Sentenza — n. 8736/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza in data 15 novembre 2021 il Tribunale di Rimini ha condannato Ermes e Daniele Villa alle pene di legge per la violazione degli art. 81 cod. pen., 53, 67, 75 d.P.R. n. 380 del 2001, per aver utilizzato e consentito l'utilizzazione delle opere prima del rilascio del collaudo statico.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 81 cod. pen; Sentenza — n. 8736/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 81 cod. pen., 53, 67, 75 d.P.R. n. 380 del 2001, per aver utilizzato e consentito l'utilizzazione delle opere prima del rilascio del collaudo statico.
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la seguente SENTENZA - 1 MA. 2023 1.;FUZnC) sui ricorsi proposti da Villa Ermes, nato a Riccione il 29/04/1952, Villa Daniele, nato a Cesena il 24/05/1982 avverso la sentenza in data 15/11/2021 del Tribunale di Rimini, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; letta la memoria dell'avv. Flavio Moscatt, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 15 novembre 2021 il Tribunale di Rimini ha condannato Ermes e Daniele Villa alle pene di legge per la violazione degli art. 81 cod. pen., 53, 67, 75 d.P.R. n. 380 del 2001, per aver utilizzato e consentito l'utilizzazione delle opere prima del rilascio del collaudo statico.
2. Ricorre per cassazione la difesa degli imputati sulla base di tre motivi. Con il primo lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla sussistenza del reato, dal momento che l'abuso era consistito nella sostituzione di un pergolato in legno con un tetto curvilineo in legno lamellare per cui non solo non era stata provata la necessità del collaudo statico ma neppure l'utilizzo dell'opera. Contesta il coinvolgimento del Daniele che non era presente ai sopralluoghi. Con il secondo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'applicazione dell'ordine di demolizione dell'art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001, dal momento che era stato già dichiarato prescritto l'abuso edilizio. Con il terzo eccepisce la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione per il discostamento della sanzione applicata dal minimo edittale dell'ammenda. Nella memoria la difesa insiste sull'eccezione di prescrizione e sull'accoglimento delle ragioni del ricorso
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso non è manifestamente infondato. Il Tribunale di Rimini ha reso una motivazione sintetica sui fatti, senza descrivere le opere e verificare la congruità della richiesta del collaudo statico per il pergolato, sulla base di quanto previsto dall'art. 67 d.P.R. n. 380 del 2001. Tanto basta per giustificare l'annullamento della sentenza impugnata ai fini della rinnovazione della motivazione alla stregua del compendio probatorio in atti, ma tale epilogo decisorio è precluso dalla sopravvenuta prescrizione del residuo reato in esame che impone l'immediata dichiarazione della causa estintiva, secondo quanto prescritto dalla Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275. Si dispone altresì la revoca dell'ordine di demolizione in conseguenza della già accertata prescrizione del reato edilizio (Sez. 3, n. 38104 del 09/06/2022, Pappalardo, Rv. 283907-01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il residuo reato è estinto per prescrizione. Revoca l'ordine di demolizione Così deciso, il 24