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Ordinanza — n. 9092/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 9092/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9092/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Vibo Valentia condannava Antonio Loiacono alla pena di dodici giorni di arresto (convertita in 3.000 euro di pena pecuniaria) e 20 mila euro di ammenda, con il beneficio della sospensione condi- zionale subordinato al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di quattro mesi, in relazione a plurime violazioni al d.P.R. n. 380 de 2001, ossia: artt. 31, 44, comma 1, lett. c) (capo A), 64, 65, 71 e 72 (capo B) e 93, 94, 95 (capo C); fatti accertati il 6 marzo 2017.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 569 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 9092/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie infrazione commessa nell'azienda costi di fabbricazione sanzione penale traffico aggravato di cocaina vizio di costruzione

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
in relazione all'art. 131-bis cod. pen.
art. 569 cod. proc. pen
Né l'impugnazione può essere qualificata, ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen., quale ricorso per saltum, il quale non può essere proposto nei casi previsti dall'art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Loiacono Antonio, nato a Ricadi il 08/07/1935 avverso la sentenza del 01/10/2022 del Tribunale di Vibo Valentia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo la conversione del ricorso in appello; udito il difensore, avv. Francesca Buompane in sostituzione dell'avv. Giovanni Vec- chio, che si associa alle conclusioni del Procuratore generale.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Vibo Valentia condannava Antonio Loiacono alla pena di dodici giorni di arresto (convertita in 3.000 euro di pena pecuniaria) e 20 mila euro di ammenda, con il beneficio della sospensione condi- zionale subordinato al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di quattro mesi, in relazione a plurime violazioni al d.P.R. n. 380 de 2001, ossia: artt. 31, 44, comma 1, lett. c) (capo A), 64, 65, 71 e 72 (capo B) e 93, 94, 95 (capo C); fatti accertati il 6 marzo 2017.

2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 131-bis cod. pen. per non avere il Tribunale motivato in ordine all'applicazione della causa di non punibilità per par- ticolare tenuità del fatto, i cui presupposti sarebbero presenti nel caso di specie, stante la non gravità delle violazioni, trattandosi dell'ampliamento di tre corpi di fabbrica per un totale di soli 53 mq., e considerando che il Tribunale ha inflitto una pena prossima al minimo edittale e che l'imputato è incensurato. 2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen. per avere il Tribunale subordinato la sospensione condizionale della pena al ripristino dello stato dei luoghi, senza indicare i motivi a sostegno di tale conclusione e in contrasto con quanto affermato dalla giurispru- denza di legittimità (si indica, al proposito, Sez. 3, n. 33414 del 2021).

3. In data 20 febbraio 2023, il difensore di fiducia, avv. Giovanni Vecchio, ha depositato una memoria con cui insiste nell'accoglimento del ricorso.

4. Il ricorso per cassazione deve essere convertito in atto di appello.

5. Come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte in una pronuncia risalente ma mai smentita e qui da ribadire, l'impugnazione esperibile avverso sentenza di condanna per contravvenzione per la quale sia stata inflitta la sola pena dell'ammenda, in tutto od in parte come sanzione sostitutiva dell'arresto, è l'appello e non il ricorso per cassazione (Sez. U, n. 7902 del 03/02/1995, dep. 14/07/1995, Bonifazi, Rv. 201546).

6. Nel caso di specie, il Tribunale ha inflitto, accanto alla pena pecuniaria, anche la pena detentiva, pari a dodici giorni di arresto, poi convertita nella corrispondente pena pecuniaria, sicché, giusto il principio dinanzi indicato, non si applica la disposizione dell'art. 593 comma terzo, cod. proc. pen. e, di conseguenza, la sentenza è appellabile.

7. Né l'impugnazione può essere qualificata, ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen., quale ricorso per saltum, il quale non può essere proposto nei casi previsti dall'art. 606, comma 1, lett.

d) ed e) cod. proc. pen.; in ipotesi del genere, il ricorso eventualmente proposto si converte in appello. Nella specie, il ricorrente impugna la sentenza assolutoria deducendo, con entrambi i motivi, anche un profilo di omessa motivazione, che, quindi, deve essere fatto valere con l'appello.

8. Per quanto dinanzi esposto, ai sensi dell'art. 569, comma 3, seconda parte, cod. proc. pen., convertito il ricorso per cassazione in atto di appello, si dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catanzaro per il giudizio.

P.Q.M.

Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi degli atti alla Corte di appello di Catanzar