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Sentenza — n. 9096/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 9096/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 9096/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da SORIANO LEONE, nato a Vibo Valentia il 21.11.1966 avverso la ordinanza in data 13.7.2022 della Corte di Appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Tomaso Epidendio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

Regesto Legislator

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art. 613, comma 1 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 9096/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto personalmente dall'imputato. Va infatti rilevato che la legge 23 giugno 2017, n. 103 ha modificato l'art. 613, comma 1 cod. proc. pen., stabilendo che tanto l'atto di ricorso quanto le memorie e i motivi nuovi debbono essere sottoscritti, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, regola questa che si applica indistintamente a tutti i ricorsi proposti successivamente all'entrata in vigore della novella, ovverosia al 3 agosto 2017 (Sez.

Parole chiave

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motivi di cassazione domanda di ricusazione facoltà di astenersi dal testimoniare rinuncia alla motivazione rinuncia al dibattimento orale revoca dell'annullamento

Disposizioni normative citate

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art. 613, comma 1 cod. proc. pen
103 ha modificato l'art. 613, comma 1 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità" all'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da SORIANO LEONE, nato a Vibo Valentia il 21.11.1966 avverso la ordinanza in data 13.7.2022 della Corte di Appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Tomaso Epidendio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Avverso l'ordinanza in data 13.7.2022 della Corte di Appello di Catanzaro con la quale era stata dichiarata l'inammissibilità deria propria istanza di ricusazione nei confronti del Collegio innanzi al quale era stato incardinato il processo che lo vedeva imputato, Leone Soriano ha proposto ricorso innanzi alla stessa Corte territoriale che ne ha disposto la trasmissione ai sensi dell'art. 41 primo comma cod. proc. pen. a questa Corte. Lamenta il ricorrente che i motivi proposti a fondamento della propria istanza fossero radicalmente diversi da quelli indicati nell'ordinanza impugnata, all'uopo riservandosi di depositare la relativa documentazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto personalmente dall'imputato. Va infatti rilevato che la legge 23 giugno 2017, n. 103 ha modificato l'art. 613, comma 1 cod. proc. pen., stabilendo che tanto l'atto di ricorso quanto le memorie e i motivi nuovi debbono essere sottoscritti, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, regola questa che si applica indistintamente a tutti i ricorsi proposti successivamente all'entrata in vigore della novella, ovverosia al 3 agosto 2017 (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010): l'impugnativa in esame, proposta successivamente a tale modifica che ha eliminato la facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione, in conformità alla scelta del legislatore, ampiamente rientrante nelle sue prerogative, di richiedere una rappresentanza tecnica specie in considerazione dell'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rispetto a quello dei precedenti gradi di giudizio, non può pertanto trovare ingresso innanzi a questa Corte.

Non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità" all'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Amm