Italian Supreme Court annuls appeal judgment for insufficient reasoning on circumstantial evidence and inadmissible statements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court annulled the Court of Appeal's judgment regarding the conviction of Tusha Denis for drug possession. The defense argued that key evidence, including police statements and the attribution of phones and a car, lacked sufficient motivation and violated procedural rules. The Court agreed, ruling that the lower court relied on uncertain presumptions and failed to logically connect the evidence to the defendant's guilt.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 63, 350, 568, 586 c.p.p.; Art. 110 c.p., 73 D.P.R. 309/1990: A conviction based on circumstantial evidence is invalid if the court fails to provide a logical chain connecting the facts to the crime or relies on presumptions derived from other presumptions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TUSHA DENIS (CUI 055UXOD) nato il 24/01/1996 avverso la sentenza del 19/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO Il Proc. Gen., riportandosi alle conclusioni già depositate, insiste chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. uditi i difensori L'avvocato GIUDICE DANIEL, al termine del proprio intervento, insiste nell'accoglimento del ricorso. L'avvocato MAURO MASSIMO si associa alle conclusioni rassegnate dal collega avvocato GIUDICE DANIEL.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza del 19 aprile 2022 la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna inflitta a Tusha Denis il 12 ottobre 2021 dal Tribunale di Roma alla pena di 7 anni di reclusione ed € 30.000 di multa, per il reato ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in concorso con Alessandro Carimini in 19 aprile 2020 in Roma, per la detenzione di oltre kg. 63 di cocaina.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. 2.1. Con il primo motivo si deducono i vizi di violazione di legge, in relazione agli art. 63, 350, commi 5 e 6, 568 e 586 cod. proc. pen., e di mancanza della motivazione in risposta all'eccezione relativa al divieto di documentazione ed utilizzazione delle dichiarazioni rese dagli allora indagati alla polizia giudiziaria, contenute nel verbale di perquisizione e sequestro del 19 aprile 2020. Tali dichiarazioni non sarebbero state rese in maniera spontanea dagli indagati, come risulterebbe dall'istruttoria dibattimentale, e sarebbero state documentate nonostante i divieti previsti dalla legge processuale e sarebbero inutilizzabili ex art. 63 cod. proc. pen.; non potrebbe trovare applicazione neanche l'art. 350, comma 7, cod. proc. pen. Il Tribunale e la Corte di appello non avrebbero risposto all'eccezione di inutilizzabilità. 2.2. Con il secondo motivo si deducono, ex art. 606, lett.
b) ed e), cod. proc. pen. i vizi di violazione di legge e della motivazione sulla ritenuta sussistenza del concorso nell'altrui detenzione della sostanza stupefacente, in relazione agli artt.110 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990, 125, comma 3, 192, commi 1 e 2, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. La motivazione della sentenza impugnata presenterebbe diverse contradizioni con gli esiti del dibattimento; in particolare, la Corte di appello avrebbe erroneamente indicato che il coimputato Alessandro Carimini sarebbe rientrato in casa con la polizia giudiziaria, mentre egli rimase con gli operanti nel garage ove fu rinvenuta la cassetta metallica nella quale vi erano le chiavi dell'auto Renault all'interno della quale fu rinvenuta la sostanza stupefacente.
La responsabilità dell'imputato sarebbe stata affermata in base al contegno serbato dinanzi alla polizia giudiziaria per non aver fornito spiegazioni sulla sua presenza nell'abitazione del coimputato e sul luogo ove fu rinvenuta la sostanza stupefacente, nel periodo della pandemia e del divieto di uscire dall'abitazione. La Corte di appello avrebbe, dunque, in violazione di legge, ritenuto il silenzio elemento a carico dell'imputato; unica circostanza di fatto su cui si fonderebbe la condanna è la presenza del ricorrente nei pressi (l'abitazione del coimputato) del luogo ove fu rinvenuta la sostanza stupefacente (nell'auto nel garage).
Non sarebbero state valutate circostante favorevoli all'imputato quali l'esito negativo della perquisizione nell'appartamento, la distanza con il garage, la presenza solo estemporanea (così definita dal teste di polizia giudiziaria) nell'abitazione di Alessandro Carimini. Il collegamento, poi, tra il periodo di pandemia e la presenza della sostanza stupefacente sarebbe il frutto di una congettura, come già indicato con i motivi di appello; tali motivi, riportati nel ricorso non sarebbero stati valutati dalla Corte di appello. La presenza del ricorrente nell'abitazione sarebbe stata spiegata con formula ipotetica («sembra non trovare altra ragione se non quella legata al delitto di cui al capo d'imputazione»).
