Cassation court dismisses appeal against detention order, upholding evidence of drug trafficking and identity recognition.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Uzoamaka Benjamin Omouruyi against the Ancona district court's refusal to review a detention order. The defense argued that evidence of guilt was insufficient due to potential misidentification and lack of access to all seized drugs, while the prosecution contended that direct recognition by police and consistent clothing details proved the defendant's involvement. The court upheld the lower court's decision, ruling that the direct identification by carabinieri and corroborating circumstances provided a qualified probability of guilt sufficient to justify the detention measure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 277 c.p.p.; Art. 288 c.p.p.: The court rejects an appeal against a detention order when the prosecution demonstrates a qualified probability of guilt through direct identification by law enforcement and corroborating physical evidence, rejecting claims of misidentification absent photographic confrontation.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Uzoamaka Benjamin Omouruyi, nato in Nigeria il 29/03/1998 avverso l'ordinanza del 04/11/2022 del Tribunale della libertà di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; lette le conclusioni del difensore, avv. Domenico Biasco del foro di Macerata, il quale insiste per l'accoglimento del ricorso. L
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale distrettuale di Ancona rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di Omouruyi Uzoamaka avverso l'ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Macerata all'esito della convalida dell'arresto in flagranza, la quale aveva applicato al predetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. 73 d.P.R. n. 309 di 1990, in concorso con Eka Janashia e Judicious Okuochu.
2. Avverso l'indicata ordinanza, l'indagato, per il ministero del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a un motivo, che deduce il vizio di motivazione in ordine agli elementi evidenziati dalla difesa e contenuti negli atti del procedimento. Ad avviso del difensore, gli indizi a carico dell'indagato sono privi di una qualificata probabilità di colpevolezza, perché, in primo luogo, se è vero che lo stupefacente era occultato in un luogo astrattamente accessibile all'indagato - una cassettiera posta sul terrazzo - non vi sono elementi da cui desumere che egli fosse al corrente di tale nascondiglio; in ogni caso, anche a seguire il ragionamento del Tribunale, l'indagato dovrebbe rispondere della detenzione del solo quantitativo di cocaina rinvenuto nella cassettiera, e non dello stupefacente sequestrato nelle altre stanze, in cui l'indagato non aveva accesso, e, comunque, non avrebbe potuto effettuare una consegna di eroina al Cenci.
Aggiunge il difensore che vi sarebbe un errore di persona, posto che, come emerge dalle dichiarazioni del Cenci, il suo fornitore dal dicembre 2021 fino al giorno dell'arresto, avvenuto il 14 ottobre 2022, era l'Okuochu, e che gli altri assuntori hanno riferito di acquistare lo stupefacente da Giulio o dalla di lui fidanzata. L'unico elemento valorizzato dagli inquirenti e poi dal Tribunale è l'abbigliamento indossato in occasione della cessione del 14 ottobre 2022 - in particolare, un cappellino con visiera nera - che, di per sé, non può integrare il requisito della gravità indiziaria in ordine all'identificazione.
A conferma dell'errore di persona, evidenzia il difensore che il Cenci - a cui non è stato sottoposto l'album fotografico per effettuare il riconoscimento del fornitore - ha dichiarato di acquistare da parecchi mesi lo stupefacente da tale Giulio, mentre l'indagato abitava a Macerata in via Gigli 59 solo da due-tre mesi, e che l'Uzoamaka porta la barba lunga, come risulta dal cartellino dattiloscopico allegato al ricorso, elemento che non viene riportato nelle annotazioni di servizio, né riferito dal Cenci, il quale ha dichiarato che contattava il fornitore all'utenza 3459342175, che non è stata rinvenuta nella disponibilità dell'indagato.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.
Il ricorso è infondato.
2. Diversamente da quanto ritenuto dal difensore, nessun profilo di illogicità manifesta è rinvenibile nella motivazione, laddove ha ritenuto sussistente il requisito della gravità indiziaria a carico dell'Uzoamaka.
3. Come emerge dal provvedimento impugnato, nell'ambito di un servizio diretto alla repressione di reati in materia di stupefacenti, il 14 ottobre 2022 personale dei Carabinieri di Macerata assistette a una cessione di eroina effettuata in favore di Mattia Cenci da un g ragazzo di colore, vestito con jeans marroni, giubbino nero e cappellino nero con visiera; nell'occasione, l'acquirente, immediatamente fermato dopo la cessione, dichiarò di avere acquistato la droga da un ragazzo nigeriano, contattato all'utenza 3459342175 e conosciuto come Cristiano, che indossa sempre un cappellino scuro con la visiera, e di rifornirsi da lui da almeno sei mesi, due volte a settimana, per un importo di 30 euro a dose.
