Cassation court dismisses appeal against preventive seizure where bank delegation proved suspect funds availability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Patrizia Galli's appeal against a preventive seizure order targeting her bank account and safe deposit box. Galli argued that the seizure was procedurally flawed because the court failed to recognize the fictitious nature of the account ownership prior to the execution phase. The court ruled that the initial investigative judge's order to seize funds 'in the direct availability' of the suspect was valid, as the suspect's unrestricted delegation to the account holder legally established the suspect's control over those funds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12-bis d.lgs. n. 74/2000; Art. 324 c.p.p.: In preventive seizure for confiscation, an unrestricted operating delegation by the account holder to the suspect suffices to prove the suspect's availability of the funds, validating the seizure even if the account is nominally in the holder's name.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Galli Patrizia, nata a Milano il 3/6/1968 avverso l'ordinanza del 12/9/2022 del Tribunale del riesame di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia Di Nardo, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Francesco Antonio Laviola, che ha chiesto - anche con memoria - l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 12/9/2022, il Tribunale del riesame di Roma rigettava il ricorso proposto ex art. 324 cod. proc. pen. da Patrizia Galli, quale terzo interessato, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso 1'8/6/2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia con riguardo al delitto di cui all'art. 5, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74.
2. Propone ricorso per cassazione la Galli, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con unico motivo - la violazione dell'art. 1 cod. proc. pen. Il Tribunale avrebbe confermato la misura sul presupposto che il conto corrente e la cassetta di sicurezza in sequestro - intestati alla ricorrente - sarebbero stati nella diretta disponibilità del marito di lei, Livio Motta, indagato per il reato di cui all'art. 5 citato; l'ordinanza, tuttavia, non avrebbe considerato, "a monte", che tale supposta intestazione fittizia non sarebbe stata riconosciuta nel provvedimento genetico, ma solo dalla polizia giudiziaria in sede esecutiva, e poi ratificata dal Tribunale del riesame ex post, nel tentativo - non consentito - di sanare un difetto originario della stessa ordinanza del G.i.p. Ne deriverebbe, dunque, la violazione dell'art. 1 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso risulta infondato.
5. Il G.i.p. del Tribunale di Civitavecchia ha disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca di cui all'art. 12-bis, d. Igs. n. 74 del 2000, della somma di 192.865,00 euro - quale profitto del reato di cui all'art. 5 in rubrica provvisoria - da rinvenire sui conti di Livio Motta (e del coindagato Massimo Francesco Giusti) "o comunque nella diretta disponibilità degli indagati". 5.1. In sede esecutiva, la Guardia di Finanza ha apposto il vincolo su un conto corrente e sul contenuto di una cassetta di sicurezza intestati alla Galli, moglie dell'indagato ed estranea alla contestazione, perché ritenuti proprio nella diretta disponibilità del Motta; a quest'ultimo, infatti, la Galli aveva rilasciato una delega ad operare, priva di limitazioni, e le affermazioni della stessa circa la presenza, sullo stesso conto, di risparmi personali e di voci stipendiali era risultata priva di riscontri documentali, almeno nella presente fase cautelare. 5.2.
L'ordinanza in oggetto, dunque, ha correttamente confermato la misura reale, ribadendo il principio - più volte affermato da questa Corte - per il quale in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, la delega ad operare rilasciata dal titolare di un conto corrente all'indagato, ove non caratterizzata da limitazioni, è sufficiente a dimostrare la disponibilità da parte di quest'ultimo delle somme depositate (tra le altre, Sez. 3, n. 23046 del 9/7/2020, Cavinato, Rv. 279821).
6. Deve essere qui richiamato, peraltro, anche il principio di diritto sostenuto nel ricorso, secondo cui nel caso di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, il provvedimento del giudice può limitarsi a determinare il valore del prezzo o del profitto del reato, rimettendo sia l'individuazione specifica dei beni da apprendere e sia la verifica della corrispondenza del loro valore al quantum 4. indicato nel provvedimento alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria, ma non può essere rimessa alla fase esecutiva del sequestro anche l'individuazione dei soggetti ritenuti intestatari fittizi o fiduciari per interposta persona dei beni da sottoporre al vincolo, poiché incombe sul giudice una pregnante valutazione sulla disponibilità effettiva degli stessi (Sez. 6, n. 30030 del 1°/7/2022, D'Acri;
Sez. 6, n. 30470 dell'1/10/2020, Di Lernia, entrambe non massima te). 6.1. Questo principio, tuttavia, si riferisce ad un'ipotesi diversa da quella in esame, ossia al caso in cui sia la stessa polizia giudiziaria - di propria iniziativa - a sequestrare un bene altrui, non intestato all'indagato, in assenza di un provvedimento che consenta di apprendere anche somme o beni ritenuti "comunque nella diretta disponibilità" dello stesso, come invece nel caso di specie; disponibilità che la polizia giudiziaria ha qui ritenuto riscontrata dalla delega, e che il G.i.p. ed il Tribunale hanno confermato con una motivazione che non merita censura.
7. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 17