Cassation court dismisses appeal against liberty surveillance measure, upholding appellate court's assessment of current social danger despite defendant's past conduct.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Giuseppe De Stefanis's appeal against the application of liberty surveillance measures by the Court of Appeal of Catanzaro. The appellant argued that the lower court failed to verify his current social danger, ignoring his voluntary departure from the criminal group four years prior and citing his recent good behavior. The court ruled that the appellate decision was properly motivated by weighing the gravity of past crimes, including drug possession and armed intimidation, against subsequent conduct, establishing that social danger assessment remains a discretionary merit evaluation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 417 cod. pen.; The assessment of current social danger for liberty surveillance measures is a discretionary merit evaluation that must consider both the gravity of past crimes and subsequent behavior, and cannot be overturned on appeal if adequately motivated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE STEFANIS GIUSEPPE nato a COSENZA il 09/07/1989 avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARILIA DI NARDO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. Cristian Cristiano che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. £44415/kial.10
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Catanzaro con la sentenza del 1 dicembre 2021, decidendo in sede di rinvio per l'annullamento della precedente pronuncia del 23 giugno 2020 con la decisione della Cassazione n. 11470 del 9 marzo 2021 (annullamento limitatamente alla misura di sicurezza della libertà vigilata), in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Cosenza del 19 luglio 2018, ha applicato a De Stefanis Giuseppe la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni 1.
2. Ricorre in cassazione l'imputato, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2.
1. Violazione di legge (133, 203, 228 e 229 cod. pen.); mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione sulla mancata verifica della sussistenza della pericolosità attuale del ricorrente. La Corte di appello ha richiamato le condotte poste in essere dal ricorrente in periodi risalenti nel tempo, con travisamento delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, Luca Pellicori, che aveva riferito dell'allontanamento dell'imputato dal sodalizio criminale. Il ricorrente ha lasciato, volontariamente, l'associazione da quattro anni prima della misura cautelare, in tempi non sospetti, come riferito dal collaboratore Pellicori.
La Corte di appello applica la misura di sicurezza come fosse un automatismo, senza valutare la pericolosità sociale al momento della decisione. Il ricorrente ha goduto anche di liberazione anticipata, come risulta dall'ordine di esecuzione della pena, della Procura Generale presso la Corte di appello di Catanzaro. La stessa Corte di appello, con la sentenza del 20 giugno 2020, ha riconosciuto all'imputato le circostanze attenuanti generiche, in riforma della decisione di primo grado, con applicazione errata della libertà vigilata, ritenendola obbligatoria.
La regolare condotta dell'imputato esclude la pericolosità dello stesso al momento della decisione impugnata. Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato e deve rigettarsi con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali La sentenza impugnata adeguatamente motiva sulla pericolosità del ricorrente anche valutando anche le dichiarazioni del Pellicori Luca, rilevando che il ricorrente, nonostante la sua giovane età, ha commesso condotte che evidenziano uno spessore criminale di livello, che esula dalla sussistenza del vincolo associativo. Egli custodiva ingenti quantitativi di droga per il sodalizio criminale e le armi; insieme ad altri ha incendiato un autocompattatore dell'azienda Vallecrati con minaccia a mano armata degli autisti.
Inoltre, insieme a Pellicori ha esploso colpi di pistola per intimidire Volpe Luigi alla saracinesca del suo locale. I collaboratori di giustizia Foggetti e Noblea riferivano del possesso e del porto di una pistola da parte dell'imputato pe rle sue esigenze. Le dichiarazion i di Luca Pellicori non sono state travisate, ma opportunamente valutate dalla Corte di appello nel loro complessivo contenuto (il ricorrente, invece, riporta nel ricorso in cassazione solo uno stralcio delle dichiarazioni). La Corte di appello, poi valuta, i precedenti penali dell'imputato anche se unificati con la continuazione.
Del resto, la valutazione della pericolosità sociale deve valutarsi sia con riferimento alla gravità dei reati commessi, sia dal comportamento successivo: "Ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza ordinata ai sensi dell'art. 417 cod. pen. (nella specie, la LUV(Iiihe r P libertà vigilata), il magistrato di sorveglianza ha l'onere di verificare la persistenza della pericolosità sociale del condannato, tenendo conto non solo della gravità dei fatti-reato commessi, ma anche dei fatti successivi e del comportamento tenuto dal condannato durante e dopo l'espiazione della pena" (Sez. 1, Sentenza n. 1027 del 31/10/2018 Cc. (dep. 10/01/2019) Rv. 274790 - 01; vedi anche Sez. 1, Sentenza n. 7188 del 10/12/2020 Ud. (dep. 24/02/2021) Rv. 280804 - 0).
Si tratta di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata, come nel caso in giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorren