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Sentenza — n. 9197/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 9197/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 9197/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 22/04/2022, la Corte d'Appello di Salerno ha confermato la sentenza emessa in data 26/10/2021, dal Tribunale di Nocera Inferiore, con la quale GIORDANO Giovanni era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai delitti di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 9197/2023 — snpen · Corte di Cassazione: In tale complessivo contesto, il motivo di ricorso appare generico in quanto non si è alcun modo precisato, da parte della difesa ricorrente, quali specifiche doglianze sarebbero state trascurate dalla Corte territoriale, né - soprattutto - è stata chiarita quale sarebbe stata la loro (decisiva) valenza demolitoria rispetto all'assunto del giudice di merito secondo cui la finalità perseguita dal GIORDANO non poteva in alcun modo essere ricondotta alle predette finalità, tassativamente elencate dall'art. 2 della legge (nella medesima prospettiva, da ultimo, cfr.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti traffico di canapa consumo di canapa coltivazione di canapa abuso di sostanze gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
Si censura la sentenza per non aver espresso alcuna valutazione secondo i parametri dell'art. 133 cod. pen., come invece era necessario attesa l'irrogazione di una pena superiore al medio edittale.
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: GIORDANO Giovanni, nato a Nocera Inferiore il 16/02/1974 avverso la sentenza emessa il 22/04/2022 dalla Corte d'Appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 22/04/2022, la Corte d'Appello di Salerno ha confermato la sentenza emessa in data 26/10/2021, dal Tribunale di Nocera Inferiore, con la quale GIORDANO Giovanni era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai delitti di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti.

2. Ricorre per cassazione il GIORDANO, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Omessa motivazione sui rilievi svolti in appello con riferimento alla "non illegalità" della condotta, perché rientrante nella disciplina di cui alla I. n. 242 del 2016. Si censura la sentenza per aver richiamato solo una parte dei principi affermati dalle Sezioni Unite nel 2020, senza rilevare che la condotta del GIORDANO poteva rientrare nelle ipotesi di irrilevanza penale per difetto di offensività. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Si censura la sentenza per essersi limitata a ripercorrere la motivazione del giudice di primo grado. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla misura della pena. Si censura la sentenza per non aver espresso alcuna valutazione secondo i parametri dell'art. 133 cod. pen., come invece era necessario attesa l'irrogazione di una pena superiore al medio edittale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo, con il quale il difensore lamenta la mancata riconduzione della fattispecie in esame nell'alveo della I. n. 242 del 2016, appare privo delle necessarie connotazioni di specificità. Se è vero che la Corte territoriale ha motivato la conferma della statuizione di condanna in primo grado soffermandosi soprattutto sulle allarmanti modalità dell'accertata coltivazione (presenza di 111 piantine di marijuana laddove il GIORDANO avrebbe dovuto essere dedito alla coltivazione di funghi; realizzazione di una serra completa di impianti di irrigazione, risaldamento e ventilazione), tali da far radicalmente escludere l'ipotesi di una "coltivazione domestica" penalmente irrilevante secondo i principi recentemente affermati dal Supremo Consesso (cfr.

Sez. U„ n. 12348 del 19/12/2019, Caruso, Rv. 278624-01), è anche vero che il percorso argomentativo tracciato dalla Corte d'Appello deve essere apprezzato - secondo i noti principi in tema di c.d. doppia conforme - unitamente alle considerazioni svolte dal primo giudice, ampiamente richiamate per relationem dalla sentenza impugnata (v. pag. 5 seg). Dal canto proprio, il Tribunale aveva non solo espresso valutazioni del tutto conformi in ordine ai principi della sentenza Caruso, ma aveva anche diffusamente escluso qualsiasi possibilità di ipotizzare la liceità della condotta del GIORDANO ai sensi della I. n. 242 del 2016, valorizzando quanto chiarito al riguardo dalle Sezioni Unite, secondo le quali «in tema di stupefacenti, la cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio e resina, integrano il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall'art. 4, commi 5 e 7, legge 2 dicembre 2016, n. 242, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività» (Sez.

U, n. 30475 del 30/05/2019, 2 Castignani, Rv. 275956 - 01, la quale, in motivazione, ha precisato che la legge 2 dicembre 2016, n. 242, qualifica come lecita unicamente l'attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, per le finalità produttive tassativamente indicate dall'art.2 della predetta legge: alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori; semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle attività artigianali di diversi settori, compreso quello energetico; materiale destinato alla pratica del sovescio; materiale organico destinato ai lavori di bioingneria o prodotti utili per la bioedilizia; materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati; coltivazioni dedicate alle attività didattiche e dimostrative nonchè di ricerca da parte di istituti pubblici o privati; coltivazioni destinate al florovivaismo).

In tale complessivo contesto, il motivo di ricorso appare generico in quanto non si è alcun modo precisato, da parte della difesa ricorrente, quali specifiche doglianze sarebbero state trascurate dalla Corte territoriale, né - soprattutto - è stata chiarita quale sarebbe stata la loro (decisiva) valenza demolitoria rispetto all'assunto del giudice di merito secondo cui la finalità perseguita dal GIORDANO non poteva in alcun modo essere ricondotta alle predette finalità, tassativamente elencate dall'art. 2 della legge (nella medesima prospettiva, da ultimo, cfr.

Sez. 6, n. 48581 del 21/09/2022, Oppedisano, secondo la quale il giudice di merito aveva «correttamente richiamato, ai fini della qualificazione giuridica del fatto, il principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui la cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio e resina, integrano il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall'art. 4, commi 5 e 7, legge 2 dicembre 2016, n. 242, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività»).

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale, con motivazione diffusa e tutt'altro che illogica, ha esposto le ragioni ostative al riconoscimento dell'ipotesi lieve: basti qui accennare alle già ricordate, allarmanti modalità di coltivazione e all'assenza di altre coltivazioni nel terreno del GIORDANO).

4. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto alla residua censura. Pur senza un espresso richiamo all'art. 133 cod. pen., la Corte territoriale ha diffusamente motivato in ordine alla congruità della pena irrogata in primo grado (superiore al minimo edittale), valorizzando il numero delle piante coltivate, la professionalità ed i mezzi profusi, la detenzione di stupefacente della stessa qualità già pronto per la distribuzione: con ciò facendo evidentemente applicazione, in termini incensurabili in questa sede, dei parametri di cui al predetto articolo, sia quanto alla gravità del reato sia quanto alla capacità a delinquere del GIORDANO.3 5. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe