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Sentenza — n. 5917/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court annuls drug conviction confiscation due to lack of reasoning on legal requirements.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5917/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation annulled the lower court's decision regarding the confiscation of cash seized from a drug dealer. The defendant argued that confiscation was impossible because the charge was for possession rather than trafficking. The court ruled that the lower judge failed to provide any reasoning on why the statutory conditions for confiscation were met.

Regesto Legislator

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Art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990; Art. 240-bis cod. pen.: The court must explicitly verify and state the legal prerequisites for confiscation; failure to do so renders the sentencing provision void.

Parole chiave

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drug trafficking confiscation lack of judicial reasoning Italian criminal procedure seizure of proceeds Cassazione annulment confisca di valori patrimoniali detenzione di stupefacenti traffico di cocaina

Disposizioni normative citate

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Art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990
L'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 prescrive l'applicazione dell'art.
Art. 240-bis cod. pen.
309 del 1990 prescrive l'applicazione dell'art. 240- bis cod.
Art. 240 cod. pen.
309 del 1990, ad eccezione dell'ipotesi del comma 5, per cui si applica, in presenza dei relativi presupposti, la confisca facoltativa dell'art. 240 cod. pen., che attinge le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato o le cose che ne sono il prodotto o il profitto.
art. 240- bis cod. pen
309 del 1990 prescrive l'applicazione dell'art. 240- bis cod. pen.
art. 240 cod. pen
309 del 1990, ad eccezione dell'ipotesi del comma 5, per cui si applica, in presenza dei relativi presupposti, la confisca facoltativa dell'art. 240 cod. pen., che attinge le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato o le cose che ne sono il prodotto o il profitto.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso di Costabile Massimo, nato a Napoli il 19/09/1988, avverso la sentenza in data 18/10/2022 del GUP del Tribunale di Napoli Nord, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Alessandro Cimmino, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla confisca del denaro;

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 18 ottobre 2022 il Tribunale di Napoli Nord ha applicato su concorde richiesta delle parti a Massimo Costabile le pene di legge per iI reato dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 relativo alla disponibilità a fini di cessione di grammi 1,321 di cocaina contenente mg 1.080,6 di principio attivo nonché della somma di euro 695,00 in contanti.

2. Ricorre per cassazione l'imputato sulla base di un unico motivo, per violazione di legge, vizio di motivazione e violazione di norme processuali, perché non era possibile disporre la confisca, essendo stata contestata la detenzione e non la cessione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato limitatamente alla confisca perché manca qualsivoglia motivazione sul punto. L'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 prescrive l'applicazione dell'art. 240- bis cod. pen. per taluno dei delitti dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, ad eccezione dell'ipotesi del comma 5, per cui si applica, in presenza dei relativi presupposti, la confisca facoltativa dell'art. 240 cod. pen., che attinge le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato o le cose che ne sono il prodotto o il profitto. Il Giudice non ha verificato la ricorrenza dei presupposti della confisca in relazione al reato ritenuto in sentenza. Pertanto, si impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata al Tribunale dì Napoli Nord per nuovo esame sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla confisca del denaro in sequestro con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di