Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 8752/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 8752/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 8752/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con ordinanza del 29 settembre 2022, il Tribunale di Salerno ha rigettato l'appello cautelare, proposto nell'interesse di De Risi Giacomo, confermando il provvedimento del Gup del medesimo Tribunale, con cui si era rigettata l'istanza di esecuzione degli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, in sostituzione della misura cautelare carceraria (disposta in relazione al reato di cui A all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 e a reati-scopo di cui all'art. 73 dello stesso d.P.R.), presso un'abitazione sita in Balvano, presa in locazione della madre del ricorrente. La misura cautelare carceraria era stata disposta a seguito della scelta dell'imputato di non collaborare più con la giustizia e della conseguente indisponibilità del domicilio assegnatogli in precedenza dal Servizio centrale di protezione, nonché della mancata individuazione di un domicilio alternativo idoneo.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 8752/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame il prevenuto ha proposto ricorso per cassazione, censurando, con un unico motivo di doglianza, l'erronea applicazione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., nonché l'illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta inadeguatezza degli arresti domiciliari a salvaguardare i persistenti pericula libertatis. Secondo la prospettazione difensiva, l'ordinanza impugnata, con una motivazione illogica e contraddittoria, avrebbe compiuto una irragionevole valorizzazione della determinazione di non collaborare più con la giustizia e della conseguente indisponibilità del domicilio assegnato dal Servizio Centrale di Protezione.

Parole chiave

Generato dall'IA
diritti del detenuto aiuto all'evasione di detenuti ricollocamento in un istituto indennizzo per carcerazione preventiva revoca del permesso di dimora restrizione di libertà

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da De Risi Giacomo, nato a Pagani il 22/11/1984 avverso l'ordinanza del 29/09/2022 del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito il difensore, avv. Agostino Bellucci, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Della Monica.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 29 settembre 2022, il Tribunale di Salerno ha rigettato l'appello cautelare, proposto nell'interesse di De Risi Giacomo, confermando il provvedimento del Gup del medesimo Tribunale, con cui si era rigettata l'istanza di esecuzione degli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, in sostituzione della misura cautelare carceraria (disposta in relazione al reato di cui A all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 e a reati-scopo di cui all'art. 73 dello stesso d.P.R.), presso un'abitazione sita in Balvano, presa in locazione della madre del ricorrente. La misura cautelare carceraria era stata disposta a seguito della scelta dell'imputato di non collaborare più con la giustizia e della conseguente indisponibilità del domicilio assegnatogli in precedenza dal Servizio centrale di protezione, nonché della mancata individuazione di un domicilio alternativo idoneo.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame il prevenuto ha proposto ricorso per cassazione, censurando, con un unico motivo di doglianza, l'erronea applicazione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., nonché l'illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta inadeguatezza degli arresti domiciliari a salvaguardare i persistenti pericula libertatis. Secondo la prospettazione difensiva, l'ordinanza impugnata, con una motivazione illogica e contraddittoria, avrebbe compiuto una irragionevole valorizzazione della determinazione di non collaborare più con la giustizia e della conseguente indisponibilità del domicilio assegnato dal Servizio Centrale di Protezione.

Ulteriormente, il Tribunale sarebbe incorso in una inammissibile regressione valutativa del quadro probatorio, avendo ritenuto il domicilio individuato dalla difesa inidoneo a superare la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., e affermando erroneamente che le dichiarazioni accusatorie rese dal ricorrente fossero di rilevanza marginale, perché limitate alla mera conferma del compendio indiziario esistente, senza alcun riferimento al delitto associativo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso - con cui si contesta la ritenuta inadeguatezza degli arresti domiciliari in relazione alle esigenze cautelari - è inammissibile, perché formulato in modo uno specifico. Occorre evidenziare che la collaborazione non comporta automaticamente la revoca o la sostituzione della misura cautelare, che sono subordinate alla valutazione in concerto da parte del giudice che procede sulla base di tutti gli elementi di valutazione raccolti al fine di escludere l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata. L'art. 16 -octies del d.l. n. 8 del 15 gennaio 1991 non contiene, infatti, alcun automatismo, neanche nell'ipotesi di informazioni favorevoli all'imputato da parte degli organi inquirenti, posto che tali informazioni, pur necessarie, concorrono con gli altri elementi previsti dall'art. 274 cod. proc. 2 A-k pen. per la formulazione del giudizio di pericolosità sociale e di permanenza del pericolo di reiterazione dei reati (Sez. 1, n. 9417 del 22/01/2019, Rv. 276169;

Sez. 5, n. 45853 del 08/10/2003, Rv. 227858); tuttavia, la norma richiede che si proceda a detta valutazione. Infatti, il giudizio sulla pericolosità ai fini della sostituzione o della revoca della misura della custodia cautelare non può essere limitato alla condotta processuale del collaboratore nel singolo giudizio, ma va condotto verificando in concreto se il comportamento collaborativo sia espressione di una scelta radicale di rimozione di qualsivoglia legame con la criminalità organizzata e, in particolare, con la precedente attività delinquenziale (Sez. 1, n. 9417 del 22/01/2019, Rv. 276169;

Sez. 1, n. 48875 del 02/10/2013, Rv. 257668; Sez. 1, n. 21245 del 05/04/2011, Rv. 250295). Nel caso di specie, il Tribunale del riesame evidenzia come l'interruzione del percorso collaborativo e la ritrattazione di quanto dichiarato fino a quel momento - nonostante siano comportamenti legittimi in chiave difensiva - sono indici di valutazione contrari alla scelta radicale di rimozione di qualsivoglia legame con la criminalità organizzata e, in particolare, con la precedente attività delinquenziale, per cui il ruolo propulsivo svolto, gli approvvigionamenti di non modici quantitativi di sostanze stupefacenti, la pluralità dei canali di rifornimento, i precedenti penali e le contestazioni anche in materia di armi inducono a ritenere che esigenze cautelari di siffatto spessore possano essere preservate solo con la misura inframuraria.

Dato il grave quadro indiziario e cautelare, la motivazione dell'ordinanza impugnata risulta essere congrua e adeguata, in quanto non sono stati forniti elementi idonei a superare la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere fissata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in relazione al contestato delitto associativo, di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, atteso che non risultano in alcun modo acquisiti elementi specifici, dai quali risulti che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con una misura meno afflittiva, con la conseguenza che il Tribunale del riesame ritiene correttamente che solo la restrizione carceraria possa realisticamente fronteggiare l'individuata esigenza cautelare, a fronte di una situazione complessiva che denota un persistente inserimento nel mercato degli stupefacenti.

2. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Coi deciso il 06/12/2022. Il Consigliere est