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Sentenza — n. 5465/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 5465/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 5465/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 22 luglio 2022 il Tribunale di Milano ha applicato ad Abdelhalim Walid Hussein Soubhi, su sua richiesta, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di sei mesi di reclusione e 1.000,00 euro di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, ascrittogli per avere detenuto a fini di spaccio 7,5 grammi di eroina e 4,33 grammi di cocaina; con la medesima sentenza il Tribunale ha disposto il sequestro conservativo della somma di euro 575,00 sequestrata all'imputato, a garanzia del pagamento della multa dallo stesso dovuta.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 240 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 5465/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, sottolineando la mancanza di confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata, per la quale il sequestro conservativo era stato disposto "essendo certo, sulla base delle precarie condizioni sociali dell'imputato, che verrebbe meno la garanzia per il pagamento della multa", con la conseguente non pertinenza della censura che attinge la diversa ipotesi di confisca ex art. 240 cod. pen.

Parole chiave

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detenzione di stupefacenti spese di detenzione sequestro conservativo abuso di sostanze traffico qualificato di eroina misura sostitutiva della detenzione

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza del 22 luglio 2022 il Tribunale di Milano ha applicato ad Abdelhalim Walid Hussein Soubhi, su sua richiesta, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di sei mesi di reclusione e 1.000,00 euro di multa, in relazione al reato di cui all'art.
art. 240 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Abdelhalim Walid Hussein Soubhi (C.U.I. 02H56F6), nato in Egitto il 2.1/1/1981 avverso la sentenza del 22/7/2022 del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Ceroni, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. •

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 22 luglio 2022 il Tribunale di Milano ha applicato ad Abdelhalim Walid Hussein Soubhi, su sua richiesta, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di sei mesi di reclusione e 1.000,00 euro di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, ascrittogli per avere detenuto a fini di spaccio 7,5 grammi di eroina e 4,33 grammi di cocaina; con la medesima sentenza il Tribunale ha disposto il sequestro conservativo della somma di euro 575,00 sequestrata all'imputato, a garanzia del pagamento della multa dallo stesso dovuta.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, mediante il quale ha denunciato l'illegalità della misura di sicurezza della confisca del denaro in sequestro, non risultandone provata la provenienza illecita, né alcun collegamento della stessa con la condotta addebitata al ricorrente.

3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, sottolineando la mancanza di confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata, per la quale il sequestro conservativo era stato disposto "essendo certo, sulla base delle precarie condizioni sociali dell'imputato, che verrebbe meno la garanzia per il pagamento della multa", con la conseguente non pertinenza della censura che attinge la diversa ipotesi di confisca ex art. 240 cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. I rilievi sollevati con il ricorso, peraltro generici, consistendo esclusivamente nel richiamo a principi e criteri interpretativi non controversi, attengono alla confisca del denaro sequestrato all'imputato che, però, non è stata disposta dal Tribunale, che ne ha solamente disposto il sequestro conservativo a garanzia del pagamento della multa, ai sensi degli artt. 316 e 317 cod. proc. pen., in accoglimento della richiesta del pubblico ministero, ritenendo concreto, in considerazione delle precarie condizioni economiche dell'imputato, il pericolo del venir meno delle garanzie del pagamento di tale pena pecuniaria.

Ne consegue la mancanza di concludenza delle censure mosse alla sentenza impugnata con l'unico motivo di ricorso, in quanto le stesse riguardano un provvedimento che, in realtà, non è stato disposto dal Tribunale (che ha solamente 2 L al.: apposto un vincolo cautelare sulle somme in sequestro), con la conseguente inammissibilità del ricorso. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d