I militari verificarono che l'utenza dinanzi indicata era in uso a un ragazzo di nazionalità nigeriana conosciuto come Giulio, dimorante in Macerata, in via Gigli n. 39, il quale nell'attività di spaccio era coadiuvato dalla compagna, una donna straniera bionda e di corporatura minuta, e da un altro giovane nigeriano. Su queste basi, alcuni giorni dopo, il 19 ottobre 2022, personale dei carabinieri di Macerata effettuò un servizio di appostamento presso lo stabile di via Gigli n. 39, da dove videro uscire una donna, poi identificata in Eka Janashia, la quale, seguita, fu vista incontrarsi con due noti assuntori di stupefacenti, identificati in Damiano Pepe e Nikolaj Kamil Paziewski, il quale ricevette dalla donna un involucro in cambio di alcune banconote.
A seguito dell'intervento dei carabinieri, il Paziewski riferì di acquistare stupefacente, dall'agosto 2022, da un nigeriano di nome Giulio, contattato all'utenza 3459342175; nel mese di settembre, Giulio avevckdetto che, essendo assente per un periodo da Macerata, lo stupefacente sarebbe stato loro consegnato dalla sua fidanzata, una ragazza bionda, la stessa che, quel giorno, aveva ceduto loro l'eroina. La perquisizione effettuata nell'abitazione di via Gigli n. 39, di cui la Janashia aveva le chiavi, consentì di rinvenire: sull'unico terrazzino, all'interno di una cassettiera, 168 gr. di cocaina; in una stanza, chiusa e della quale la donna dichiarava di non avere le chiavi, 80 involucri contenenti eroina, un bilancino di precisione, 1.350 euro in contanti; in un'altra stanza, pure chiusa a chiave e a al cui interno era presente l'indagato, due confezioni di mannitolo e 31 dischetti di cellophane.
4. Orbene, il Tribunale ha ravvisato il coinvolgimento del ricorrente nella detenzione dello stupefacente sulla base della valutazione congiunta di tre elementi di fatto, ossia:
1) l'immediata disponibilità della cocaina, conservata in un vano comune liberamente accessibile;
2) il chiaro collegamento dell'indagato con il connazionale soprannominato Giulio, utilizzatore dell'utenza contattata dagli acquirenti;
3) la cessione effettuata in favore di Mattia Cenci il 14 ottobre. Si tratta di una motivazione non manifestamente illogica e aderente alle risultanze delle indagini, che resiste alle censure mosse dal ricorrente.
5. Invero, cominciando dall'ultimo aspetto, la circostanza che l'indagato sia la persona che effettuò la cessione di droga in favore di Cenci risulta dal fatto che egli fu riconosciuto direttamente dai carabinieri che monitorano lo scambio, identificandolo nel soggetto che, in occasione della perquisizione dello stabile di via Gigli effettuata quattro giorni dopo, occupava una delle stanze dell'appartamento, circostanza corroborata dall'abbigliamento indossato dallo Uzoamaka (jeans marroni e giubbino nero, oltre al cappellino nero con visiera rinvenuto nella stanza occupata dall'indagato) identico a quello del soggetto che vendette lo stupefacente al Cianci.
In altri termini, la circostanza che l'Uzoamaka fu l'autore della consegna della droga al Ottici non deriva solamente dal fatto che fu rinvenuto, nella stanza occupata dal ricorrente, il capellino nero con visiera, ma anche dalla identità dell'abbigliamento e, soprattutto, dal riconoscimento effettuato direttamente dai carabinieri, che, il 14 ottobre, avevano assistito alla cessione della droga. A fronte di tali elementi, il fatto che al Cenci non fu sottoposto un album fotografico per effettuare il riconoscimento del venditore e che nell'annotazione di servizio non si dà atto che Cristiano avesse la barba non sono elementi dirimenti proprio perché tale riconoscimento è stato effettuato dai carabinieri che assistettero allo scambio.
Del tutto irrilevante, poi, è la circostanza che Damiano Pepe e Nikolaj Kamil Paziewski abbiano riferito di acquistare lo stupefacente da Giulio o dalla di lui fidanzata, proprio perché costoro non hanno mai avuto contatti con Cristiano, ossia con il ricorrente.6. Allo stesso modo, appare logicamente motivato il ritenuto "chiaro collegamento" tra il ricorrente e il connazionale soprannominato Giulio - elemento che pure la difesa contesta. Invero, tale collegamento risulta palese dall'utenza 3459342175, attraverso la quale C.Cinci ha dichiarato di contattare il proprio fornitore Giulio.
Orbene, posto che tale utenza era pacificamente in uso a Giulio, ossia a Judicious Okuochu, e che alla consegna dello stupefacente si presentava Cristiano, cioè l'indagato, è del tutto evidente che costui agisse in nome e per conto di Giulio; in altri termini, era proprio Cristiano ad effettuare le consegne dello stupefacente in relazione alle ordinazioni ricevute da Giulio.
7. Infine, il Tribunale ha ritenuto, in maniera non certo implausibile, che la droga rinvenuta nell'appartamento fosse nella disponibilità anche del ricorrente, nella cui camera (chiusa a chiave) è stata rinvenuta sostanza da taglio, posto che, dagli elementi dinanzi indicati, è evidente che i tre - i quali dimoravano tutti presso la medesima abitazione - avessero attivato una comune attività di spaccio.
8. Per i motivi indicati, il ricorso deve perciò essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Mand