Italian Supreme Court allows appeal against conditional suspension of fine only when combined with detention exceeds two years.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procuratore generale appealed a Macerata court decision granting conditional suspension of a fine alongside detention. The court found the suspension invalid because the combined sentence exceeded two years, yet the fine alone did not meet statutory limits for independent suspension. Consequently, the Supreme Court annulled only the suspension of the pecuniary penalty while leaving the detention execution intact.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 163 cod. pen.; Art. 135 cod. pen.; The conditional suspension of a fine is permissible only when the total sentence exceeds two years, allowing the judge to suspend the detention portion while enforcing the fine.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona nel procedimento a carico di Lito Erjon, nato in Algeria il 30/04/1980, avverso la sentenza in data 21/04/2022 del Tribunale di Macerata, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Marco Dall'Olio, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Ancona RITENUTO IN FATTO1.Con sentenza in data 21 aprile 2022 il Tribunale di Macerata ha condannato Erjon Lito alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 3.000 di multa per il reato dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, con il beneficio della sospensione condizionale della pena.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona ed eccepisce la violazione di legge perché il beneficio della sospensione condizionale della pena poteva essere concesso solo per la pena detentiva e non per la pena pecuniaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato. L'art. 1, comma 1, lett.
c) della legge 1°giugno 2004 n. 145, ha inserito nel primo comma dell'art. 163 cod. pen. un ulteriore periodo nel quale si prevede che "in caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni, quando la pena, nel suo complesso, ragguagliata a norma dell'art. 135, sia superiore a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa". La giurisprudenza ritiene allora con orientamento pacifico che è possibile il frazionamento del beneficio, per cui il giudice può disporre la sospensione della sola pena detentiva, se di per sé non eccedente il limite dei due anni, ordinando invece l'esecuzione di quella pecuniaria (Sez. 2, Sentenza n. 4853 del 15/01/2010, Laschi, Rv. 246278 - 01; conf., più recentemente, tra le non massimate, Sez. 2, n. 43201 del 29/09/2022, Deleanu e Sez. 2, n. 23240 del 19/05/2022, Tamborrino).
Ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, si ritiene di disporre in questa sede l'eliminazione del beneficio della sospensione condizionale della pena per la sola pena pecuniaria, per la quale mancano i presupposti di legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta sospensione condizionale della pena pecuniaria, sospensione che elimina. Così deciso, il 18 gennaio 2023 Il Consigliere estensore