Anche l'attribuzione dell'auto nella quale al ricorrente fu rinvenuta la sostanza stupefacente si fonderebbe su un'ipotesi ritenuta «altamente verosimile», fondata sulla distanza tra il luogo dei fatti e l'abitazione di residenza indicata dal ricorrente, ma non su elementi di prova certi. L'attribuzione dell'auto al ricorrente si fonderebbe su una congettura e su una motivazione manifestamente illogica: la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto che Alessandro Cariminì aveva la disponibilità delle chiavi della Renault, non il ricorrente.
Le chiavi furono rinvenute all'interno di un mobile nel garage a cui i Carabinieri ebbero accesso grazie all'uso di un apri-cancello azionato da Alessandro Carimini, come risulta dalle dichiarazioni del teste Maisto all'udienza del 8 febbraio 2021. Con motivazione arbitraria ed apodittica la Corte di appello avrebbe attribuito al ricorrente uno dei telefoni cellulari rinvenuti sul divano dell'appartamento. La sentenza di primo grado attribuì al ricorrente il terzo cellulare esclusivamente perché compatibile con la sua condizione di senza fissa dimora, indicata nell'interrogatorio di garanzia, ma non con gli spostamenti dell'imputato.
A tale argomento la difesa replicò con i motivi di appello, riportati nel ricorso (pag. 26-27) fondati sull'analisi delle celle impegnate dalle conversazioni. Con l'appello, in particolare, si rilevò che non erano state valutate le dichiarazioni del ricorrente nell'interrogatorio di garanzia - nel quale aveva, invece, dichiarato di dimorare in uno stabile sull'Ardeatina e di essere coniugato con una donna che risiedeva a Capenga - e la perizia sul telefono cellulare da cui sarebbe risultato che non erano state agganciate celle relative all'Ardeatina e Capen0a e che il telefono attribuito al ricorrente era stato nell'abitazione di Alessandro Carimini dal 15 al 19 aprile 2020, cioè nei giorni antecedenti l'arresto, unitamente ad altro telefono cellulare attribuito dalla sentenza ad Alessandro Carímini.La stabile presenza del ricorrente nell'immobile di Alessandro Carimini sarebbe stata esclusa dal teste Maisto che non rinvenne suoi beni o oggetti personali.
La Corte di appello avrebbe omesso di rispondere a tale motivo di appello mentre avrebbe fondato la decisione su argomenti di verosimiglianza e su congetture (come quella per cui un soggetto deve necessariamente uscire di casa con un cellulare), senza valutare che due telefoni cellulari sono stati attribuiti ad Alessandro Carimini, che il terzo, per le ragioni esposte, non è attribuibile al ricorrente, mentre il quarto ha una scheda italiana e dalla sua analisi non sono emersi elementi concreti di valutazione che ben potrebbe essere quello in uso al ricorrente.
Assiomatica sarebbe stata, poi, l'attribuzione dei due telefoni cellulari stranieri al traffico di sostanza stupefacente, posto che la cancellazione dei dati sarebbe avvenuta 5 ore prima dell'apprensione da parte della polizia giudiziaria e non sarebbe attribuibile al ricorrente. La Corte di appello avrebbe affermato che gli indizi potrebbero avere, valutati singolarmente, una spiegazione alternativa, ma poi avrebbe illegittimamente affermato che essi sono gravi, precisi e concordanti. L'unico elemento a carico del ricorrente sarebbe costituito dalla presenza del ricorrente in prossimità del luogo del delitto e costituirebbe un elemento indiziario equivoco.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è manifestamente infondato. 1.1. Dagli atti risulta che il verbale di perquisizione e sequestro è stato acquisito come atto irripetibile ma le dichiarazioni ivi contenute non sono state utilizzate ai fini della decisione. Pertanto, correttamente la Corte di appello, come riportato anche nel ricorso, ha rilevato che la decisione sulla questione dedotta fosse irrilevante, non essendo state utilizzate le dichiarazioni contenute nel verbale. La parte, infatti, non ha interesse alla proposizione del motivo, perché non utilizzate le dichiarazioni contenute nel verbale. 1.2.
L'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione deve essere concreto; deve mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subito con il provvedimento impugnato e deve, pertanto, persistere sino al momento della decisione (Sez. 5, n. 6166 del 21/09/2015, dep. 2016, Tarini, Rv. 266259 - 01).Tale principio è stato ribadito da Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019, Chiocchio, Rv. 276274 - 01, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, ai fini della sussistenza del necessario interesse ad impugnare, non è sufficiente la mera pretesa preordinata all'astratta osservanza della legge e alla correttezza giuridica della decisione, essendo invece necessario che sia comunque dedotto un pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato dalla riforma o dall'annullamento della decisione impugnata.
