Sentenza — n. 6594/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 15 marzo 2021 il Tribunale di Asti condannava Giauna Giulio Filippo in relazione ai reati di cui agli artt. 36 comma 11 e 55 comma 5/lett. c)/ del Dlgs. 81/2008 (capo a), 29 comma 11 e 55/ comma 1t lett. a)/ del Dlgs. 81/2008 (capo c), 17/ comma 1/ lett. b)ie 551„cornma 11 lett. b)/ del Dlgs. 81/2008 (capo d) assolvendolo rispetto al reato ex art. 37 comma 1e 55 / / comma 1 lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 6594/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per V. ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle "n m end e.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Giauna Giulio Filippo nato ad Asti il 15/01/1967; avverso la sentenza del 15/03/2022 de(Tribunale di Asti; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; lette le conclusioni delr'Avvocato Generale in persona del dr. Pasquale Fimiani che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 15 marzo 2021 il Tribunale di Asti condannava Giauna Giulio Filippo in relazione ai reati di cui agli artt. 36 comma 11 e 55 comma 5/lett. c)/ del Dlgs. 81/2008 (capo a), 29 comma 11 e 55/ comma 1t lett. a)/ del Dlgs. 81/2008 (capo c), 17/ comma 1/ lett. b)ie 551„cornma 11 lett. b)/ del Dlgs. 81/2008 (capo d) assolvendolo rispetto al reato ex art. 37 comma 1e 55 / / comma 1 lett.
c) del Dlgs. 81/2008 (capo b). / 2. Ha proposto ricorso per cassazione Giauna Giulio Filippo a mezzo del proprio difensore, avverso la suindicata sentenza, deducendo un motivo di impugnazione. 3.Ha dedotto i vizi ex art. 606 comma 1 lett.
b) ed e) cod. proc. pen. Si premette che la difesa non avrebbe avanzato richiesta di applicazione dei benefici - applicati invece dal giudice in assenza di ogni motivazione al riguardo -, della sospensione condizionale della pena e della non menzione. Con conseguente vizio di mancanza di motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile per difetto di specificità, atteso che il ricorrente pur richiamando correttamente, in via astratta, i principi che impongono l'onere di motivazione a supporto della decisione che il giudice assuma d'ufficio in ordine alla applicazione del beneficio della pena sospesa, in quanto tale scelta potrebbe non coincidere con l'interesse concreto dell'imputato, ha trascurato, nel contempo, il proprio onere, riguardante la necessaria illustrazione delle ragioni per cui l'applicazione dei predetti benefici non sarebbe coincidente ed anzi contrasterebbe con gli interessi del Giauna.
Questa Corte ha infatti condivisibilmente precisato che è ammissibile l'impugnazione proposta dall'imputato avverso una sentenza di condanna a pena pecuniaria che sia stata condizionalmente sospesa senza richiesta, purché il medesimo ricorrente alleghi e, se necessario, documenti, un interesse giuridicamente apprezzabile correlato alla funzione stessa della sospensione condizionale, senza che assumano rilevanza l'opportunità di riservare il beneficio per eventuali condanne a pene più gravi né mere valutazioni di convenienza o semplici considerazioni soggettive (tra le altre, Sez. 1 - , n. 35315 del 25/03/2022 Rv. 283475 - 01;
Sez. 1 -, n. 43217 del 09/02/2018 Rv. 274410 - 01). Quanto sopra rilevato vale a maggior ragione con riferimento al beneficio della non menzione, per il quale non paiono emergere neanche astratte ragioni di mera convenienza o opportunità per la mancata applicazione.
2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per V. ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle "n m end e.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle fkmme