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Sentenza — n. 5725/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court rejects appeals against tobacco smuggling conviction, upholding recidiva application and sentence legality.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5725/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appellant's appeals against a conviction for smuggling 320 grams of foreign tobacco with specific recidiva. The appellant argued for depenalization and contested the application of recidiva, while the prosecution maintained the conviction's validity. The court ruled that the aggravated offense of smuggling with recidiva constitutes an autonomous crime exempt from depenalization, thereby rejecting the defense's arguments.

Regesto Legislator

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Art. 291-bis c.p.; Art. 296 D.P.R. 43/1973; Art. 1, comma 2, D.Lgs. 8/2016: The aggravated offense of smuggling with recidiva is an autonomous crime exempt from depenalization, and the recidiva remains a constitutive element of the offense.

Parole chiave

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smuggling tobacco specific recidiva depenalization exemption autonomous criminal offense penal balance criteria recidiva nell'infrazione commisurazione della pena per traffico di stupefacenti infrazione grave alla lstup

Disposizioni normative citate

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Art. 291-bis, comma 2, c.p.
1.Con sentenza in data 22 settembre 2022 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 18 giugno 2020 del Tribunale di Napoli che aveva condannato l'imputato alle pene di legge per il reato degli art. 291-bis, comma 2, e 296 d.P.R.
Art. 296, D.P.R. n. 43 del 1973
Art. 1, comma 2, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8
1, comma 2, del d.lgs. 15 gennaio 2016, n.
Art. 2, c.p.
1.Con sentenza in data 22 settembre 2022 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 18 giugno 2020 del Tribunale di Napoli che aveva condannato l'imputato alle pene di legge per il reato degli art. 291-bis, comma 2, e 296 d.P.R.
Art. 62, n. 4, c.p.
Con riferimento ìin particolare all'entità della pena, va osservato che la reclusione di mesi otto, tenuto conto della riduzione per l'attenuante dell'art. 62 n.
Art. 133, c.p.
Art. 616, c.p.p.
I ricorsi vanno quindi rigettati e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
I ricorsi vanno quindi rigettati e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 32868 del 06/07/2022, Fanuli, Rv. 283645-01
Come lucidamente evidenziato da questa Sezione con sentenza n. 32868 del 06/07/2022, Fanuli, Rv. 283645-01, la recidiva del reato di contrabbando integra un elemento costitutivo della fattispecie lche quindi non è stata depenalizzata.
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Testo completo

la seguente 1 O FE D 2023 SENTENZA sui ricorsi di Signorelli Enrico, nato a Napoli il 11/10/1968, Luan avverso la sentenza in data 22/09/2022 della Corte di appello di Napoli, \ i visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 22 settembre 2022 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 18 giugno 2020 del Tribunale di Napoli che aveva condannato l'imputato alle pene di legge per il reato degli art. 291-bis, comma 2, e 296 d.P.R. 43 del 1973, perché deteneva 320 grammi di tabacco lavorato estero di contrabbando, con la recidiva reiterata specifica infra-quinquennale.

2. L'imputato presenta due distinti ricorsi del medesimo tenore redatti da due diversi difensori. Invoca la depenalizzazione e contesta l'interpretazione della recidiva; inoltre, lamenta l'applicazione della recidiva, il diniego della prevalenza delle attenuanti sull'aggravante, l'eccessiva entità della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. I ricorsi sono infondati. L'art. 296 d.P.R. n. 43 del 1973 prevede l'applicazione di una pena detentiva in aggiunta alla pena pecuniaria in caso di recidiva nel reato di contrabbando. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, l'ipotesi di reato aggravata è da ritenersi un'autonoma ipotesi di reato che, essendo punita anche con la pena detentiva, è sottratta alla depenalizzazione. Come lucidamente evidenziato da questa Sezione con sentenza n. 32868 del 06/07/2022, Fanuli, Rv. 283645-01, la recidiva del reato di contrabbando integra un elemento costitutivo della fattispecie lche quindi non è stata depenalizzata.

La circostanza che sia stato depenalizzato il reato presupposto in virtù del quale è stata contestata la recidiva non incide sul reato aggravato che, come detto, è un'autonoma fattispecie criminosa. Perciò, si è fuori dall'ambito applicativo dell'art.2 cod. pen. A conferma di ciò, quanto ai fatti di reato riconducibili alle ipotesi aggravate, occorre sottolineare come l'esplicita precisazione contenuta nell'art. 1, comma 2, ultima parte, d.lgs. n. 8 del 2016, sia coerente con la disposizione di cui all'art. 5 dello stesso decreto che, nel dettare, proprio in tema di recidiva, una disposizione di coordinamento, ha specificato che per recidiva in questi casi deve intendersi la reiterazione dell'illecito depenalizzato.

Nel caso in esame, il reato è stato commesso da un soggetto già recidivo. Pertanto, non solo non opera la depenalizzazione, come correttamente argomentato dalla Corte di appello di Napoli, quanto poi non vi è alcuna ragione per escludere la recidiva, per ritenerla subvalente nel giudizio di bilanciamento, per giustificare una riduzione di pena, a fronte di un motivo generico che non ha evidenziato idonei elementi di giudizio. Con riferimento ìin particolare all'entità della pena, va osservato che la reclusione di mesi otto, tenuto conto della riduzione per l'attenuante dell'art. 62 n. 4 cod. pen. e per le attenuanti generiche, è una pena legale e congruamente motivata in sentenza con riferimento ai criteri dell'art.133 cod. pen.

I ricorsi vanno quindi rigettati e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso, il 16 gennaio 2