2. Il secondo motivo è fondato. 2.1. Va premesso che la sostanza stupefacente (quasi kg. 64 di cocaina) è stata rinvenuta in un'auto Renault, intestata a soggetto terzo che ne ignorava l'intestazione, rinvenuta nel garage di pertinenza dell'appartamento di Alessandro Carimini. L'auto fu aperta dalla polizia giudiziaria con le chiavi rinvenute in una cassetta nel garage, consegnate da Alessandro Carimini, e non nell'appartamento come erroneamente indicato dalla Corte di appello. Per poter procedere alla condanna è dunque necessario dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l'auto Renault, nella quale era stata riposta la cocaina, era nella disponibilità del ricorrente e che egli fosse consapevole della presenza della cocaina; o che egli abbia arrecato un contributo consapevole e volontario, morale o materiale, alla detenzione altrui. 2.2.
Effettivamente, la detenzione della sostanza stupefacente è stata attribuita dalla Corte di appello al ricorrente con una motivazione congetturale e senza una compiuta analisi degli specifici motivi di appello, fondati sugli elementi di prova emersi nel processo, sul capo. 2.2.1. La Corte di appello parte da un presupposto errato: che l'imputato fosse presente nel luogo in cui era stato collocato un grosso quantitativo di droga; risulta, invece, che egli fosse nell'appartamento di Alessandro Carimini, con il quale stava guardando la televisione, e non nella pertinenza in cui fu ritrovata l'auto all'interno della quale vi era la cocaina.
Si tratta di un errore rilevante, perché non risulta dalla sentenza che il ricorrente avesse la disponibilità del garage, nel quale era la sostanza stupefacente, e che vi potesse accedere. 2.2.2. La Corte di appello ha erroneamente attribuito al silenzio un valore probatorio, con la seguente motivazione: «... omettendo di chiarire le ragioni della sua presenza nel luogo in cui è collocato un grosso quantitativo di droga, oltre che di riferire come sia arrivato a destinazione e come abbia intenzione di andar via, interrogativi che acquistano ancor maggior rilievo, ove si consideri che l'operazione risale al 19 Aprile 2020, epoca in cui notoriamente, per ragioni epidemiologiche, era fatto divieto a chiunque di uscire dalla propria abitazione, salve specifiche e motivate esigenze».
Come affermato da Sez. 4, n. 19216 del 06/11/2019, dep. 2020, Ascone, Rv. 279246 - 02, in tema di valutazione della prova, la negazione o il mancato chiarimento, da parte dell'imputato, di circostanze valutabili a suo carico, può fornire al giudice elementi di prova di carattere residuale e complementare solo in presenza di univoci elementi probatori d'accusa, in quanto la valutazione del comportamento processuale dell'imputato non può risolversi nell'inversione dell'onere della prova né sostanzialmente condizionare l'esercizio del diritto di difesa.
La Corte di appello, in violazione del principio richiamato, ha attribuito rilevanza al silenzio per non aver smentito indizi a carico dell'imputato; però, l'attribuzione della disponibilità dell'auto è avvenuta non in base ad elementi di prova ma in base ad argomentazioni congetturali ed è stata ritenuta «altamente verosimile», quindi neanche del tutto provata. 2.2.3. Se il silenzio può concretizzarsi nella mancata prospettazione di una tesi alternativa della difesa, la regola prevista dall'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. impone al giudice un metodo dialettico di verifica dell'ipotesi accusatoria secondo il criterio del dubbio, con la conseguenza che il giudicante deve effettuare detta verifica in maniera da scongiurare la sussistenza di dubbi interni (ovvero la autocontraddittorietà o la sua incapacità esplicativa) o esterni alla stessa (ovvero l'esistenza di un'ipotesi alternativa dotata di razionalità e plausibilità pratica; cfr.
Sez. 1, n. 41110 del 24/10/2011, .Javad Rv. 251507 - 01. Peraltro, con motivazione contraddittoria, la stessa Corte territoriale ha ritenuto che gli elementi a carico non fossero univoci elementi probatori d'accusa ma indizi che, valutati singolarmente, possono avere una spiegazione alternativa. La Corte di appello ha affermato che «ciascuno di questi indizi, valutato singolarmente, potrebbe avere una qualsiasi spiegazione alternativa, ma, valutati in una prospettiva globale ed unitaria, confluiscono in un univoco contesto dimostrativo, che induce a ritenere provata la responsabilità del Tusha "oltre ogni ragionevole dubbio", in quanto, sulla base del materiale acquisito, non è possibile formulare alcuna interpretazione altrettanto verosimile del compendio indiziario raccolto». 2.2.4.
