Sentenza — n. 5590/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAE' impugnata l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 14 giugno 2022 con la quale, nella procedura riguardante il ricorrente, è stata rigettata la richiesta di revoca dell'ingiunzione a demolire nei confronti di Eugenio Chiarolanza, erede di Alessandro Chiarolanza (deceduto) condannato per violazioni edilizie in relazione alle quali fu disposto l'ordine di demolizione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 611 cod. proc. pen, art. 173 disp. att. cod. proc. pen; Sentenza — n. 5590/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso, presentato dal difensore di fiducia è affidato ad un unico motivo, di seguito riassunto ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si denuncia la violazione di legge penale e il vizio di motivazione, sul rilievo che l'ordinanza impugnata sarebbe stata emessa a nome di Eugenio Chiarolanza, che aveva separatamente adito il giudice dell'esecuzione, tant'è che quest'ultimo non avrebbe esaminato i motivi posti a fondamento dell'istanza presentata dal ricorrente, compreso il motivo concernente la rimozione del vincolo idrogeologico 3. Il Procuratore generale ha concluso l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Chiarolanza Giuseppe, nato a Quarto il 10-12-1968; avverso la ordinanza del 14-06-2022 della Corte di appello di Napoli; Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.; udita la relazione del Consigliere Vito Di Nicola; Letta la requisitoria del Procuratore generale, Luigi Orsi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. E' impugnata l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 14 giugno 2022 con la quale, nella procedura riguardante il ricorrente, è stata rigettata la richiesta di revoca dell'ingiunzione a demolire nei confronti di Eugenio Chiarolanza, erede di Alessandro Chiarolanza (deceduto) condannato per violazioni edilizie in relazione alle quali fu disposto l'ordine di demolizione.
2. Il ricorso, presentato dal difensore di fiducia è affidato ad un unico motivo, di seguito riassunto ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si denuncia la violazione di legge penale e il vizio di motivazione, sul rilievo che l'ordinanza impugnata sarebbe stata emessa a nome di Eugenio Chiarolanza, che aveva separatamente adito il giudice dell'esecuzione, tant'è che quest'ultimo non avrebbe esaminato i motivi posti a fondamento dell'istanza presentata dal ricorrente, compreso il motivo concernente la rimozione del vincolo idrogeologico 3. Il Procuratore generale ha concluso l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
l. Il ricorso è fondato.
2. Risulta che il provvedimento impugnato è stato emesso nei confronti di Eugenio Chiarolanza e non nei confronti del ricorrente, Giuseppe Chiarolanza. Entrambi avevano attivato autonome procedure, riguardanti il medesimo immobile la cui demolizione faceva seguito alla condanna inflitta al padre, Alessandro. Il ricorrente lamenta che la decisione resa nel procedimento da lui promosso non lo riguarda e decide piuttosto sull'istanza proposta dal congiunto Eugenio. Il rilievo è fondato per tabulas. Né l'errore può essere inquadrato in quelli materiali, posto che la decisione non si è espressa sui punti devoluti al giudice dell'esecuzione.
3. Sulla base delle precedenti considerazioni, la ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Na