Sentenza — n. 5740/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAe SENTENZA sul ricorso di Borzì Giuseppe, nato a Catania il 26/02/1977, avverso l'ordinanza in data 27/10/2022 del Tribunale di Catania, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 5740/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione la difesa dell'indagatoysulla base di un solo motivo, per vizio di motivazione in merito alle esigenze cautelari. Sostiene che i fatti erano del 2020 e che il Tribunale del riesame, nonostante il significativo decorso del tempo, non aveva evidenziato gli elementi a sostegno della prognosi negativa richiesta dall'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. Al contempo, contesta anche l'adeguatezza della custodia cautelare in carcere.
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e SENTENZA sul ricorso di Borzì Giuseppe, nato a Catania il 26/02/1977, avverso l'ordinanza in data 27/10/2022 del Tribunale di Catania, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 27 ottobre 2022 il Tribunale del rìesame dì Catania ha confermato l'ordinanza in data 13 ottobre 2022 del GIP del Tribunale di Catania che aveva applicato a Giuseppe Borzì la misura della custodia cautelare in carcere per plurime violazioni in concorso dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 43, 45 e 50).
2. Ricorre per cassazione la difesa dell'indagatoysulla base di un solo motivo, per vizio di motivazione in merito alle esigenze cautelari. Sostiene che i fatti erano del 2020 e che il Tribunale del riesame, nonostante il significativo decorso del tempo, non aveva evidenziato gli elementi a sostegno della prognosi negativa richiesta dall'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. Al contempo, contesta anche l'adeguatezza della custodia cautelare in carcere.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato perché il Tribunale del riesame ha ampiamente motivato sia in merito all'attualità e concretezza del pericolo di recidiva sia in merito all'adeguatezza della massima misura restrittiva. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti (tra le più recenti, Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891-01 e Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991-01).
La difesa ha lamentato l'omessa valutazione del cosiddetto tempo silente, segnalando l'incongruenza della decisione rispetto all'ordinanza del Tribunale di Catania che aveva annullato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per anni 2, stante il corretto comportamento serbato e l'adeguato reinserimento sociale. Il Tribunale del riesame ha tuttavia/offerto una motivazione esaustiva della decisione di confermare per il ricorrente la misura custodiale in carcere. Non sono controversi i gravi indizi di colpevolezza. I Giudici hanno ripercorso i fatti salienti dell'indagine, che aveva disvelato l'esistenza di un sodalizio criminoso operante nel comprensorio messinese di Giardini Naxosidedito al traffico di cocaina con stabili rapporti con alcuni fornitori della provincia di Catania, illustrando le condotte del Borzì e gli elementi a suo carico, ancorché l'indagato avesse ammesso gli addebiti nella memoria allegata all'istanza di riesame.
Quanto all'attualità e concretezza del pericolo di recidiva, il Tribunale ha effettuato l'analisi globale delle circostanze di fatto come indicate nella giurisprudenza di legittimità, perché ha valorizzato la durata nel tempo dei traffici illeciti (anteriori al periodo d'indagine come attestato dal riferimento dell'intercettazione del progr. 406 all'ammontare del debito non ancora saldato dall'acquirente), la pluralità degli episodi criminosi contestati, la quantità e qualità di stupefacente trafficato, la clientela non locale, i plurimi precedenti penali per associazione mafiosa e traffico di stupefacenti, nonché i carichi pendenti specifici.
Ha ,inoltre e aminato la revoca della misura di prevenzione della sorveglianza s speciale e ne ha ritenuto la rilevanza a carico dell'indagato in termini addirittura deteriori. Il Borzì, infatti, aveva ripreso a delinquere anche dopo la revoca della sorveglianza speciale, commettendo i fatti di cui al presente procedimento e così dimostrando chiaramente la sua pericolosità sociale. Ineccepibile è anche la motivazione in merito all'adeguatezza della misura carceraria applicata, avuto riguardo al tipo di illecito e alla personalità fortemente negativa del prevenuto.
Il Tribunale ha poi ] considerato che/ per il numero di procedimenti penali per reati specifici, l'indagato vivesse almeno in parte con gli introiti dei traffici illeciti, elemento questo ulteriormente pregiudicante. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso va pertanto rigettato. Segue al rigetto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q . M . Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Così de