Sentenza — n. 7631/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 6 luglio 2022 il Tribunale del di Como ha respinto l'appello cautelare avanzato dal curatore pro tempore del Fallimento Giovanni Maspero & C. S.r.l. ed ha confermato l'ordinanza del 9 giugno 2022 del Gip dello stesso Tribunale, che aveva rigettato in parte qua - con riferimento alle somme esistenti al tempo dell'esecuzione, avvenuta in data 27 aprile 2022, del provvedimento di sequestro preventivo del 20 aprile 2022 sui conti correnti facenti /N\ capo a "Prima Comunicazione Group S.r.l." e "Theoria & Co. S.r.l." - l'istanza di dissequestro formulata dalla medesima curatela fallimentare.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 7631/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'ordinanza il curatore del Fallimento Giovanni Maspero & C. S.r.l., tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si deduce la violazione dell'ad 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, sul rilievo che il provvedimento impugnato è del tutto illegittimo, non potendo essere assoggettate a sequestro preventivo le somme depositate sui conti correnti della società Prima Comunicazione Group S.r.l. e Theoria & Co S.r.l. 2.2. Con un secondo motivo di ricorso, ci si duole dell'erronea applicazione dell'art. 240, terzo comma, cod. pen., essendo le somme sequestrate appartenenti a soggetti estranei al reato.
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la seguente 2 2 FEB 2023 SENTENZA sul ricorso proposto dal ERN7-7•). Fallimento Giovanni Maspero e C. s.r.l. Luana avverso l'ordinanza del 06/07/2022 del Tribunale di Como visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 6 luglio 2022 il Tribunale del di Como ha respinto l'appello cautelare avanzato dal curatore pro tempore del Fallimento Giovanni Maspero & C. S.r.l. ed ha confermato l'ordinanza del 9 giugno 2022 del Gip dello stesso Tribunale, che aveva rigettato in parte qua - con riferimento alle somme esistenti al tempo dell'esecuzione, avvenuta in data 27 aprile 2022, del provvedimento di sequestro preventivo del 20 aprile 2022 sui conti correnti facenti /N\ capo a "Prima Comunicazione Group S.r.l." e "Theoria & Co. S.r.l." - l'istanza di dissequestro formulata dalla medesima curatela fallimentare.
2. Avverso l'ordinanza il curatore del Fallimento Giovanni Maspero & C. S.r.l., tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si deduce la violazione dell'ad 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, sul rilievo che il provvedimento impugnato è del tutto illegittimo, non potendo essere assoggettate a sequestro preventivo le somme depositate sui conti correnti della società Prima Comunicazione Group S.r.l. e Theoria & Co S.r.l. 2.2. Con un secondo motivo di ricorso, ci si duole dell'erronea applicazione dell'art. 240, terzo comma, cod. pen., essendo le somme sequestrate appartenenti a soggetti estranei al reato.
3. Con atto depositato il 17 novembre 2022, il difensore, munito di procura speciale, ha rinunciato al ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è inammissibile, per rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera d), cod. proc. pen. In applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che possano far ritenere non colpevole la causa di inammissibilità del ricorso, al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in C 500,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 500,00 in favore della Cassa delle am