essi a ben vedere attengono a profili inerenti casi in cui essenzialmente la spedizione, avviata, non può essere portata a termine come previsto. Nel caso in esame, è incontestato che i rifiuti, prima della predisposizione della spedizione, furono venduti dalla società della ricorrente alla Four Season FZe e che la stessa abbia operato l'acquisto in funzione della spedizione dei rifiuti, mai entrati nella sua disponibilità, alla Mubarak Metals LTD, quale destinataria della spedizione in questione.

E' altrettanto incontestato che la persona giuridica che intendeva effettuare o far effettuare la spedizione di rifiuti era la società inglese citata e che, quindi, ai sensi dell'art. 2 punto 15 lettera a), trattandosi di spedizioni provenienti da uno Stato membro, la predetta società avrebbe dovuto essere soggetta alla giurisdizione di tale Stato membro (circostanza che sembra insussistente), e assumere in tale quadro l'obbligo della notifica e quindi il ruolo di "notificatore". Ruolo invero non confacente, non risultando la stessa, ai sensi dell'art. 2 punto 15 citato, né il produttore iniziale o il nuovo produttore abilitato che effettua operazioni prima della spedizione o un raccoglitore abilitato che ha formato, riunendo vari piccoli quantitativi di rifiuti dello stesso tipo e provenienti da fonti diverse, la spedizione in partenza da un'unica località notificata, o un commerciante registrato che è stato autorizzato per iscritto dal produttore iniziale, dal nuovo produttore o dal raccoglitore abilitato di cui ai punti in precedenza richiamati ad agire per suo conto in qualità di notificatore né un intermediario registrato, che è stato autorizzato per iscritto dal produttore iniziale, dal nuovo produttore o dal raccoglitore abilitato di cui ai punti i), ii) e iii) dell'art. 2 punto 15 citato ad agire per suo conto in qualità di notificatore né qualora tutti i soggetti di cui ai punti i), ii), iii), iv) e v) del predetto art. 2 punto 15, se applicabili, siano sconosciuti o insolventi, il detentore.

Tantomeno alla luce di tali definizioni e indicazioni e dei dati ircontestati emersi la qualifica di notificatore, come del resto contestato dagli operanti, poteva essere assunta dalla società della ricorrente. Consegue, quanto al rivendicato diritto - dovere della World Metal della Saviano, di riprendere i rifiuti sequestrati, oggetto di spedizione, ai sensi del contratto stipulato con la Four Season FZE e con la Mubarak Metals LTD e ai sensi degli artt. 22 - 25 del citato Regolamento CE 1013 del 2006 che, da una parte, esso non trova fondamento nelle suindicate previsioni regolamentari: ciò per la non riconducibilità sia della World Metal nel concetto di "notificatore" della spedizione in questione - non trattandosi della persona giuridica che intendeva effettuare la stessa (identificata piuttosto nella Four Season FZE) e tantorneno trattandosi, non essendo più la World Metal proprietaria dei rifiuti, di un "commerciante registrato" o un "intermediario registrato" nei termini di cui alle sopra riportate nozioni né un detentore "residuale" ai sensi e previe condizioni come in precedenza riportate, - sia della Four Season FZE - non rientrando la stessa né nel novero di una persona giuridica soggetta alla giurisdizione dello Stato membro di spedizione, né tantomeno nelle qualità sopra riportate (di produttore iniziale o nuovo produttore abilitato o raccoglitore abilitato o commerciante registrato o intermediario registrato, o detentore), rivestendo le quali è astrattamente possibile, ricorrendo le altre condizioni richieste, assumere il ruolo di notificatore.

Dall'altra, quand'anche si volesse dare comunque eiutonomo rilievo all'accordo documentato nel contratto intercorso tra i tre soggetti giuridici finora citati, disciplinante l'obbligo non meglio disciplinato, di ciascuno, di riprendere i rifiuti a fronte di una spedizione non andata a buon fine, a ben vedere esso innanzitutto non incide sulla proprietà dei rifiuti medesimi, incontestatamente ricondotta in capo alla Four Season FZE. Inoltre, si tratta di un accordo che definisce solo obblighi, praticamente identici, e quindi da regolamentare e disciplinare tra le parti in rapporto al caso concreto, relativi alla ripresa del materiale di scarto o alla garanzia di ricicio alternativo o di stoccaggio del materiale.

Tali rapporti obbligatori, quindi, successivi, nella loro operatività concreta, alla individuazione di chi debba ottenere la disponibilità dei rifiuti, non acquistano rilievo in ordine al risultato tipizzato dall'ordinamento per la specifica impugnazione promossa, che permane coincidente con la restituzione di quanto sequestrato al titolare dei rifiuti in vinculis. In altri termini, il rapporto, obbligatorio, predetto, ove mai rilevante, non consentirebbe, comunque, la restituzione dei beni in questione a chi ha promosso l'impugnazione.

2. Alla luce di quanto esposto, la decisione del tribunale che ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza sul rilievo dell'assenza di titolo in capo alla ricorrente per rivendicare la restituzione dei rifiuti, appare corretta, ancorchè integrata con le notazioni sin qui sviluppate, ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pe.n.

3. Emerge dunque, una questione di rilievo giuridico, per la quale opera il principio per cui il dedotto vizio di motivazione non è configurabile riguardo ad argomentazioni giuridiche delle parti. Queste ultime infatti, come ha più volte sottolineato la Suprema Corte, o sono fondate, diversamente dal caso di specie, e allora il fatto che il giudice le abbia disattese (motivatamente o meno) dà luogo al motivo di censura costituito dalla violazione di legge; o sono infondate, e allora che il giudice le abbia disattese non può dar luogo ad alcun vizio di legittimità della pronuncia giudiziale, avuto anche riguardo al disposto di cui all'art. 619 comma 1 cod. proc. pen. che consente di correggere, ove necessario, la motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta (cfr. in tal senso Sez. 1, n. 49237 del 22/09/2016 Rv. 271451 - 01 Emmanuele).

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e non anche della somma dovuta per la Cassa delle ammende, in considerazione della novità e peculiare articolazione della quest