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Sentenza — n. 6180/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 6180/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 6180/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Bergamo ha applicato su concorde richiesta delle parti, a Lari Victor, la pena di anni due di reclusione, in relazione al reato di cui all'art. 10 - quater d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, in relazione ad indebite compensazioni relative agli anni di imposta 2017 e 2018 di cui ai capi 1) e 2).

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 6180/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione il Procuratore generale della Corte d'appello di Brescia e ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge di cui all'art. 12 bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, in relazione all'omessa confisca obbligatoria del profitto del reato, dovendo il giudice applicare la misura obbligatoria sui beni dell'imputata anche in mancanza di precedente provvedimento di sequestro e senza necessità di individuazione specifica dei beni da apprendere. Chiede l'annullamento della sentenza.

Parole chiave

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confisca dei proventi di reato arretrati di salario restituzione di prestazioni complementari imposizione confiscatoria arretrati d'imposta rimborso dell'imposta preventiva
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Brescia nel procedimento nei confronti di Lari Victor, nato in Albania il 17/05/1971 avverso la sentenza del 14/04/2022 del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Bergamo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio al Tribunale di Bergamo.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Bergamo ha applicato su concorde richiesta delle parti, a Lari Victor, la pena di anni due di reclusione, in relazione al reato di cui all'art. 10 - quater d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, in relazione ad indebite compensazioni relative agli anni di imposta 2017 e 2018 di cui ai capi 1) e 2).

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione il Procuratore generale della Corte d'appello di Brescia e ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge di cui all'art. 12 bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, in relazione all'omessa confisca obbligatoria del profitto del reato, dovendo il giudice applicare la misura obbligatoria sui beni dell'imputata anche in mancanza di precedente provvedimento di sequestro e senza necessità di individuazione specifica dei beni da apprendere. Chiede l'annullamento della sentenza.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è fondato. Come affermato dalla pronuncia di Questa Terza sezione n. 29528 del 2019, in tema di patteggiamento, è ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero, ex art. 448, comma 2 - bis cod. proc. pen., volto a denunciare l'omessa applicazione della confisca obbligatoria prevista dall'art. 12 - bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nonostante la ricorrenza dei relativi presupposti, in quanto tale omissione determina una illegalità sul piano quantitativo delle statuizioni conseguenti alla realizzazione del reato per il quale detta confisca è prevista come obbligatoria (Sez. 3, n. 29428 del 08/05/2019, P.G./Scarpulla, Rv. 275896 — 01).

Nella specie, il giudice ha omesso di provvedere sulla confisca del profitto del reato il cui ammontare deve essere individuato, nel contraddittorio delle parti, rammentando che la confisca può essere ordinata anche in assenza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro. Sul punto, fermo restando la statuizione della sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, questione ora non più trattabile, la sentenza va annullata con rinvio al Tribunale di Bergamo che dovrà pronunciarsi sulla confisca ex art. 12 - bis d.lgs 10 marzo 2000, n.

74.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione sulla confisca con rinvio per nuovo esame al Tribunale di