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Sentenza — n. 5912/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for pre-trial seizure as inadmissible due to lack of specific grounds against the original order.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5912/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's decision to reject the request for the release of seized properties was legally sound. The appellant argued that the judge failed to evaluate specific facts regarding the timing of property acquisitions and the existence of a genuine lease contract. The court rejected these claims, noting the original order thoroughly addressed the link between the properties and the investigated individual, rendering the new arguments irrelevant.

Regesto Legislator

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Art. 322-bis c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal against a decision rejecting a request for the release of seized assets is inadmissible if it lacks specific grounds for re-evaluation and merely repeats arguments already considered by the lower court.

Parole chiave

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pre-trial seizure inadmissible appeal lack of specific grounds property restitution confiscation proceedings stima di immobili esteri impiego illecito di valori patrimoniali occultamento di beni

Disposizioni normative citate

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Art. 322-bis c.p.p.
Con ordinanza del 28/04/2022, il Tribunale di Teramo ha rigettato l'appello proposto ai sensi dell'art. 322-bis cod.
Art. 366 c.p.p.
art. 322-bis cod. proc. pen
Con ordinanza del 28/04/2022, il Tribunale di Teramo ha rigettato l'appello proposto ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: DANESE Mario, in qualità di l.r. della J.V.&ASSOCIATES ltd. avverso l'ordinanza emessa il 28/04/2022 dal Tribunale di Teramo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 28/04/2022, il Tribunale di Teramo ha rigettato l'appello proposto ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen. da DANESE Mario, in qualità di I.r. della J.V.&ASSOCIATES ltd. (d'ora in avanti: J.V.), avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale della stessa città, nel dibattimento a carico di DI BERNARDO Bruno -1) e SPINELLI Denis, con la quale era stata rigettata un'istanza di annullamento o revoca del sequestro preventivo disposto, a fini di confisca correlata ai reati tributari ascritti al DI BERNARDO, su due immobili di proprietà della società istante.

2. Quest'ultima ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo preliminarmente l'omessa notifica del decreto di sequestro, e censurando l'ordinanza che - pur avendo correttamente individuato l'oggetto dell'impugnazione, costituito dalla insussistenza di elementi idonei a comprovare che gli immobili fossero nella disponibilità del DI BERNARDO - aveva del tutto omesso di valutare le circostanze dedotte dalla società appellante, soffermandosi solo sul diverso profilo denunciato (omesse indagini sulla incapienza di danaro in capo al DI BERNARDO e alle altre società coinvolte nel processo).

In particolare, era stato dedotto, a fondamento dell'appello, la mancanza di autonoma valutazione del giudice anche alla luce del fatto che gli atti di acquisto degli immobili erano antecedenti ai reati contestati al DI BERNARDO e che uno degli immobili era stato oggetto di ordinanza di sgombero dopo il terremoto del 2016, mentre l'altro era condotto in locazione dal DI BERNARDO in virtù di un regolare contratto con la società appellante, del tutto estranea alle vicende oggetto del processo. In altri termini, si censura il mancato rispetto del principio per cui, in tema di sequestro preventivo, non può configurarsi alcuna presunzione di intestazione fittizia, che peraltro non era mai stata contestata alla società appellante (nel provvedimento di rigetto, era stato dedotto per la prima volta il carattere simulato dei contratti di locazione, e l'indagine sulla disponibilità era stata circoscritta addirittura al 2008).

3. Con memoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, condividendo i rilievi svolti dal ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, dovendo conferirsi rilievo preliminare ed assorbente, su ogni altra questione, alla inammissibilità dell'appello proposto avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di dissequestro degli immobili formulata dalla società ricorrente.

2. Deve invero osservarsi che il Tribunale di Teramo, nella diffusissima ordinanza poi appellata ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen., aveva disatteso la richiesta di dissequestro e restituzione dei due immobili motivando ampiamente - sia con il richiamo delle argomentazioni poste dal P.M. a sostegno del parere negativo (pag. 3 segg.), sia con la ripresa ed autonomo sviluppo dei profili segnalati nel parere (pag. 10 segg.) - in ordine alla effettiva riconducibilità di questi ultimi all'indagato DI BERNARDO e al carattere meramente fittizio della loro 2 titolarità in capo alla IV., società costituente "un mero schermo o filtro che occulta la riferibilità reale in termini dispositivi, di godimento e decisionali" (pag. 10 cit.).

Senza qui ripercorrere nel dettaglio i passaggi argomentativi del provvedimento di rigetto, basti qui ricordare che la riferibilità al DI BERNARDO di tutte le operazioni è stata affermata, sulla scorta di risultanze dichiarative (v. quanto riferito dal prestanome John VERDECCHIA) e documentali, con riferimento sia all'immobile già in origine di proprietà della famiglia DI BERNARDO, sia a quello ubicato in Castellanto (cfr. in particolare, a proposito di quest'ultimo, le vicende del mutuo contratto dalla dante causa della J.V. e, dopo il subentro di quest'ultima, alla parziale estinzione del mutuo stesso con risorse di altra società amministrata di fatto dal DI BERNARDO, attraverso un bonifico giustificato con un contratto di locazione tra le due società risultato inesistente.

Cfr. anche pag. 12 seg. dell'ordinanza, in cui si sintetizzano le dichiarazioni dell'amministratore della società locataria dell'immobile, il quale ha riferito di aver assunto la carica su richiesta e per il compenso offerto dal DI BERNARDO, e di aver stipulato il contratto con la J.V. senza aver mai entrare nella disponibilità dell'immobile, rimasta al predetto indagato).

3. Si tratta, all'evidenza, di una serie di passaggi argomentativi del massimo rilievo, perché univoci e convergenti nel delineare la riferibilità dell'immobile al DI BERNARDO e quindi la legittimità del sequestro preventivo, finalizzato alla confisca anche per equivalente, disposto nell'ambito del procedimento a suo carico. Tali risultanze sono state peraltro del tutto ignorate dall'impugnazione proposta avverso il provvedimento di rigetto, nella quale la società ricorrente si è limitata a sostenere un difetto di motivazione nel decreto applicativo della misura reale, senza alcun effettivo confronto con gli elementi fattuali e giuridici valorizzati dal giudice procedente. L'originario difetto di specificità dell'appello, in parte qua, può e deve essere rilevato in questa sede. Da ciò consegue la declaratoria di inammissibilità anche dell'odierno ricorso, e la condanna della società ricorrente, rappresentata dal DANESE, al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 1 dicembre 2022/77 Il Co