Orbene, la Corte di appello non ha correttamente applicato la regola di giudizio ex art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e ciò incide sulla coerenza logica della motivazione. Come affermato da Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231678 - 01, «In tema di valutazione della prova indiziaria, il metodo di lettura unitaria e complessiva dell'intero compendio probatorio non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi e non può perciò prescindere dalla operazione propedeutica che consiste nel valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità, per poi valorizzarla, ove ne ricorrano i presupposti, in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo».
Tale principio va ribadito: ne consegue che ciascun indizio deve essere grave, cioè consistente, resistente alle obiezioni e deve avere una capacità dimostrativa in relazione al thema probandum; deve essere preciso, ossia specifico, univoco e non suscettibile di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile. Gli indizi devono, poi, essere concordanti, ossia convergenti e non contrastanti tra loro e con gli altri dati ed elementi certi. Con l'appello, la difesa ha rilevato che attraverso le prove acquisite ex art.507 cod. proc. pen., erano emersi elementi di prova favorevoli all'imputato perché non lo collegavano all'auto.
All'interno dell'auto non furono rinvenuti documenti relativi al ricorrente; dall'analisi della banca dati delle FF.PP. non risultarono controlli del ricorrente con l'auto; non furono rinvenute impronte utili; alcun legame tra l'auto e l'imputato emerse dall'esame dell'intestatario formale della Twingo. Tali elementi, di fatto, non sono stati realmente valutati, rispetto ad argomentazioni congetturali. 2.2.5. Oltre al silenzio, la Corte di appello ha attribuito rilievo al rinvenimento, sul divano, accanto ai due uomini, di 4 telefoni cellulari, di cui uno certamente attribuibile a Alessandro Carimini.
Due di questi telefoni cellulari sono stati ritenuti collegati all'attività illecita perché i dati sono stati cancellati da terzi in remoto, come si sostiene in sentenza. Il collegamento tra tali telefoni cellulari e l'indagato è, però, del tutto immotivato, anche in considerazione di tutte le circostanze di fatto indicate nei motivi di appello sui telefoni cellulari (pag. 11 e ss.) che non risultano essere state minimamente valutate dalla Corte territoriale. I motivi di appello erano tutti volti a dimostrare, in base a quanto emerso nel processo, che non fosse possibile attribuire tali telefoni cellulari al ricorrente.
Rispetto alla tesi difensiva, fondata su elementi di prova emersi nel processo, l'argomento adoperato dalla Corte di appello per ritenere che i telefoni cellulari fossero nella disponibilità del ricorrente è che è inverosimile che egli si sia recato da Alessandro Carimini senza telefono cellulare. Tale affermazione, oltre a non corrispondere ad alcuna massima di esperienza, avrebbe compiuto senso logico se la Corte di appello avesse escluso, in base ad elementi di prova certi ed analiticamente indicati, che il quarto telefono cellulare rinvenuto non fosse quello del ricorrente. 2.2.6.
Va ribadito, in tema di valutazione della prova indiziaria, che il giudice non può desumere l'esistenza di un fatto da un dato incerto, desunto, a sua volta, da altra circostanza fattuale (fattispecie in materia di omicidio, nella quale la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, con la quale i giudici avevano condannato l'imputato sulla base di un ragionamento inferenziale di tipo induttivo, fondato sulla attribuzione al predetto, in via meramente presuntiva e quindi senza certezza alcuna, del possesso di un scheda telefonica, che risultava avere avuto contatti in epoca prossima al fatto con altra utenza, associata ad un apparecchio telefonico, in uso agli esecutori materiali del delitto;
Sez. 1, n. 18149 del 11/11/2015, dep. 2016, Korkaj, Rv. 266882 - 01). Cfr. anche Sez. 6, n. 37108 del 02/12/2020, Frunza, Rv. 280195 - 01, per cui, in tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice può partire da un fatto noto per risalire ad uno ignoto, ma non può utilizzare quest'ultimo come fonte di un'ulteriore presunzione sulla base della quale fondare la propria decisione, in quanto la cd. praesumptio de praesumpto contrasta con la regola della certezza dell'indizio. 2.2.7. L'attribuzione della disponibilità dell'auto al ricorrente è avvenuta affermando che lo stesso dimorava sull'Ardeatina, come dichiarato dal ricorrente, in contrasto con l'attribuzione dei telefoni cellulari per essere l'imputato senza fissa dimora.
Per altro, la circostanza della dimora sull'Ardeatina non consente di affermare con certezza che egli si fosse recato con la Renault presso l'abitazione di Alessandro Carimini e non con altri mezzi. Il collegamento, in assenza di altri elementi di prova, è dunque del tutto congetturale.
3. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, sussistendo i vizi della motivazione prima indic