Sentenza — n. 8747/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza in data 6 maggio 2022 il Tribunale del riesame di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato l'appello proposto da Giuseppe Gatta, indagato per il reato dell'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, avverso l'ordinanza in data 15 marzo 2022 con cui il GIP del Tribunale di Napoli Nord aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo delle quote della Edan S.r.l.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 8747/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 2 d.lgs. n. 74 del 2000, avverso l'ordinanza in data 15 marzo 2022 con cui il GIP del Tribunale di Napoli Nord aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo delle quote della Edan S.r.l.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Gatta Giuseppe, nato a Napoli il 28/10/1968, avverso l'ordinanza in data 06/05/2022 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 6 maggio 2022 il Tribunale del riesame di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato l'appello proposto da Giuseppe Gatta, indagato per il reato dell'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, avverso l'ordinanza in data 15 marzo 2022 con cui il GIP del Tribunale di Napoli Nord aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo delle quote della Edan S.r.l.
2. Ricorre per cassazione la difesa dell'indagato sulla base di un unico motivo, per violazione di legge, violazione di norme processuali e vizio della motivazione, perché la Guardia di finanza aveva proceduto al sequestro della partecipazione del Gatta nella Edan S.r.l., ancorché tale società fosse estranea al reato. Nega la sussistenza dei presupposti sia della confisca diretta che della confisca per equivalente dei beni di proprietà della società.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato perché non si confronta affatto con la decisione del Tribunale del riesame di Santa Maria Capua Vetere che ha chiarito che il sequestro ha avuto a oggetto non il patrimonio della società, bensì la quota di partecipazione del Gatta nella società, sequestrabile per equivalente in quanto bene personale e nella disponibilità dell'indagato. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 24 novembre 2022 Il Consigliere estensor