Criminal appeal dismissed as inadmissible because the petitioner personally signed the cassation petition instead of a qualified court-appointed defender.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the petitioner, Martino Giovanni, personally signed the petition rather than a qualified defender. The lower court had previously rejected the appeal, prompting this challenge which failed due to a procedural defect. The court ruled that under the amended Code of Criminal Procedure, such petitions must be signed by a defender registered in the special court roll, rendering the personal signature invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; Art. 332-bis c.p.p.: The cassation appeal must be signed by a defender registered in the special court roll; a personal signature by the party renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: MARTINO Giovanni, nata a Latronico il 24/06/1952 avverso l'ordinanza emessa il 13/12/2022 dal Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Rilevato che, con ordinanza del 13/12/2022, il Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile l'appello proposto ex art. 332-bis cod. proc. pen. da MARTINO Giovanni, nell'ambito del proc. pen. n. 32780/2019 R.G.N.R.; - Rilevato che tale decisione è stata impugnata con ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dal MARTINO; - Ritenuto che l'impugnazione proposta sia inammissibile, in quanto «il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione» (cfr.
Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475 - 01, la quale ha tra l'altro ritenuto irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, una eventuale autenticazione ad opera di un legale della sottoscrizione del ricorso, ovvero la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto: elementi peraltro qui insussistenti); Ritenuto che, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, debba conseguire la condanna del MARTINO al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12 gennaio 2023 Il Consiglire,,stensore Il Pre