Cassation appeal dismissed for exceeding statutory limits on reviewing logical flaws in sentencing orders.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procuratore della Repubblica appealed a Pistoia review court order restoring seized assets, arguing the reasoning was contradictory and illogical. The court held that such appeals under Article 325 of the Criminal Procedure Code are strictly limited to cases of missing or apparent motivation, not mere logical errors. Consequently, the appeal was declared inadmissible because it exceeded these narrow statutory boundaries.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 325 c.p.p.; The cassation appeal for violation of law is admissible only for the physical absence or apparent nature of motivation, not for mere logical defects in the reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia nel procedimento a carico di Vannini Stefano, nato a Castel San Niccolò (Ar) il 15/12/1959 avverso l'ordinanza del 6/10/2022 del Tribunale del riesame di Pistoia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia Di Nardo, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni del difensore dell'indagato, Avv. Castelli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 6/10/2022, il Tribunale del riesame di Pistoia annullava il decreto di sequestro preventivo emesso il 27/5/2022 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, limitatamente alla posizione di Stefano Vannini, disponendo la restituzione di quanto vincolato.
2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia, deducendo - con unico motivo - la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, con travisamento della prova. Il Collegio avrebbe ritenuto indiziario ed insufficiente il compendio probatorio raccolto, senza, tuttavia, esaminare complessivamente la documentazione in atti (mail, fatture, dichiarazioni di un lavoratore), oltre a quella che avrebbe dovuto essere trovata, dalla quale emergerebbe evidente il fumus della somministrazione illecita di manodopera, coperta da falsi contratti di appalto, alla quale il Vannini avrebbe partecipato quale legale rappresentante della "Logistica&Commerciali s.r.l." Le condotte riscontrate a carico dell'indagato, dunque, integrerebbero la violazione dell'art. 2, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, che la giurisprudenza di questa Corte avrebbe costantemente riconosciuto con riguardo alla stessa condotta illecita.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta inammissibile.
4. L'art. 325 cod. proc. pen. stabilisce che contro le ordinanze emesse a norma degli articoli 322-bis e 324 dello stesso codice, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Per costante e condivisa giurisprudenza di legittimità, il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma dello stesso art. 325, comma primo, cod. proc. pen., può essere proposto soltanto per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione apparente, ma non per mero vizio logico della stessa (tra le altre, Sez. 2, n. 5807 del 18/1/2017, Zaharia, Rv. 269119).
5. Tanto premesso, il Collegio rileva che l'impugnazione proposta esorbita dai limiti normativi appena richiamati, risolvendosi in una censura al tessuto logico della motivazione, della quale si contesta la contraddittorietà, la manifesta illogicità (come da rubrica dell'unico motivo) e l'omessa valutazione dell'intero materiale investigativo, complessivamente esaminato. Il Procuratore della Repubblica, in particolare, si limita ad affermare che il Collegio del riesame si sarebbe soffermato "su singoli dati che non venivano collegati l'uno con l'altro", con conseguente vizio di motivazione; il mancato o non corretto esame delle mail, delle fatture e delle dichiarazioni di un lavoratore - documenti ampiamente richiamati dal ricorso, con inammissibile argomento di merito - avrebbe poi ulteriormente inficiato la pronuncia qui impugnata, "poiché da quegli esiti era possibile desumere dati probatori decisivi ai fini della valutazione della ricorrenza del fumus delicti".
6. In assenza di censure che abbiano ad oggetto la radicale assenza o la mera apparenza della motivazione (peraltro non ravvisabili nel provvedimento impugnato, che ha esaminato gli elementi di prova raccolti, come gli apporti dichiarativi e le mail, ed anche la documentazione prodotta dalla difesa), e dunque di fronte ad un evidente superamento dei rigidi ambiti di cui all'art. 325 cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Cos