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Sentenza — n. 8977/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 8977/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 8977/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VIVONE VITO nato a SALERNO il 24/02/1969 avverso l'ordinanza del 04/04/2022 del TRIBUNALE di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; lette le conclusioni del PG, GIANLUIGI PRATOLA, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio.RITENUTO IN FATTO E

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art. 676 cod. proc. pen; Sentenza — n. 8977/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il giudice, afferma, avrebbe dovuto procedere ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen. e non attraverso la correzione dell'errore materiale. 2.11 ricorso è infondato. 3.Con sentenza del 21/05/2019 (irr. il 13/01/2021), il Tribunale di Salerno aveva condannato l'odierno ricorrente siccome ritenuto colpevole del delitto di cui all'art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000. Alla condanna non aveva fatto seguito la confisca del profitto del reato (o di beni per un valore ad esso corrispondente) prevista come obbligatoria dall'art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000: il Tribunale si era puramente e semplicemente dimenticato di pronunciare sul punto.

Parole chiave

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vizio di procedura correzione di errore materiale esecuzione della pena errore nella commisurazione della pena sviamento della giustizia confisca sotto sanzione internazionale

Disposizioni normative citate

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art. 676 cod. proc. pen
Il giudice, afferma, avrebbe dovuto procedere ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VIVONE VITO nato a SALERNO il 24/02/1969 avverso l'ordinanza del 04/04/2022 del TRIBUNALE di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; lette le conclusioni del PG, GIANLUIGI PRATOLA, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio.RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.I1sig. Vito Vivone ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 04/04/2022 del Tribunale di Salerno che, pronunciando in sede esecutiva, ha disposto la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza di condanna del 21/05/2019 dello stesso Tribunale (irr. il 13/01/2021) che aveva omesso di pronunciare sulla confisca obbligatoria, ai sensi dell'art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, dei beni in sequestro fino alla concorrenza del profitto del reato di cui all'art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000, confisca disposta con l'ordinanza impugnata mediante la procedura di correzione di errore materiale. 1.1.Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 130 e 676, cod. proc. pen., in considerazione della natura abnorme del provvedimento di confisca emesso con la procedura di correzione dell'errore materiale.

Il giudice, afferma, avrebbe dovuto procedere ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen. e non attraverso la correzione dell'errore materiale. 2.11 ricorso è infondato. 3.Con sentenza del 21/05/2019 (irr. il 13/01/2021), il Tribunale di Salerno aveva condannato l'odierno ricorrente siccome ritenuto colpevole del delitto di cui all'art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000. Alla condanna non aveva fatto seguito la confisca del profitto del reato (o di beni per un valore ad esso corrispondente) prevista come obbligatoria dall'art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000: il Tribunale si era puramente e semplicemente dimenticato di pronunciare sul punto.

Il medesimo Tribunale, agendo in sede esecutiva su impulso del PM, ha ritenuto di emendare l'errore materiale integrando il dispositivo nei termini censurati dall'odierno ricorrente. 4.Tanto premesso, osserva il Collegio: 4.1.1'art. 676, cod. proc. pen., attribuisce al giudice dell'esecuzione la competenza funzionale a decidere sulla confisca mediante provvedimento che deve essere adottato "de plano", ai sensi dell'art. 667, comma 4, e avverso il quale l'interessato può proporre opposizione davanti allo stesso giudice; 4.2.non v'è dubbio, pertanto, che la strada della correzione dell'errore materiale sia preclusa dalla irrevocabilità della sentenza (Sez.

U, n. 47502 del 29/09/2022, Galdini, Rv. 283754 - 03; Sez. 1, n. 3627 dell'11/01/2022, Nicosia, Rv. 282497 - 01; Sez. 6, n. 25602 del 27/05/2020, Zerri, Rv. 279572 - 01); 4.3.nel caso di specie, però, il provvedimento con cui è stata disposta la confisca è stato adottato dal Tribunale ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen., norma espressamente richiamata a pag. 2 dell'ordinanza; 4.4.pertanto, in disparte l'errato richiamo del provvedimento impugnato alla procedura della correzione dell'errore materiale (che può certo aver indotto in errore il ricorrente), ciò che conta è la decisione presa e la sua forma, apparendo evidente che il Tribunale ha agito, nella sostanza, nella sua veste di giudice dell'esecuzione; 4.5.né il ricorrente ha interesse a dolersene perché, diversamente da quanto dedotto, il giudice avrebbe comunque dovuto procedere de plano e non previa audizione degli interessati; 4.6.sicché alcun vizio è rilevabile nell'ordinanza impugnata, né il ricorso può essere convertito in opposizione ai sensi dell'art. 676, cod. proc. pen., costituendo motivo esclusivo l'errata correzione di errore materiale.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in