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Sentenza — n. 7900/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 7900/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 7900/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Firenze del 14 aprile 2022 con la quale gli imputati sono stati condannati alla pena di euro 500 di ammenda per la contravvenzione ex art. 81, 720, commi 1 e 2, n. 1 e 2 cod. peri., in relazione all'art. 721 cod. pen. (fatti commessi in Vinci 15 Marzo 2019), deducendo il vizio di violazione di legge per la mancata applicazione della pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna sul sito Internet del ministero della giustizia, prevista dagli art. 722 e 36 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 721 cod. pen, art. 722 cod. pen; Sentenza — n. 7900/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 81, 720, commi 1 e 2, n. 1 e 2 cod. peri., in relazione all'art. 721 cod. pen. (fatti commessi in Vinci 15 Marzo 2019), deducendo il vizio di violazione di legge per la mancata applicazione della pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna sul sito Internet del ministero della giustizia, prevista dagli art. 722 e 36 cod. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
contraffazione di merci sanzioni pecuniarie ammende per infrazione procedurale concussione pagamento dell'ammenda pena convenzionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 721 cod. pen
peri., in relazione all'art. 721 cod. pen.
art. 722 cod. pen
Il riferimento dell'art. 722 cod. pen.
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Testo completo

la seguente 23 FEB 2023 SENTENZA sul ricorso proposto da: FUNZIONA' PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI FIRENZ IL E s Luci,/ nel procedimento a carico di: ZHAN JIAMIN nato il 11/02/1962 QIN YEQIN nato il 03/09/1970 avverso la sentenza del 14/04/2022 del TRIBUNALE di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; lette le conclusioni del PG LUIGI GIORDANO il Proc. gen. chiede che la Corte di Cassazione annulli con rinvio la sentenza impugnata. Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Firenze del 14 aprile 2022 con la quale gli imputati sono stati condannati alla pena di euro 500 di ammenda per la contravvenzione ex art. 81, 720, commi 1 e 2, n. 1 e 2 cod. peri., in relazione all'art. 721 cod. pen. (fatti commessi in Vinci 15 Marzo 2019), deducendo il vizio di violazione di legge per la mancata applicazione della pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna sul sito Internet del ministero della giustizia, prevista dagli art. 722 e 36 cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. Il Tribunale, pur avendo pronunciato la condanna nei confronti degli imputati per la contravvenzione ex art. 81, 720, commi 1 e 2, n. 1 e 2, cod. pen., ha omesso di applicare, così come previsto dall'art.722 cod. peri., la pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna ai sensi dell'art. 36 cod. peri. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente alla mancata applicazione della pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna. Il riferimento dell'art. 722 cod. pen. all'art. 36 cod. peri. deve ritenersi relativo al comma 2, posto che il comma 1 di tale norma si riferisce alla condanna all'ergastolo.

La pena accessoria ex artt. 722 e 36, comma 2, cod. pen. - la pubblicazione per estratto sul sito internet del Ministero della Giustizia, da eseguirsi di ufficio ed a spese dei condannati, come prevede il comma 3 dell'art. 36 cod. peri. - può essere applicata direttamente dalla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. peri., non occorrendo accertamenti di merito. Si determina la durata nel minimo ex lege di quindici giorni.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla mancata applicazione della pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna, pena che applica e determina nella durata di quindici gior